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Mediazione e crisi impresa Accordo Possibile ICAF

Mediazione e crisi d’impresa

E’ POSSIBILE SALVARE UN’AZIENDA IN CRISI CON LO STRUMENTO DELLA MEDIAZIONE CIVILE?
LA PAROLA ALL’ESPERTO…

Sono un imprenditore del settore Edile e opero abitualmente in subappalto. Ho edificato per conto di società immobiliari interi residence turistici in Sardegna. Negli ultimi anni il mercato ha avuto una forte contrazione e le banche, essendo la mia società è una srl uni-personale, per erogare finanziamenti e rinnovare fidi mi hanno chiesto di non prelevare utili, portandoli a nuovo e incrementando il “patrimonio netto”, circostanza che mi ha consentito di evitare il rilascio di fidejussioni personali. Le società immobiliari mie clienti, che per anni hanno dimostrato serietà, solidità patrimoniale e capacità di accesso al credito, oggi sono in grande difficoltà finanziaria e mi hanno pagato con permute di beni immobili. Pur non avendo crediti inesigibili (in quanto trasformati in immobili) e disponendo di patrimonio, oggi non ho liquidità e rischio di perdere tutto se il mio patrimonio venisse aggredito dai creditori, che attendono che onori i miei debiti. Posso tutelarmi avviando un procedimento di mediazione civile?

Si tratta della paradossale situazione nella quale si trova un’azienda che per anni ha adottato una politica di investimento, di crescita del patrimonio aziendale (e non di quello personale dell’imprenditore a discapito dei creditori) e di reinvestimento degli utili societari. Oggi tale forte patrimonializzazione può pagare il prezzo di una scarsa liquidità, e quando il patrimonio aziendale è costituito da beni che difficilmente si possono rendere liquidi in tempi rapidi e con risultati economici favorevoli (in questo momento storico, tipicamente, gli immobili) i titolari di crediti “liquidi, certi ed esigibili” nei confronti della società, possono aggredire il patrimonio aziendale. Tuttavia questo apparente automatismo è tutt’altro che di semplice applicazione. Le procedure esecutive infatti dimostrano come troppo spesso il valore di bilancio dell’attivo patrimoniale non trovi poi effettivo riscontro negli esiti delle vendite giudiziarie, con il conseguente oggettivo ridimensionamento delle aspettative dei creditori che spesso, se non “privilegiati”, debbono ridurre od annullare i propri benefici economici in esito ad una procedura fallimentare che ha generato costi e attese in termini di tempo.

Ecco che la prospettiva di una soluzione rapida e certamente più economica quale l’individuazione di possibili soluzioni tramite l’intervento di un mediatore professionista terzo ed imparziale, se da un lato richiede elasticità mentale da parte dei soggetti coinvolti, dall’altro rappresenta una straordinaria opportunità.

Per le banche sapere che l’azienda è vulnerabile in quanto aggredibile dai vari creditori, rappresenta un rischio elevato rispetto al rinnovo di fidi o al rilascio di finanziamenti chirografari. Tuttavia anche l’apertura di linee di credito previo rilascio di garanzia ipotecaria, necessitano per gli istituti di credito della dimostrazione della capacità di rimborso del prestito.

Si renderebbe quindi strategica da parte dell’imprenditore la chiamata in mediazione di finanziarie, banche, fornitori e creditori in generale allo scopo di individuare in via preventiva soluzioni conciliative creative, diverse da qualsivoglia possibile sentenza in sede giudiziale e finalizzate a non mortificare il patrimonio aziendale in azioni esecutive dalle quali potrebbero evincersi risultati inidonei a soddisfare gli interessi dei creditori, garantendo così la continuità aziendale.

L’assenza di possibili contenziosi e la gestione consapevole dei debiti aziendali consentirebbe inoltre all’azienda di migliorare il proprio rating bancario e la propria capacità di accesso al credito.

