19.10.2021 – Velletri – Buscema
La stessa Cassazione, nella sentenza n. 8473, consacra proprio l’incontro personale delle e parti come pilastro portante della struttura della mediazione, essendo “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale l’inizio della mediazione vera e propria che, come tale, deve fattivamente concretizzarsi, perché altrimenti perderebbe di effettività la stessa funzione deflattiva dell’istituto”. In questo senso si è espresso, di recente, il Tribunale di Brescia con la sentenza del giugno 2020, affermando che “Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione.
ORDINANZA