Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
Cerca
Close this search box.
Mediazione e recupero crediti Accordo Possibile ICAF

Mediazione e recupero crediti

Per avviare un’azione giudiziaria nei confronti di un debitore è necessario produrre in giudizio l’estratto / autentica notarile dei libri contabili, il cui costo varia tra i €.100,00 ed €.200,00, a prescindere dall’importo che devo vantare nei confronti di un cliente. Inoltre per l’avvio del recupero credito devo versare il “contributo unificato” che recentemente è aumentato in modo significativo e che, in base all’importo del credito e al grado di giudizio, varia da €.37,00 ad €.2.932,00. Anche nel procedimento di mediazione civile avviato allo scopo di recuperare un credito commerciale sono previsti questi costi?

Assolutamente no. Per la gestione di una controversia tramite il procedimento di mediazione civile non è richiesto alcun costo relativo a imposte di bollo e di registro, e non esistono quindi “contributi unificati” da versare. Inoltre l’Organismo di Mediazione non subordinerà l’avvio della procedura alla presentazione dei libri contabili in copia autentica, risparmiando anche i costi notarili necessari per avviare un’azione giudiziaria.

Per avviare un’azione giudiziaria nei confronti di un debitore è necessario, nel rispetto di ogni più ampio obbligo fiscale, aver emesso la fattura con conseguente immediato pagamento dell’IVA ed imponibilità del reddito nell’anno di competenza. Anche nel procedimento di mediazione civile avviato allo scopo di recuperare un credito commerciale devo aver emesso prima la fattura o posso tentare il raggiungimento di un accordo sulla base del contratto, del preventivo firmato o di altro elemento utile?

Non sono previste, in tal senso, formalità. Quindi è sufficiente, nel rispetto delle vigenti norme fiscali, fare riferimento ad un contratto o ad un diverso accordo fra cliente e fornitore anche relativo a prestazioni o forniture di cui deve ancora emettersi fattura. Questo aspetto consente di emettere il documento fiscale nei termini previsti dalle specifiche normative in materia di IVA e di imposte sui redditi, e non necessariamente anzitempo allo scopo di recuperare il credito, con evidenti vantaggi per il creditore.

Una società specializzata nel recupero crediti ha affermato con forza che di fronte ad un preventivo approvato, un lavoro eseguito correttamente e collaudato, l’assenza di contestazioni e il pagamento di diversi acconti da parte del cliente, mail del cliente contenenti l’impegni a pagare sempre disatteso, l’avvio di un procedimento di mediazione è un passaggio inutile e costoso che rappresenta una perdita di tempo. Di fronte ad un credito “liquido, certo ed esigibile” la strada più opportuna è chiedere al tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. E’ davvero così? Alcuni colleghi che hanno ricorso alla mediazione mi hanno parlato di risultati positivi e soddisfacenti. E’ possibile che ci siano opinioni tanto discordanti?

Chi scrive è un imprenditore che ha utilizzato lo strumento della mediazione per recuperare crediti commerciali, pratiche che, secondo gli strumenti giudiziari, avrebbe dovuto gestire con atto di citazione o, esistendone i requisiti, con ricorso a decreto ingiuntivo.

La scelta dell’avvio del procedimento di mediazione è senza dubbio la scelta migliore sempre: infatti, se intendo avviare l’azione giudiziaria, versare contributi unificati, presentare gli estratti notarili e anticipare le imposte anche quando le norme fiscali non me lo impongono ma solo allo scopo di tentare il recupero del credito, la facoltà di avviare in parallelo un procedimento di mediazione avente il medesimo oggetto rappresenta una leva in più per tentare, in 3 mesi massimo, di risolvere la controversia. In caso invece intenda avviare la mediazione proprio per evitare i costi e le complessità di un giudizio, il termine massimo è sempre 3 mesi e la prima udienza in tribunale posso auspicare che venga fissata, favorevolmente, a quasi un anno. Quindi perdite in termini di tempo non si può affermare che ne esistano. Inoltre, rispetto ai costi, oltre ad un credito d’imposta a valersi ai fini IRAP o IRPEF, le aziende deducono il costo e detraggono l’Iva interamente, prestando attenzione però a non duplicare il beneficio fiscale. In mediazione inoltre, in materia di recupero crediti, l’imprenditore e la controparte possono accedervi assistiti dall’avvocato, dal proprio assistente fiscale (commercialista, tributarista, etc.), autonomamente o da altro professionista ritenuto idoneo a tale funzione, senza vincoli e senza l’obbligo di sostenere ulteriori costi.