Sono socio accomandante di una sas. La società opera nel settore della ristorazione e sta affrontando momenti di grande difficoltà. L’idea imprenditoriale del socio accomandatario è ottima e il ristorante è noto ed apprezzato. Gli aumenti di capitale sociale effettuati in questi anni su consiglio delle banche non bastano più per i rinnovi dei fidi e delle linee di credito da parte dei fornitori. L’unica strada che pare percorribile è il contenimento dei costi, che significa diminuzione drastica della qualità, circostanza che comporta un’inevitabile perdita di valore dell’azienda e quindi dell’avviamento, vanificando anni di investimenti. E’ tipica degli imprenditori titolari di aziende nel settore della ristorazione l’ambizione di cedere nel tempo la propria azienda ottenendo un “capital gain” capace di premiare la propria abilità nell’aver reso l’azienda stessa capace di produrre reddito. Come può la mediazione civile consentire di anticipare questa inevitabile crisi d’impresa?

Gli aumenti di capitale sociale sono “iniezione di ottimismo” da parte dell’imprenditore nella propria azienda, certamente visti dal mondo bancario con favore. Purtroppo non sempre sono sufficienti o non garantiscono le adeguate coperture finanziarie sul medio-lungo periodo. La pianificazione aziendale e gli investimenti di un imprenditore, tuttavia, non possono pagare il prezzo di una “miopia” gestionale che renderebbe l’azienda meno competitiva. Nel caso specifico il contenimento dei costi e quindi degli investimenti, apparentemente una scelta di buon senso che ogni imprenditore dovrebbe porre in atto in momenti congiunturali e di crisi, potrebbe generare un effetto boomerang sul posizionamento competitivo in una fascia di alto standing. Ecco come tale scelta potrebbe, nel breve/medio periodo, manifestarsi strategicamente fallimentare. Occorre un nuovo “business plan” associato ad una rivisitazione dell’idea imprenditoriale, associata a sua volta all’implementazione delle strategie aziendali tramite un diagramma di Gantt, affinché tale progettazione sia sostenibile e credibile. Ma i “players” fondamentali sono i terzi soggetti con cui l’imprenditore si relaziona, e i cui rapporti generano debiti e crediti per l’azienda. E’ con loro che devono essere rinegoziate tutte le condizioni contrattuali, sono loro che devono credere nel nostro business. Questo non può certo avvenire rappresentando ad essi un temporaneo momento di difficoltà senza concrete prospettive di crescita e sviluppo, e se questo nuovo business è sentito da parte dell’imprenditore, non serviranno nuovi e formali aumenti di capitale ma eventualmente la disponibilità al rilascio di garanzie personali che, ragionevolmente, non saranno mai esercitate. Avviando quindi in concerto procedimenti di mediazione finalizzati alla chiamata di tutti i players che possono generare il successo della nostra azienda ma anche, purtroppo, il possibile fallimento, possiamo generare una nuova leva di successo. E’ fondamentale, tuttavia, anticipare i tempi e reagire ai cambiamenti aziendali che la crisi, inevitabilmente, impone.

Questo consentirebbe un rilancio dell’azienda, il mantenimento della posizione competitiva di alto standing e la conservazione del valore economico della stessa, che attiene a dinamiche di bilancio non necessariamente legate alla sola variabile di fatturato.

L’azienda di famiglia, una snc con soci mia moglie e miei due figli, produce da anni semilavorati tessili in Brianza. Abbiamo sempre gestito la società in modo indistinto dal nostro patrimonio personale sentendola una vera e propria “nostra emanazione”. E’ cresciuta con noi e noi siamo cresciuti con lei. Ci ha consentito di vivere dignitosamente per tre generazioni. La delocalizzazione delle aziende tessili in paesi a basso impatto dei costi di manodopera ha generato una forte contrazione dei nostri fatturati. Tuttavia leasing e finanziamenti con piano di ammortamento pluriennali hanno continuato a generare rate mensili sempre meno sostenibili, il magazzino sta straripando e si svaluta di anno in anno, dovremmo investire in tecnologia per essere concorrenziali ma le banche hanno applicato una “stretta creditizia” che non consente di effettuare investimenti. Negli anni abbiamo prelevato denaro ed effettuato finanziamenti soci senza il rigore tipico delle società di capitali, e oggi se dovessimo subire istanze di fallimento da parte dei creditori, alcuni consulenti ci hanno allertato sul fatto che potrebbero configurarsi anche i presupposti della “bancarotta documentale”. Siamo preoccupati perché per anni abbiamo onorato i nostri debiti e vorremmo continuare a farlo. La mediazione civile ci può consentire di gestire tutti i rapporti con fornitori e finanziatori in modo da evitare possibili drammatiche conseguenze?

