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La realtà

Pura e semplice

Partiamo da un caso reale: divisione, successione ereditaria, intervento chirurgico andato male, azienda che deve rincorrere i clienti per farsi pagare, questioni condominiali, problemi con l’affitto. Come risolvere situazioni di questo tipo senza ricorrere a lunghe e costose azioni giudiziarie, e mantenendo i buoni rapporti? Con la mediazione civile!

Una spiegazione chiara e semplice adatta al grande pubblico, firmata da esperti del settore e pubblicata sulle pagine del quotidiano Settegiorni.

L’amministratore deve provvedere, salvo dispensa dell’assemblea, a ricorrere al Tribunale per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo se decorsi 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio il condòmino non fosse in regola con il pagamento delle spese condominiali (art.63 – DDAA del Codice Civile). È facoltà dell’amministratore, previa autorizzazione assembleare, ricorrere alla mediazione civile per ottenere un risultato più conveniente sia per il condominio sia per il condòmino debitore, che consente di risolvere rapidamente questo tipo di controversie tutelando rapporti umani e professionali. L’eventuale mancato rispetto dell’accordo sottoscritto in mediazione, che assume valore di titolo esecutivo anche ai fini dell’esecuzione forzata, consente di procedere direttamente aggredendo il patrimonio del condòmino moroso senza più dover sostenere costi per decreti ingiuntivi.

Anche il condòmino moroso può avviare un procedimento di mediazione verso il condominio per evitare un decreto ingiuntivo e le sue conseguenze, con riferimento a quelle personali della sfera bancaria e finanziaria e all’obbligo dell’amministratore (rif. L.220/2012), di comunicare i dati personali dei condòmini morosi affinché i creditori del condominio (es. fornitori) possano aggredirne il patrimonio prima di quello dei condòmini in regola con i pagamenti. Il condòmino moroso non solo rischia un decreto ingiuntivo da parte del condominio, ma anche da parte dei singoli fornitori condominiali ancora insoddisfatti, con evidenti conseguenze sotto il profilo economico e giudiziario. Un accordo definito nell’ambito di un procedimento di mediazione civile garantirebbe ogni tipo di tutela.

L’utilizzo della mediazione civile per il recupero dei crediti condominiali rappresenta quindi uno strumento conveniente sia per il condominio sia per il condòmino moroso, che evita le conseguenze del decreto ingiuntivo.

Assolutamente no! L’invio di una raccomandata all’amministratore contenente la contestazione della delibera assembleare può avere solo un valore informativo, ma non giuridico.

La delibera assembleare deve essere contestata tramite impugnazione in sede giudiziaria, con costi per spese legali (parcella dell’avvocato) e processuali (contributo unificato) che spesso non rendono conveniente procedere con la contestazione, costringendoci a “subire” la delibera che consideriamo “ingiusta”.

Oggi però, prima di tutto questo, c’è un nuovo strumento, obbligatorio e straordinariamente efficace nelle controversie condominiali: la mediazione civile.

Attenzione però, è importante non far trascorrere più di 30 giorni dal ricevimento del verbale nel caso fossimo assenti o dalla data dell’assemblea nel caso fossimo presenti ma dissenzienti o astenuti. Entro tale termine infatti, a pena di decadenza del diritto ad impugnare, bisogna rivolgersi ad un “Organismo di Mediazione” iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e depositare una “domanda/istanza di mediazione” indicando la delibera assunta dal condominio che si intende contestare. Il condòmino che intende contestare la delibera, può avviare la mediazione assistito da un legale. In tal caso l’eventuale accordo raggiunto in mediazione ha un valore di fatto equiparato ad una sentenza (titolo esecutivo). Dal deposito della “domanda/istanza di mediazione” entro 30 giorni dovrà tenersi il primo incontro in cui condòmino e amministratore del condominio si confronteranno innanzi al mediatore, un professionista terzo, esperto nella materia, che assiste le parti nell’individuazione di un accordo che sia risolutivo della controversia e di reciproca soddisfazione per le parti. I costi della mediazione sono molto contenuti, e per la maggior parte dei casi totalmente coperti da un credito d’imposta.

Il mancato pagamento di uno o più canoni di locazione rappresenta una delle situazioni più comuni che portano alla nascita di una controversia, che porta con sé conseguenze spesso strazianti per la vita personale e famigliare delle persone coinvolte. Le motivazioni del mancato pagamento possono essere varie, ma spesso derivano da situazioni oggettive di momentanea difficoltà economica.

Una causa in tribunale per recuperare gli affitti e tornare in possesso dell’immobile potrebbe durare parecchi mesi (in alcuni casi anni), durante i quali la morosità continuerebbe certamente a persistere. Senza tener conto poi delle difficoltà e dei costi legati all’esecuzione dello sfratto per ottenere la disponibilità dell’immobile. Anche l’inquilino non ha alcun interesse ad essere sfrattato e dichiarato debitore verso un proprietario che per anni potrebbe “rincorrerlo” per recuperare il proprio credito.