Infine almeno altri quattro aspetti risultano determinanti e rilevanti:

  • conservazione dei rapporti umani e commerciali nel rapporto cliente / fornitore
  • possibilità di estendere le garanzie a soggetti diversi rispetto a quelli formalmente coinvolti (esempio, concedere una dilazione al cliente anche molto importante, ma a condizione che garantisca personalmente il debito o che lo faccia con terzi garanti)
  • evitare il rischio che una sentenza definitiva favorevole giunga dopo anni e che il debitore non abbia consistenze economiche o patrimoniali, vanificando nella fase dell’esecuzione ogni eventuale successo ottenuto nel giudizio
  • ottenere in meno di 3 mesi un verbale di accordo avente efficacia esecutiva ed equivalente, nella sostanza, ad una sentenza definitiva e non appellabile, potendo intervenire anche nei bilanci e nella contabilità con gli storni del caso, sotto il profilo civilistico e sotto il profilo fiscale, con le riprese tecniche previste dalla legge

Per intervenire contabilmente a rettifica di un credito nel bilancio di un’azienda, occorre un riferimento certo quale la sentenza di un tribunale, l’esito di un concordato o altro titolo idoneo a consentire di effettuare rettifiche che possano avere effetti oltre che civilistici anche di tipo fiscale (Iva, imposte sui redditi d’impresa, etc.). In caso di raggiungimento di un accordo in sede di mediazione civile, il verbale che redige il mediatore sottoscritto da tutte le parti, rappresenta un titolo equivalente, sotto il profilo in esame, ad una sentenza?

Certamente, il verbale di mediazione è nella sostanza equiparabile ad una sentenza definitiva, ed è quindi possibile, intervenendo con le riprese fiscali richieste dalle vigenti normative specifiche relative ai diversi tipi di imposta, effettuare scritture di rettifica nella contabilità delle aziende ottenendo quindi bilanci più rappresentativi del principio della veridicità nella rappresentazione dei crediti e dell’attivo circolante.

Analizzando le materie di cui all’art.5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. tra quelle indicate non vi sono il recupero credito né le controversie di tipo societario o commerciale. Analizzando però l’art.2 del medesimo decreto si può rilevare che “chiunque”, e quindi anche le imprese, “può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”. Quali sono quindi le materie nelle quali gli imprenditori avviano più frequentemente procedimenti di mediazione?

Le materia cosiddette “obbligatorie”, ovvero quelle per le quali il ricorso alla mediazione rappresenta “condizione di procedibilità” nell’azione giudiziaria, che vedono più frequentemente coinvolti gli imprenditori sono:

  • affitto di aziende
  • contratti assicurativi
  • contratti bancari
  • contratti finanziari
  • contratti e convenzioni in qualsivoglia materia contenenti clausole di
  • mediazione (obbligo dell’avvocato solo se previsto dalla clausola)
  • statuti e atti relativi a qualsivoglia ambito contenenti clausole di
  • mediazione (obbligo dell’avvocato solo se previsto dalla clausola)
  • locazione
  • condominio (fra cui il ricorso alla mediazione per la contestazione di
  • delibere assembleari entro i termini di impugnazione)
  • diritti reali
  • divisione
  • patti di famiglia
  • comodato

Gli imprenditori tuttavia sono spesso parti di controversie nella sfera delle materie cosiddette “volontarie”, ovvero quelle per le quali il ricorso alla mediazione non rappresenta “condizione di procedibilità” nell’azione giudiziaria, ma che in caso di avvio del procedimento le caratteristiche dello stesso sono invariate e quindi anche i possibili effetti nel giudizio; fra le altre, è opportuno ricordare:

  • parte disponibile del diritto del lavoro
  • recupero crediti commerciali
  • controversie aziendali e societarie
  • rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti locali (nell’area dei diritti disponibili)
  • appalto
  • prestazione d’opera intellettuale
  • prestazione d’opera manuale
  • mandato
  • contratti di agenzia

Ivan Giordano – Giurista d’impresa, direttore di ICAF ed esperto conoscitore della mediazione civile e degli strumenti ADR, giornalista e autore di importanti libri su mediazione civile, condominio e immobili.