A prescindere dalla forma giuridica, quando la crisi attanaglia aziende di impostazione familiare l’eco degli effetti di tale situazione si amplifica nei drammi delle relazioni interpersonali e della storia aziendale. E’ inevitabile che situazioni come quella descritta, che nascono dalla buona fede dell’imprenditore e dalla sua naturale predisposizione alla sostanza spesso a discapito della forma, possono degenerare in scenari che l’imprenditore stesso, nella sua onestà intellettuale, non avrebbe mai preso in considerazione.

La sostanziale “confusione” patrimoniale fra i beni famigliari e i beni aziendali sono una circostanza, sebbene inopportuna e non conforme alle norme vigenti, quanto più frequente.

L’imprenditore nel caso di specie ha con lucidità individuato una possibile via di uscita, una possibile soluzione ai problemi, che transita attraverso l’innovazione degli impianti e dei processi aziendali.

Dal canto dei fornitori, l’aggressione del patrimonio personale dei soci, ancorché possibile, non può ritenersi né rapida né agevole, esistendo il “principio della preventiva escussione del patrimonio aziendale”. Ecco quindi che i creditori dovrebbero avventurarsi in un articolato procedimento che potrebbe generare i possibili ma non certi effetti positivi anche dopo svariati anni in sede giudiziale. Tale situazione non genererebbe “vincitori e vinti” ma, lo insegnano i fatti, solo “vinti”.

Questo le banche e i finanziatori lo sanno bene, ma non possono rimanere inerti innanzi all’inerzia dell’imprenditore. Occorre quindi una strategia attiva, che veda l’imprenditore protagonista nella gestione della situazione di insolvenza prima che degeneri in uno stato fallimentare o che possa attivare responsabilità non solo sul piano civile ma anche sotto il profilo penale, con la conseguente impossibilità, di fatto, di poter avere un futuro con banche ed enti finanziatori.

La condivisione delle proprie criticità con i soggetti che potrebbero subirne conseguenze dannose rappresenta un’opportunità straordinaria per affrontare con un’impostazione “win-win” i rapporti con i creditori, in concerto o individualmente, tramite la mediazione civile, innanzi ad un mediatore professionista esperto in dinamiche legate alla gestione delle crisi aziendali e in risanamento aziendale.

Questo consentirebbe all’azienda di investire in innovazione magari condividendo il proprio business con fornitori e finanziatori, in una visione nuova ed avanguardistica del “fare impresa”, più competitiva e dinamica, allargando la propria mission e magari anche la compagine sociale, ipotizzando reti d’impresa, joint venture, partecipazioni al business. La mediazione civile consente così all’imprenditore di trasformare un problema in opportunità.

Ivan Giordano – Giurista d’impresa, direttore di ICAF ed esperto conoscitore della mediazione civile e degli strumenti ADR, giornalista e autore di importanti libri su mediazione civile, condominio e immobili.

LA MEDIAZIONE COME STRUMENTO DI SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

In un contesto socio-economico complesso e competitivo come quello attuale, caratterizzato da una diffusa e generalizzata recessione, la crisi dell’impresa da evento eccezionale è diventata purtroppo sistemica.

Fare oggi impresa significa, quindi, anche – se non soprattutto – gestire con tempestività, competenza ed efficacia queste situazioni di criticità per evitare che diventino irreversibili.

Un ruolo decisivo è stato ed è svolto dai governi, chiamati a misurarsi sulla loro capacità di predisporre validi ed efficaci strumenti per fronteggiare questo stato di cose.

Emblematica in questo senso è l’evoluzione della normativa italiana.

Il Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare) considerava la liquidazione del patrimonio e la conseguente dissoluzione dell’azienda, come strumento ultimo e necessario di regolamentazione del fenomeno dell’insolvenza.

