17.03.2022 – Taranto – GOP
Dato atto che all’udienza del 18.10.2021 vertendo la controversia de qua in materia di locazione (per la quale è obbligatoriamente previsto, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento della mediazione ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, in presenza non esperita), l’onere di promuovere il procedimento di mediazione veniva posto a carico dell’opponente.
ORDINANZA