L’uso della mediazione civile per il recupero crediti:
l’opinione dell’Avv. Attilia Fracchia, avvocato del Foro di Milano operante principalmente nel settore immobiliare, appalti, condominio.

Avv. Fracchia, qual è la Sua opinione sull’istituto della mediazione civile nello scenario della gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in Italia? Quali sono, a Suo modo di vedere, i punti di forza e di debolezza di questo istituto, da alcuni mesi a questa parte sempre più utilizzato nel nostro Paese?

Il maggior punto di forza che io vedo nell’istituto della mediazione è quello di sopperire alle lungaggigini della giustizia italiana ed alla sempre minore affidabilità dei risultati giudiziari, con necessità di ulteriori impugnazioni e proliferazione dei gradi di giudizio. Le aziende, soprattutto in periodo di crisi economica e di restrizione del credito bancario, debbono poter stabilire i tempi nei quali otterranno soddisfazione dei propri crediti.

La mediazione, se portata a termine, consente al creditore di ottenere un titolo immediatamente esecutivo in un lasso di tempo del tutto ragionevole (tre , quattro mesi, dall’avvio della procedura). Se la mediazione non va a buon fine entro quattro mesi, nulla impedisce all’impresa di adire la giustizia.

Se è vero che la mediazione costringe normalmente l’azienda a dover concedere alla propria controparte inadempiente una dilazione di pagamento, affrontando spese di procedura che, il più delle volte , rimangono a suo carico, ottiene comunque il risultato di poter agire direttamente in executivis nei confronti della controparte qualora quest’ultima non si attenga all’accordo raggiunto in mediazione.

Infine, nel corso del procedimento di mediazione, la parte istante viene comunque a conoscere notizie che mai avrebbe ottenuto nell’ambito di un normale procedimento giurisdizionale, totalmente “schermato” dalla presenza in giudizio dei soli avvocati. Trattasi di informazioni che possono a volte aiutare l’azienda a conoscere meglio la sua controparte contrattuale, di cui ignora magari alcune potenzialità o necessità, offrendole magari nuovi prodotti o servizi.

La debolezza dell’istituto consiste nel fatto che non si tratta di una procedura veramente “obbligatoria” ai fini della procedibilità della successiva fase giudiziale in quanto la parte ‘convenuta in mediazione’ (anche quella obbligatoria ex lege) può facilmente sottrarsi al procedimento constatando come i giudici – per quanto si è potuto osservare sino ad oggi – non adottino (tranne in rari casi) le sanzioni pecuniarie previste dalla legge se non nella fase finale della causa, ossia a distanza di “anni” dall’instaurazione del giudizio.

Inoltre la fase iniziale del procedimento, com’è attualmente congeniata dalla legge entrata in vigore lo scorso 20.9.2013, dovrebbe essere totalmente gratuita per le parti al fine di invogliarne la partecipazione (la retribuzione degli organi di mediazione , per questa fase iniziale, dovrebbe essere a totale carico del Ministero della Giustizia che comunque ottiene un notevole risparmio di costi da un procedimento di mediazione che prosegue nella fase successiva).

Secondo Lei, visti con gli occhi di un avvocato che assiste il proprio cliente nell’ambito di un procedimento di mediazione, quali sono le qualità ed i requisiti di cui un mediatore deve essere dotato affinché possa essere di concreto aiuto per le parti al fine di raggiungere un accordo conciliativo?

Il mediatore deve essere un buon conoscitore della materia che viene in discussione, dal punto di vista giuridico: come il medico, deve cioè essere in grado di fare una prognosi di quelle che sarebbero le conseguenze giuridiche alle quali ciascuna delle parti andrebbe in contro qualora affrontasse il successivo giudizio dinnanzi al giudice. Solo in quel caso il mediatore è in grado, da un lato, di richiamare all’attenzione di ciascuna delle parti i rischi che questa corre nel non voler trovare una soluzione al contenzioso in atto, e dall’altro offrire un soppesato “baratto” delle ragioni effettive di ciascuna parte con altri benefici, utilità, vantaggi che magari nulla c’entrano con la lite in corso ma che possono garantire un ‘ristoro per equivalente’.

Inoltre, se il mediatore non padroneggia bene la materia dibattuta tra le parti, rischia di suggerire o di avallare soluzioni proposte da una delle parti addirittura contra legem, incorrendo in responsabilità deontologica.

Secondo la Sua esperienza, quali controversie si prestano ad essere gestite con successo nell’ambito del procedimento di mediazione?