L’impronta del Legislatore rispondeva ai principi economici e giuridici propri di quel tempo, fondati su una visione patrimonialista della società e quindi sul favor creditoris. V’era un’impostazione “punitiva” dove predominava l’intento afflittivo nei confronti dell’imprenditore insolvente che andava, appunto, punito per la riprovevolezza della sua condotta.

La prima riforma attuata con il D.L. n. 35/2005 – che ha introdotto nel corpo della Legge Fallimentare tre strumenti di riorganizzazione tra loro alternativi ovvero il piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett d), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis) ed il concordato preventivo (art. 160) – ha rappresentato il punto di arrivo di un lungo percorso culturale, sociale e politico che, nel riconoscere centralità all’impresa in un contesto mondiale di diffusa recessione, ha radicalmente modificato l’angolo visuale del problema riconoscendo centralità all’azienda.

Si è così passati da un’impostazione punitiva ad una “conservativa”, nella pratica e realistica consapevolezza che solo con la conservazione dell’impresa si potesse più efficacemente salvaguardare sia il sistema di valori che questa rappresenta (posti di lavoro, produzione di ricchezza, sviluppo etc.) che lo stesso creditore.

La riforma del 2005 ha però rappresentato anche un punto di partenza.

Difatti, con il D.Lgs. n. 5/2006 dell’anno successivo è stata introdotta anche la transazione fiscale (art. 182 ter), un importante strumento di definizione dei debiti fiscali, previdenziali ed assistenziali da inserire negli accordi di ristrutturazione o nel concordato preventivo.

Da allora il Legislatore è intervenuto con ulteriori modifiche finalizzate ad allargare e favorire sempre più l’accesso a questi strumenti fino ad arrivare a prevedere – con la L. 3/2012 – forme di tutela anche per piccole imprese e consumatori i quali, per requisiti dimensionali, si trovavano di fatto fuori dall’alveo della Legge Fallimentare. Trattasi delle procedure cd. di sovraindebitamento.

L’accelerazione verso la prospettiva conservativa è stata tale da richiedere di recente interventi correttivi in senso restrittivo per arginare situazioni di abuso da più parti segnalate.

Ciò posto in via generale e venendo al tema trattato, non si può da subito non rilevare come tutti questi strumenti si fondino su un solo ed imprescindibile elemento: l’accordo tra l’impresa debitrice ed i suoi creditori, siano essi privati, banche o stato.

Si differenziano tra loro principalmente per il grado di invasività dell’Autorità Giudiziaria.

Così:

  • il piano di risanamento attestato consente di programmare, attraverso l’accordo tra creditori ed impresa, il risanamento di quest’ultima nella cornice di un piano industriale e finanziario attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili. E’ privo di intervento giurisdizionale ed è lasciato alla completa libertà delle parti coinvolte, ma consente l’irrevocabilità degli atti in esso previsti dando certezza attuativa al progetto di risanamento;
  • l’accordo di ristrutturazione dei debiti è per l’appunto un accordo tra l’impresa e tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, accordo che deve anch’esso essere corredato da un piano attestato da un professionista (revisore) il quale deve tra l’altro certificare la sua attuabilità così come la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L’accordo va depositato presso il Tribunale competente per territorio il quale provvede alla sua omologazione;
  • il concordato preventivo si sostanzia sempre in un accordo tra il debitore ed i suoi creditori in forza del quale il primo si obbliga a pagare i propri debiti proponendo un piano (attestato) che può essere con finalità liquidatorie o di ristrutturazione (cd. concordato in continuità). Il procedimento è tipicamente endoprocessuale nel senso che si svolge totalmente in ambito giudiziario con rilevanti poteri di decisione e di controllo in capo al Tribunale che può decidere sulla ammissibilità e/o omologabilità della proposta concordataria anche solo sulla base di un giudizio di meritevolezza dell’imprenditore. I creditori votano il piano concordatario che viene approvato con il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi. L’aspetto più rilevante è che l’approvazione del piano vincola anche i dissenzienti mentre i creditori non votanti vengono considerati come favorevoli alla proposta (cd. silenzio/assenso);
  • nella procedura di sovraindebitamento, ruolo centrale è invece attribuito agli organismi di composizione della crisi (oggi ancora non operativi in mancanza del decreto attuativo) ai quali è tra l’altro demandata la predisposizione della proposta e la gestione delle trattative con i creditori, mentre l’intervento del Tribunale è limitato ed ha una valenza pressoché “notarile”.

