Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Vasto (CH)

02.11.2021 – Vasto – Pasquale

ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”. Pertanto, il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall’art 474, n.1 c.p.c. ultimo periodo, che fa riferimento a “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
SENTENZA

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06.10.2021 – Vasto – Pasquale

La predetta ordinanza il giudice ha statuito che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si fosse concluso con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore dovesse comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

Che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice con l’ordinanza del 03.03.2021
ORDINANZA

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27.09.2017 – Vasto – Pasquale

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della
eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante, secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato.
SENTENZA

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15.05.2017 – Vasto – Pasquale

Il termine di quindici giorni ha natura ordinatoria sia perché manca una espressa previsione legale di perentorietà del termine, sia in vista dello scopo che il termine persegue, sia della funzione alla quale adempie, sia in quanto il legislatore non ha previsto alcuna sanzione in ordine alla sua inosservanza. Lo scopo perseguito dal termine di quindici giorni è garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, in modo che essa possa essere portata a termine prima della celebrazione dell’udienza di rinvio che deve essere fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, non superiore a tre mesi. La funzione del termine di quindici giorni si identifica in un intento acceleratorio della procedura. Se è vero che non sono previste sanzioni conseguenti alla inosservanza del termine, è anche vero che chi non lo rispetta più facilmente si espone al rischio per cui il procedimento di mediazione possa non concludersi entro i perentori termini di legge e quindi alla improcedibilità della domanda. 2) Qualora la parte, pur non avendo rispettato il predetto termine di quindici giorni, non abbia pregiudicato il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocato alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio, non potrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto il ritardo si identifica come puramente formale, non comportando alcuna conseguenza di ordine sostanziale.
ORDINANZA

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20.12.2016 – Vasto – Pasquale

(…) non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul
tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

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06.12.2016 – Vasto – Pasquale

(…) deve ritenersi che la prassi, talora adottata dalla parte invitata, di antipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, costituisce un atto di mera cortesia, che però non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.
ORDINANZA

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15.06.2016 – Vasto – Pasquale

Il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo (…).
Ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice con l’ordinanza del 14.07.2015; considerato, peraltro, che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le parti, dal momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore (…)
ORDINANZA

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30.05.2016 – Vasto – Pasquale

Intesa in questo senso, la condizione di procedibilità assolve anche ad una funzione dissuasiva di opposizioni pretestuose. Colui che ha interesse e motivi per contestare l’esistenza di un credito (che – si badi bene – non è un credito qualsiasi, ma è assistito dai particolari requisiti e presupposti dettati dall’art. 633 c.p.c.), prima di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, avrà – dunque – l’onere di tentare l’esperimento della procedura di mediazione, come occasione privilegiata di cui il debitore può usufruire per comporre amichevolmente la controversia e cogliere una chance di soluzione del conflitto alternativa alla tutela giurisdizionale che intende chiedere. In tal modo, si potrà, da un lato, disincentivare, in funzione deterrente, la prosecuzione di opposizioni strumentali e dilatorie e, dall’altro, si potrà, in funzione deflattiva, portare fuori dalla sede processuale controversie, altrimenti assoggettate alla disciplina del rito ordinario di cognizione, che possono risolversi con un accordo amichevole. SENTENZA

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23.04.2016 – Vasto – Pasquale

Il Giudice sottolinea inoltre che il mediatore ha il preciso dovere di specificare nel verbale “se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se, anche all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso”.
SENTENZA

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