Sicuramente tutto ciò che ruota intorno al recupero crediti, in qualsiasi settore.

Anche le liti successorie.

Non mi convince invece la mediazione nel ramo dei diritti reali e nel condominio, essendo in questi settori implicate questioni giuridiche che difficilmente possono essere oggetto di “transazione”.

Nell’ambito della Sua professione è in contatto con imprenditori ed aziende di grande importanza nel tessuto imprenditoriale milanese e lombardo. Pensa che la mediazione civile possa rappresentare uno strumento di concreto interesse ed aiuto per le imprese nell’attuale contesto economico e giudiziario?

Sicuramente sì, a patto che i mediatori siano persone veramente preparate professionalmente.

Alla fine di ogni procedimento, ho sempre notato che il cliente/imprenditore esprimeva apprezzamenti (positivi, ma spesso anche negativi) sulla conduzione della mediazione da parte del mediatore. Se si vuole garantire un’espansione all’istituto, occorre insistere sulla compilazione della scheda di apprezzamento del mediatore da parte delle parti, alla fine di ogni mediazione, e fare poi una seria selezione dei mediatori sulla base del gradimento manifestato dalle parti.

Avvocato, crede si possa affermare che oggi le imprese, grazie alla mediazione civile, possono disporre di uno strumento ulteriore per tutelare i propri interessi?

Sicuramente sì, come ho già detto prima, in termini di celerità della soluzione delle controversie, a fronte di un malfunzionamento della giustizia civile al quale lo Stato italiano mostra chiaramente di non voler porre rimedio.

Secondo Lei, ha senso che innanzi ad un credito liquido, certo ed esigibile, possa essere percorsa la strada della mediazione civile anziché avviare immediatamente un’azione giudiziaria, considerando che si può ricorrere al giudice per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo?

Certamente sì: dal 2006 ho smesso di depositare ricorsi per decreto ingiuntivo per crediti liquidi ed esigibili e ho sempre optato per l’azione ordinaria con immediata richiesta in citazione di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..

E ciò soprattutto quando il credito era liquido ed esigibile. In questi casi, se il debitore non paga spontaneamente dopo il sollecito del creditore, è solo perché vuole prendere tempo, farsi finanziare dal creditore anziché ricorrere al credito bancario.

In quest’ottica, l’ingiunzione di pagamento darà il destro al debitore per proporre una pretestuosa opposizione a decreto ingiuntivo nella quale sarà lui a calendarizzare, a sua totale discrezione, la data di prima comparizione onde guadagnare altro tempo.

Oggi con la riforma dell’art. 645 c.p.c. (tramite ll’art. 78 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. applicabile dal 22 giugno 2013), questo rischio può essere (sulla carta) maggiormente scongiurato, ma non è detto che alla prima udienza il creditore riesca ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto, trattandosi comunque di un provvedimento discrezionale del giudice.

Se si considera che, nel tempo che è materialmente necessario al creditore per: a) depositare ed ottenere un decreto ingiuntivo ; b) attendere il decorso dei 40 giorni previsti per l’opposizione del debitore; c) attendere la data della prima udienza di comparizione nel giudizio di opposizione intentato dal debitore, subendo comunque l’alea di NON ottenere dal giudice l’ordinanza di provvisoria esecutorietà, è ampiamente possibile esperire un procedimento di mediazione con la prospettiva di uscire da quel procedimento con un titolo definitivamente esecutivo, mi pare che la strada della mediazione sia sicuramente da percorrere, rivolgendosi (in caso di fallimento della mediazione) direttamente all’azione ordinaria e non a quella monitoria.

Dalle statistiche emerge che sempre più avvocati, ma anche commercialisti e tributaristi, “accompagnano” i propri clienti in mediazione nell’ambito di controversie commerciali e societarie quali il recupero crediti, le controversie fra soci e recessi, l’affitto d’azienda, la gestione delle delicate fasi di passaggio generazionale nelle imprese di impronta famigliare. Qual è il Suo pensiero a riguardo?

E’ assolutamente corretto che le parti siano assistite da professionisti anche nell’ambito della mediazione e non solo dinnanzi al giudice, e questo in qualunque settore..

Le parti in genere conoscono poco o nulla degli aspetti giuridici che regolano i loro interessi. Ora, dal momento che l’accordo che sottoscrivono è, in definitiva, un vero e proprio contratto, pare doveroso garantire alle parti il fatto che non si vedano invischiate in ulteriori contenziosi.