Come si vede, presupposto comune ed imprescindibile per la concreta attuabilità di tutti questi strumenti è l’accordo, anche se è agevole immaginare che più è invasivo l’intervento del Tribunale e dei suoi organi (giudice delegato, commissario giudiziale etc.) meno decisivo è l’aspetto volitivo.

Nel diritto romano con “in idem placitum consensus” si era soliti definire l’accordo contrattuale, elemento essenziale per l’esistenza del negozio. Trattasi di espressione frequentemente usata anche nella nostra prassi civilistica per indicare l’elemento soggettivo volontaristico necessario per la formazione del contratto, dove l’accordo non è altro che il reciproco e pacifico consenso, il punto di incontro tra le parti in ordine al programma contrattuale.

Orbene, se si dà uno sguardo veloce (anche solo attraverso i portali fallimentari) agli strumenti in concreto utilizzati, ci si avvede subito del fatto che le procedure di concordato preventivo rappresentino la quasi totalità. Quelle di ristrutturazione sono scarsamente attivate mentre quelle di sovraindebitamento (soprattutto se si considera la enorme platea dei possibili interessati) sono praticamente inesistenti.

Eppure, se da una parte è vero che il concordato preventivo vincola i creditori dissenzienti se è raggiunta la maggioranza dei crediti (nella quale vengono inclusi anche i creditori che non hanno votato), è altrettanto vero che è lo strumento più costoso ed oneroso ed è soprattutto quello dove l’imprenditore perde il diretto controllo dell’impresa.

Dovrebbe quindi essere uno strumento da utilizzarsi in ipotesi di crisi particolarmente grave tant’è che l’istituto nasce nel 2005 solo con finalità liquidatorie (il concordato in continuità è stato infatti introdotto nel 2012).

Le ragioni di questo stato di cose sono molteplici. Considero però decisive:

  • il basso livello – qualitativo e quantitativo – dell’offerta professionale. I professionisti che operano in ambito fallimentare sono pochi, costosi e non strutturati. Sono abituati a gestire da decenni procedure di concordato e non si aggiornano;
  • la scarsa propensione dei responsabili amministrativi (in ambito privato) e dei funzionari (in ambito bancario e statale) ad assumersi la responsabilità di decidere o comunque di esprimere un parere sullo stralcio, a volte rilevante, di un credito.

In sostanza, i professionisti valutano più agevole e remunerativo operare in ambito giudiziario attraverso il concordato piuttosto che optare per soluzioni alternative dove dovrebbero preoccuparsi di ricercare direttamente il consenso del creditore; gli amministratori ed i funzionari non si assumono responsabilità dirette preferendo muoversi (quando lo fanno) sotto il cappello giudiziario.

Si potrebbe quindi dire che lo scarso uso degli strumenti di soluzione della crisi d’impresa diversi dal concordato preventivo dipende in gran parte dalla mancata o dalla comunque scarsa propensione alla ricerca dell’accordo fuori dall’ambito processuale.

Se così è, la mediazione civile e commerciale può essere la chiave giusta per aprire nuovi orizzonti in questo particolare ambito.

Il procedimento di mediazione è disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e la sua pur recente storia è stata molto travagliata poiché osteggiata da corporativismi e conservatorismi culturali miopi.

Si svolge nell’ambito di organismi di mediazione, sia pubblici che privati, accreditati dal Ministero ed iscritti in un Registro presso di esso istituito.

Si caratterizza per la presenza del mediatore, terzo neutrale ed imparziale, il cui compito non è quello di giudicare ma di facilitare ed aiutare le parti a risolvere la controversia che le coinvolge.

