06.05.2021 – Verona – Burti
Peraltro, la circostanza che l’assicurazione non abbia partecipato all’ incontro della procedura di mediazione attivata dall’ attore (v. doc. 10 dell’attore) costituisce argomento di prova ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 8, comma quatto bis, d. lgs. 28/2010 dell’ininfluenza della conoscenza di tale elemento di fatto sulla consistenza del rischio assicurato.
Ed, infatti, la partecipazione del procedimento di mediazione presuppone, indefettibilmente – ratio legis sottesa alla scelta di condizionare la procedibilità della domanda all’ esperimento del tentativo di mediazione potrebbe essere agevolmente elusa dal soggetto individuato quale destinatario della pretesa e l’assolvimento della condizione di procedibilità si concretizzerebbe nel mero adempimento di un incombente formale privo di effettiva utilità.
SENTENZA