Intendo dire che un accordo di mediazione mal concepito o mal redatto sfocierà quasi sicuramente in un ulteriore contenzioso, portando così allo stesso risultato pratico (la lite giudiziaria) che le parti si prefiggevano di evitare ricorrendo alla mediazione.

La presenza dei professionisti dovrebbe proprio garantire ai clienti che l’accordo raggiunto abbia una “tenuta” effettiva e risolutiva.

Ivan Giordano – Giurista d’impresa, direttore di ICAF ed esperto conoscitore della mediazione civile e degli strumenti ADR, giornalista e autore di importanti libri su mediazione civile, condominio e immobili.

Attilia Fracchia – Avvocato del Foro di Milano operante principalmente nel settore immobiliare, appalti, condominio.

CASO PRATICO: RECUPERO CREDITI AZIENDALE

PROTAGONISTI DEL PROCEDIMENTO

Parte istante:

  • Signora Serenella Malloi: legale rappresentante della Malloi Pietro Autogru s.a.s., azienda di trasporti di Milano
    Cinestetica. Per il lavoro che svolge, è abituata a trattare con uomini e a frequentare i cantieri edili, per cui non si lascia intimorire e mettere i piedi in testa facilmente.
  • avv. Anna Terzi: avvocato tributarista, consulente aziendale della Malloi Pietro Autogru s.a.s. Visiva. In generale parla molto ma lascia anche molto spazio alla sua cliente, di cui è amica di vecchia data.

Parte convenuta:

  • ing. Gianni Moggi: legale rappresentante della S.L.M. Costruzioni s.p.a., azienda di costruzioni che opera in tutto il nord Italia
    Visivo puro. Molto elegante e cortese. Se si sta parlando di un argomento che lo trova nel torto, non lo affronta ma trova sempre un modo abile per aggirarlo.
  • avv. Alessandra Nava: avvocato della della S.L.M. Costruzioni s.p.a.
    Uditiva. Molto giovane ma molto preparata; conosce bene il procedimento di mediazione civile poiché ha frequentato un apposito corso.

Mediatori:

  • dott. Riccardo Castoldi: mediatore civile nominato dall’Organismo ICAF – giurista d’impresa esperto in gestione giudiziale e stragiudiziale del recupero crediti in ambito aziendale

SVOLGIMENTO

In data 28.02.2014 l’Organismo di Mediazione ICAF di Milano riceve un’istanza di mediazione da parte della società Malloi Pietro Autogru s.a.s. nei confronti della società S.L.M. Costruzioni s.p.a.

MATERIA OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: RECUPERO CREDITI COMMERCIALI

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ: NO

ASSISTENZA LEGALE OBBLIGATORIA: NO

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Nella breve descrizione dell’oggetto della controversia, scritto dall’avvocato Terzi per conto della Malloi Pietro Autogru s.a.s., si apprende che la S.L.M. Costruzioni s.p.a. non ha effettuato il saldo contrattualmente dovuto per gli ultimi 3 incarichi ricevuti e regolarmente eseguiti presso cantieri del cliente siti in Milano e hinterland.

In particolare trattasi di servizi altamente specializzati e ad alto rischio con utilizzo di autogru e piattaforme aeree particolari, di cui sul mercato solo la Malloi Pietro Autogru sas e pochi competitors dispongono fra i propri mezzi; la “Malloi” inoltre, fra gli operatori del settore, è considerata un’azienda seria ed affidabile per la pluriennale esperienza di dipendenti e tecnici.

Nel dettaglio i pagamenti insoluti ammontano a complessivi €.25.000,00, come indicato nel dettaglio che segue:

  • 1^ insoluto (saldo lavoro di luglio 2013): €.8.000,00 + Iva 22% scaduto da 180 giorni 🡪 fattura emessa (2013) secondo contratto
  • 2^ insoluto (saldo lavoro di settembre 2013): €.12.000,00 + Iva 22% scaduta da 90 giorni 🡪 fattura emessa (2013) secondo contratto
  • 3^ insoluto (saldo lavoro di gennaio 2013): €.5.000,00 + Iva 22% scaduta da 30 giorni 🡪 fattura da emettere (2014) secondo contratto


Tutte le scadenze, puntualmente e ripetutamente sollecitate al cliente, non sono mai state oggetto di contestazione, anzi, come evidente, la “S.L.M.” ha continuato ad affidare nuovi incarichi alla “Malloi”.