Quella del mediatore è quindi un’attività molto particolare e complessa che richiede grande sensibilità e capacità di ascolto, oltre ad un’adeguata preparazione sulla materia trattata e ad una approfondita conoscenza delle tecniche relazionali e comportamentali.

I recenti dati elaborati dalla DGSTAT danno atto di un’alta percentuale di accordi (60% circa) in caso di procedimenti svolti con la partecipazione delle parti, ciò a comprova della particolare efficacia di questo strumento per la soluzione dei conflitti.

I principali punti di forza della mediazione sono:

  • i tempi ridotti (il procedimento non può durare più di tre mesi)
  • i costi contenuti (che vengono determinati in base a tariffe ministeriali in caso di procedimento obbligatorio o comunque soggette ad approvazione ministeriale per i procedimenti volontari)
  • la pacificazione delle parti in conflitto, circostanza che può avere una particolare rilevanza proprio in ambito commerciale in quanto il rapporto può essere recuperato

Tutte queste caratteristiche ben si attagliano alle situazioni di crisi aziendale dove l’impresa in difficoltà:

  • ha la necessità di intervenire tempestivamente
  • non ha normalmente risorse finanziarie da investire proprio perché in crisi
  • può avere interesse a mantenere, in una prospettiva di risanamento, i rapporti con banche e fornitori

L’imprenditore ed i professionisti che l’assistono potrebbero quindi comodamente impostare percorsi di risanamento affidandosi ad organismi che diano garanzie di serietà e qualità e che si avvalgano di mediatori specializzati nelle materie trattate.

In tempi ragionevoli ed a costi contenuti l’imprenditore potrebbe in concreto verificare la fattibilità del piano che ha ipotizzato o la necessità di modificarlo, ma per arrivare all’obiettivo: cercare un accordo con i suoi creditori e risanare la sua azienda.

Anche in questo particolare ambito la mediazione è una grande opportunità e bisogna fare in modo che venga colta.

Gerardo Iorlano – Avvocato, esperto conoscitore delle dinamiche della crisi d’impresa.

CASO PRATICO: AVVIO DI UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE PER SALVARE L’AZIENDA a cura della dott.ssa Federica Fullin

L’azienda GR Trasporti s.a.s., dopo un anno in cui i dipendenti stanno subendo forti ritardi negli incassi degli stipendi, si trova in una situazione di forte insolvenza: i clienti continuano a ritardare i pagamenti e i fornitori continuano a fare solleciti per essere pagati. Il legale rappresentante della società ha seriamente timore di ricevere delle istanze di fallimento.

La GR Trasporti, su consiglio del proprio avvocato, avvia diversi procedimenti di mediazione verso i suoi creditori con l’intenzione di stabilire dei piani di pagamento ed evitare di subire istanza di fallimento.

Non trattandosi di materia obbligatoria di mediazione civile, la GR Trasporti potrebbe partecipare senza avvocato ma, su suggerimento del proprio legale, si fa comunque assistere perché, in esito ad un eventuale accordo, e con la partecipazione dell’avvocato della controparte, questo sarebbe titolo esecutivo.

Il giorno 12.06.2014 i mediatori incontrano la GR Trasporti (il legale rappresentante e socio accomandatario è il signor Alessandro, figlio del signor Bruno che partecipa con procura al procedimento rivestendo tuttavia solo il ruolo di socio accomandante), assistita dal proprio legale, e la parte convenuta creditrice (OIL srl), assistita dal proprio legale, la quale trattandosi di denaro che deve recuperare, partecipa molto volentieri al procedimento.

Attraverso varie sessioni congiunte e separate, i mediatori apprendono la grande difficoltà in cui versa la GR Trasporti, dovuta soprattutto al ritardo nei pagamenti da parte di uno dei principali clienti. Emerge dalle sessioni separate soggette a riservatezza che il signor Bruno, che ormai ha una certa età, vorrebbe trasferirsi in Toscana dove risiede la figlia e dove hanno una casa e un bel terreno, lasciando alla guida dell’azienda il figlio Alessandro, per il quale la GR Trasporti rappresenta l’unica fonte di reddito e nella quale ha il suo impiego prevalente. È evidente come nell’ambito del procedimento, il mediatore valuti elementi non necessariamente di natura giuridica ma comunque utili ad individuare il perimetro degli effettivi interessi delle parti coinvolte nella controversia.

