22.06.2018 – Siracusa – Nuzzaci
Nel caso di specie, deve ritenersi che la procedura sia cominciata in quanto continuata dopo il primo incontro e senza che lo stesso si fosse chiuso per mancata volontà di accordo e senza che può essere ritenuto che tale manifestazione di volontà sia dipesa da errore o quantomeno da dolo altrui.
SENTENZA