L’avv. Terzi ha suggerito alla sua cliente di avviare un procedimento di mediazione civile poiché ha già partecipato a numerose mediazioni negli ultimi anni proprio riguardanti la materia del recupero crediti commerciali, riscontrando risultati molto positivi ed imprevisti.

Nell’ultimo atto giudiziario avviato in materia di recupero crediti, sottolinea l’avv. Terzi, oltre ad un sensibile aumento del contributo unificato previsto per l’avvio della pratica in giudizio, il giudice ha fissato la prima udienza dopo oltre un anno, ponendo il creditore in oggettive difficoltà finanziarie e di liquidità.

L’avv. Terzi inoltre sottolinea che se avessero ricorso direttamente all’Autorità Giudiziaria, come nel loro diritto, avrebbero dovuto depositare la copia autentica dei registri contabili con aggravio di spese notarili ed emettere subito l’ultima fattura da €.5.000,00 + Iva con l’onere di versare subito Iva non incassata o dover procedere poi a storni fiscalmente difficili da gestire in base ai diversi possibili esiti della mediazione. Il procedimento di mediazione quindi, sia direttamente che indirettamente, consente all’imprenditore che vanta dei crediti di tentarne il recupero a costi decisamente contenuti e con meno adempimenti formali.

Il procedimento di mediazione prevede invece la fissazione del primo incontro innanzi al mediatore entro 30 giorni dalla data del deposito dell’istanza presso la segreteria dell’Organismo.

Viene quindi scelto di avviare una mediazione, sulla base della ferma convinzione dell’avv. Terzi che tale strumento rappresenti un’opportunità per le aziende per risolvere un problema di recupero crediti ascoltando le esigenze del cliente e, se possibile, conservarne i rapporti commerciali nel tempo. Una rapida gestione dei crediti inoltre migliora il “rating” nei rapporti con le banche, rendendo meno difficile l’ormai complesso rapporto che tutti gli imprenditori hanno con banche ed enti finanziatori in quanto migliorano gli indici di bilancio con cui le aziende si presentano per accedere al credito.

Alla prima convocazione, fissata per il giorno 14.03.2014, tutte le parte danno riscontro positivo; solo l’ing. Moggi (che al momento non ha nominato l’avvocato, dal momento che si tratta di materia non obbligatoria quindi senza l’obbligo dell’avvocato), intenzionato a partecipare, scrive il giorno prima dell’incontro spiegando che per problemi logistici sorti all’ultimo momento non potrà essere presente, e chiede quindi di fissare un nuovo incontro.

La seconda convocazione viene fissata quindi la settimana successiva, in data 21.03.2014. Anche in questo caso l’ing. Moggi il giorno prima telefona spiegando che non potrà essere presente.

La segreteria di ICAF allora chiede all’ing. Moggi di fornirgli lui una data che possa andare bene. E così viene fissata la terza convocazione al giorno 16.04.2014.

Grazie alla disponibilità e alla flessibilità con cui la segreteria dell’Organismo ICAF gestisce con le parti il coordinamento del primo incontro di mediazione, finalmente il giorno 16.04.2014 le parti sono tutte presenti e l’ing. Moggi è accompagnato dall’avv. Alessandra Nava.

Durante il primo incontro il mediatore presenta alle parti l’istituto della mediazione civile, le caratteristiche e i vantaggi fiscali, e le parti sembrano già ben preparate perché entrambi gli avvocati conoscono bene il procedimento di mediazione.

