22.09.2021 – Terni – Bellei
Alla luce di quanto evidenziato deve quindi ritenersi che le opere realizzate dal (…) ed approvate dall’assemblea condominiale con la delibera impugnata sia stata adottata in violazione di legge atteso che, da una parte, arrecano pregiudizio alle parti comuni – riduzione di aria e luce alle unità abitative che si prospettano nel cortile comune – e costituiscano quindi un’innovazione vietata ai esensi dell’art. 102, comma 2 c.c. e, dall’altra, violano le distanze minime previste del Regolamento regionale n. 2/2015 incidendo sui diritti individuali sulle cose comuni, per cui la predetta delibera, avente un oggetto illecito, è affetta da nullità.
SENTENZA