Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
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Velletri (RM)

19.10.2021 – Velletri – Buscema

La stessa Cassazione, nella sentenza n. 8473, consacra proprio l’incontro personale delle e parti come pilastro portante della struttura della mediazione, essendo “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale l’inizio della mediazione vera e propria che, come tale, deve fattivamente concretizzarsi, perché altrimenti perderebbe di effettività la stessa funzione deflattiva dell’istituto”. In questo senso si è espresso, di recente, il Tribunale di Brescia con la sentenza del giugno 2020, affermando che “Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione.
ORDINANZA

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22.05.2018 – Velletri – Casaregola

In difetto della partecipazione personale delle parti, non può essere concluso né alcun accordo in mediazione, né può considerarsi avverata la condizione di procedibilità a meno che non venga prodotta (e menzionata nel verbale di mediazione) la procura notarile conferita per ragioni di obiettiva impossibilità a presenziare all’incontro.
SENTENZA

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