Si procede nella sessione congiunta iniziale dando la parola alla parte istante che spiega il motivo per cui si trova lì: “La S.L.M. Costruzioni s.p.a. è nostro cliente da molto tempo, ha sempre pagato puntualmente, non ci sono mai stati problemi. Tuttavia lo scorso luglio abbiamo iniziato per loro un lavoro da €.8.000,00 + Iva in un cantiere a Settimo Milanese, ad un prezzo concordato con il signor Moggi, regolarmente contrattualizzato. A metà settembre il signor Moggi ci ha affidato un altro lavoro da €.12.000,00 + Iva in centro a Milano che ci ha tenuti occupati per due mesi. Nel frattempo il pagamento del lavoro di luglio (€ 8.000 + Iva) non era a ancora stato saldato, anche se già gli eravamo venuti incontro proponendogli un pagamento a 60 giorni dalla fine dei lavori (che erano terminati il 28 luglio). Abbiamo iniziato ad inviare email di sollecito ma senza ottenere alcuna risposta.
Prima di Natale, dopo altre lettere e solleciti, il signor Moggi è venuto personalmente da noi in azienda spiegandoci che il motivo del ritardo di questi pagamenti non dipende da lui ma dal fatto che a sua volta non viene pagato dai clienti per cui ha fatto questi lavori. Ci ha assicurato che però i soldi sarebbero arrivati. Addirittura, ci ha chiesto di svolgere un nuovo lavoro da €.10.000,00 + Iva a gennaio. Noi, vuoi per la troppa fiducia che a volte si nutre nelle persone, vuoi che il lavoro in questo periodo scarseggia, abbiamo accettato chiedendo un anticipo del 50% per il lavoro e il resto a fine lavori. Moggi ha accettato e il 10 gennaio ha fatto un bonifico di € 5.000, ma il resto dei soldi non li abbiamo ancora visti sebbene il lavoro sia terminato il 25 gennaio.
Da quel momento abbiamo iniziato a telefonare, inviare email lettere raccomandate a raffica, a cui si è aggiunta anche la lettera dell’avvocato. Nel suo ufficio nessuna delle segretarie sa mai niente e l’ing. Moggi sembra scomparso. A dire la verità, io avrei avviato direttamente una causa ma la mia consulente mi ha suggerito di tentare questa strada per evitare di logorare totalmente i rapporti. Tuttavia, se posso aggiungere, il comportamento che il signor Moggi ha manifestato anche rispetto alla mediazione (che ricordo averla fatta solo perché in passato, sia lui che soprattutto suo padre, sono stati dei buoni clienti), ovvero confermando gli appuntamenti e poi disdicendoli all’ultimo minuto, non mi è sembrato proprio corretto nei confronti di un’azienda che è sempre stata precisa e corretta rispetto a lavori, prezzi e rapporti umani.”

Il mediatore si annota quanto detto dalla signora Malloi e dà la parola alla parte convenuta.
L’ing. Moggi, in maniera molto pacifica:
“Ho detto che pago quindi pagherò, è solo che in questo momento sono in difficoltà perché ho i clienti che a loro volta non pagano me. E quelli i soldi li hanno, non come me che ho addirittura la signora della lavanderia che mi telefona perché vuole che la pago! Ma lo sa che questo mese i miei operai non vedranno lo stipendio?”

Interviene l’avv. Nava:
“Il mio cliente pagherà tutto quello che vi spetta, è solo che sta aspettando dei cospicui pagamenti che purtroppo sono in ritardo. Il fatto che ha continuato a contattare voi per i lavori lo dimostra, avrebbe potuto rivolgersi ad altre aziende del territorio. Ed il motivo per cui non riuscivate a contattarlo non è per cercare di evitare la questione ma perché nel contempo ci sono stati altri problemi da affrontare.”

Ing. Moggi: “Mi hanno trovato un grave problema cardiaco, sono stato in Francia per delle visite specialistiche e non ne sono ancora venuto fuori.”

Il mediatore decide che è arrivato il momento di procedere con le sessioni separate e invita gentilmente la parte istante a prendere un caffè.

Rimasto solo con la parte convenuta e il suo avvocato, il mediatore apprende che alcuni dei clienti cattivi pagatori del signor Moggi hanno pagato la settimana scorsa ma lui ha dovuto utilizzare parte di quel denaro per saldare altri debiti precedenti. Spiega che gli dispiace molto aver fatto questa figuraccia con una ditta coma la Malloi Pietro Autogru s.p.a. proprio perché ritiene l’azienda una delle poche corrette di Milano e inoltre per il buon rapporto con la famiglia Malloi che gestisce l’azienda.
Il mediatore chiede se sarebbe in grado di sostenere un piano di rateizzazione e quanto riuscirebbe a versare alla Malloi al mese. Il signor Moggi dice che, dal momento che i soldi arriveranno a breve e c’è anche un interessante lavoro con un’importante società straniera (“che paga subito”) che inizierà a giugno, può anche riuscire a saldare tutto entro il 30 novembre 2014. Quindi ogni 30 del mese per sette mesi verserebbe una rata da 3.000 € e in coda una rata a saldo da 4.000 €. L’ing. Moggi sottolinea che non è nel suo interesse non pagare un fornitore come la ditta “Malloi”, per rimanere sul mercato infatti bisogna avere fornitori e collaboratori seri, competenti ed onesti, e riconosce queste qualità nella “Malloi” che però, ribadisce, deve pazientare.

