11.03.2021 – Trieste – Fanelli
Nel caso qui in esame – integrante senz’altro controversia soggetta a mediazione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l’assistenza di un legale, gli odierni istanti hanno dovuto in effetti sostenere delle spese a causa dell’atteggiamento della controparte e, quindi, appare legittima la pretesa di rifusione delle spese legali e di avvio della mediazione, in misura che si ritiene congruo quantificare in euro 3.021,32, di cui euro 48,80 e euro 812,52 per costi e indennità ed euro 2.160,00 per compenso, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge; salva anche al riguardo una parziale compensazione, per le ragioni già sopra esposte.
SENTENZA