La OIL srl ammette di aver manifestato alla GR Trasporti l’intenzione di presentare l’istanza di fallimento in quanto sul mercato ha appreso la situazione di difficoltà finanziaria della GR Trasporti, e da voci ufficiose è emersa l’intenzione del signor Bruno di lasciare al figlio la reale ed autonoma guida dell’azienda e ritirarsi in Toscana, aspetto assolutamente di rilievo essendo la GR Trasporti un’azienda ritenuta affidabile solo grazie alla presenza fisica e costante del signor Bruno, uomo di stile e di parola, ma non in sé un’azienda che possa ritenersi sana.

La stima interpersonale fra i soggetti che negli anni hanno gestito la OIL srl e la GR Traporti è la leva su cui il mediatore capisce di dover fondare gli elementi di un possibile accordo. Il rapporto pluriennale che ha caratterizzato le due aziende oggi controparti del procedimento rappresenta indubbiamente il valore aggiunto che può consentire l’individuazione di ipotesi conciliative.

Dalle sessioni separate il mediatore apprende che il signor Bruno è un imprenditore di stampo tradizionale che crede nella propria azienda al di là di ogni forma giuridica e del proprio ruolo di accomandante. Il signor Bruno infatti non potrebbe consentire a se stesso (anche nel rispetto del figlio) che sul mercato si dica che si sia servito di lavoro di terzi senza che tale lavoro fosse onorato con il pagamento del corrispettivo pattuito. Emerge evidentemente che la più grande “eredità” che il signor Bruno intende lasciare ai propri figli sia la capacità di “fare impresa” con profitto ma anche e soprattutto con etica e rispetto verso tutti i soggetti coinvolti nella propria impresa; esiste però un limite che la crisi ha posto innanzi agli occhi del signor Bruno, ovvero l’assenza di liquidità.

Il mediatore lavora quindi sui principi e sui valori delle parti ma anche sulle relative esigenze e condizioni finanziarie, economiche, sociali, culturali e personali.

Dopo diverse ore di ripetute sessioni congiunte e separate, si addiviene al seguente accordo:

  • la GR Trasporti pagherà interamente il suo debito alla OIL srl entro 2 anni in rate mensili costanti maggiorate degli interessi bancari a cui la OIL srl è soggetta; il termine di 2 anni viene ritenuto dalle parti migliore rispetto a qualsivoglia rosea prospettiva in sede giudiziale. A fronte di tale concessione, il signor Bruno, in via personale, si obbliga congiuntamente alla GR Trasporti ad onorare le singole scadenze in caso di insolvenza della società, riuscendo gradualmente entro il biennio a rendere liquidi i propri investimenti personali. La OIL srl continua contestualmente a fornire la GR Trasporti ma le nuove condizioni di pagamento saranno portate da 30 a 120 giorni, consentendo così alle parti continuità nei rapporti imprenditoriali.

Il verbale contenente l’accordo viene firmato dalle parti e dai rispettivi legali, che ne conferiscono valore di titolo esecutivo.

La GR Trasporti, che in passato aveva avviato procedimenti di mediazione per recuperare i crediti, si è trovata nella condizione di avviare un procedimento per saldare un proprio debito, sentendosi in questo modo tutelata da possibili aggressioni da parte dei creditori. La GR Trasporti ha avviato con il medesimo scopo procedimenti di mediazione nei confronti di tutti i creditori in modo da poter garantire il pagamento di ogni debito con accordi finanziariamente sostenibili nel più ampio obiettivo di garantire continuità e crescita all’azienda.

Federica Fullin – Responsabile comunicazione e marketing per ICAF, coordinatrice dei corsi di formazione, responsabile sedi e sportelli di conciliazione.

Fumetto
Autore: Alessandra Nisticò

Fumetto Crisi d impresa ICAF Accordo Possibile
Alessandra Nisticò – Avvocato, fumettista per passione.

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