Il mediatore ringrazia, chiede se può riferire quanto appreso alla signora Malloi e procede con l’ascolto in separata sede della parte istante.

Rimasto solo con la parte istante, il mediatore apprende che la signora Malloi era a conoscenza delle condizioni di salute di Moggi e proprio per questo motivo inizialmente non ha insistito con i solleciti. Tuttavia agli incontri di mediazione avrebbe potuto comunque mandare qualcuno al suo posto e non disdire sempre all’ultimo. La signora Malloi comprende le difficoltà dovute ai clienti che non pagano e alle condizioni di salute ma adesso la sua azienda rischia di essere messa in seria difficoltà. La signora Malloi, lo dice sinceramente, ha anche paura che possa succedere qualcosa di grave a Moggi e non rivedere più i soldi dato che, nonostante si tratti di una grossa s.p.a., è pur sempre un’azienda nella quale tutto ruota intorno all’ing. Moggi che definisce, “nel bene e nel male”, un accentratore.
Il mediatore riporta la soluzione suggerita da Moggi: una rateizzazione del pagamento in rate da 3.000 € con rata a saldo da 4.000 €. Alla signora Malloi sta bene ma aggiunge che se riuscisse a versare subito un acconto di almeno 10.000 € sarebbe meglio. L’avv. Terzi fa inoltre presente che potrebbero fargli pagare gli interessi; se il signor Moggi non accettasse di versare l’acconto di 10.000 €, gli sarebbero addebitate le spese di mediazione, che tra procedimento e avvocato si aggirano intorno ai 1.000 Euro.

Il mediatore torna in sessione separata con il signor Moggi e gli espone quanto appreso. Il signor Moggi dichiara di riuscire a consegnare subito un assegno personale di 5.000 € ma non di più. Chiede di apprezzare lo sforzo di anticipare personalmente questi soldi per conto della società, sottolineando che “un altro non lo avrebbe fatto, non ci avrebbe messo un euro di tasca sua…” e questo la “Malloi” avrebbe dovuto apprezzarlo, “nessun giudice avrebbe mai potuto condannarlo a pagare o anticipare personalmente i debiti contratti dalla società”. Accetta quindi di pagare le spese per la mediazione e l’avvocato della signora Malloi.

Durante la sessione congiunta finale, il mediatore espone la soluzione, chiedendo alle parti se la condividono:

  • la S.L.M. Costruzioni s.p.a. deve versare alla Malloi Pietro Autogru s.a.s. 25.000 €, a cui si aggiungerebbero gli interessi ai quali la Malloi Pietro Autogru s.a.s. decide di rinunciare purché siano rispettate le altre condizioni;
  • il signor Moggi consegna seduta stante un assegno di 5.000 € alla signora Malloi quale titolo di acconto;
  • il signor Malloi si accolla le spese dell’intero procedimento di mediazione e dell’avvocato anche per la parte istante (1.000 €)
  • il signor Moggi si impegna a pagare i 21.000 € (20.000 € di lavori + 1.000 € di spese legali, la cui fattura verrà inviata alla società S.L.M. Costruzioni) suddividendoli in rate mensili con scadenza ogni giorno 30 del mese a partire da questo mese, per cui: aprile (3.000 €), maggio (3.000 €), giugno (3.000 €), luglio (3.000 €), agosto (3.000 €), settembre (3.000 €), ottobre (3.000 €).
  • le parti dichiarano che il valore della controversia passa da 25.000 € a 26.000 € per cui per i pagamenti bisogna fare riferimento allo scaglione successivo.

Le parti accettano, il mediatore redige verbale di accordo che le parti e gli avvocati sottoscrivono, rendendolo così titolo esecutivo.

Federica Fullin – Responsabile comunicazione e marketing per ICAF, coordinatrice dei corsi di formazione, responsabile sedi e sportelli di conciliazione.

Fumetto
Autore: Alessandra Nisticò

Alessandra Nisticò – Avvocato, fumettista per passione.

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Contatti

Compila il form di seguito per richiedere maggiori informazioni:

    Seguici su:

    ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

    Privacy Policy