La soluzione più conveniente sia per il proprietario che per l’inquilino è avviare una mediazione civile, che permette di individuare, grazie a un mediatore, ogni possibile soluzione nell’interesse individuale di entrambe le parti.

Il vantaggio di un accordo trovato in sede di mediazione rispetto a una causa in tribunale sta nel risparmio di tempo (il procedimento di mediazione si deve concludere al massimo in 3 mesi), di denaro (costi notevolmente inferiori rispetto a un giudizio), nel fatto che il verbale di accordo firmato dalle parti innanzi al mediatore è sostanzialmente equiparato a una sentenza essendo anche titolo esecutivo, e soprattutto nel fatto che sono le parti a scegliere la soluzione nel loro personale interesse.

Possedere immobili provenienti da un’eredità da un lato è sicuramente vantaggioso perché possono accrescere il patrimonio personale, dall’altro portano con sé problemi che vanno dalla gestione dei beni stessi al fatto personale legato al rapporto diverso tra eredi e soggetto che ha lasciato l’eredità.
La MEDIAZIONE CIVILE è un ottimo strumento per trovare un accordo quando si tratta di divisioni di immobili, tanto che la “divisione” è inserita dalla legge tra le materie obbligatorie (per problemi di questo tipo non si può intentare una causa senza aver prima svolto la mediazione).

Le mediazioni aventi come oggetto divisioni immobiliari sono sempre delicate (soprattutto se le parti chiamate sono parenti) poiché spesso portano con sé rancori e delusioni del passato; è quindi importante l’intervento del mediatore, terzo imparziale rispetto alle parti, che analizza i veri bisogni delle persone coinvolte e le aiuta a trovare una soluzione condivisa e soddisfacente. Grazie alla mediazione, che dura al massimo 3 mesi, si può giungere a un accordo tra le parti e, laddove questo accordo implichi un trasferimento immobiliare, si può far intervenire il notaio all’interno del procedimento di mediazione.

Questo consente alle parti di beneficiare del patrimonio, senza limitazioni o preclusioni che un contenzioso giudiziario sicuramente riserverebbe loro, e risparmiando tempo, denaro e stress.

Decreto ingiuntivo e atto di citazione sono i più comuni strumenti giudiziari per esigere un credito; tuttavia una causa per un recupero crediti può durare dai 4 ai 7 anni per cui il rischio è ottenere una vittoria ma non poter recuperare i soldi poiché nel frattempo il debitore è fallito; un decreto ingiuntivo comporta il pagamento immediato del contributo unificato (tassa per avviare una causa), dell’avvocato; inoltre l’azienda è tenuta a pagare l’IVA nonostante non abbia ancora incassato. E comunque rimarrebbe il rischio che la sentenza del giudice non corrisponda alle aspettative e inoltre può essere impugnata.

Una miglior alternativa è avviare un procedimento di MEDIAZIONE CIVILE. Con o senza avvocato, dura massimo 3 mesi (minor rischio che il cliente nel frattempo fallisca), ha costi contenuti e non serve l’estratto notarile dei registri IVA. Le parti antagoniste, insieme al mediatore, trovano una soluzione sostenibile per entrambe (dilazione di pagamento, garanzia tramite patrimonio personale, altri incarichi). Nel momento in cui si trova un accordo, il documento prodotto alla fine della mediazione, firmato dagli avvocati se presenti oppure portato in Tribunale per l’omologa, ha titolo esecutivo per pignoramento ed esecuzione forzata; significa che se una parte non rispetta l’accordo non si va in causa ma si può procedere subito con pignoramento ed esecuzione forzata. Il verbale di mediazione ha il vantaggio che non può essere impugnato.

Da tener presente l’aspetto umano della mediazione: è alta la probabilità di non perdere il cliente (magari di vecchia data che si trova in un periodo di difficoltà) proprio perché gli si viene incontro.

L’amministratore deve provvedere, salvo dispensa dell’assemblea, a ricorrere al Tribunale per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo se decorsi 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio il condòmino non fosse in regola con il pagamento delle spese condominiali (art.63 – DDAA del Codice Civile). È facoltà dell’amministratore, previa autorizzazione assembleare, ricorrere alla mediazione civile per ottenere un risultato più conveniente sia per il condominio sia per il condòmino debitore, che consente di risolvere rapidamente questo tipo di controversie tutelando rapporti umani e professionali.

L’eventuale mancato rispetto dell’accordo sottoscritto in mediazione, che assume valore di titolo esecutivo anche ai fini dell’esecuzione forzata, consente di procedere direttamente aggredendo il patrimonio del condòmino moroso senza più dover sostenere costi per decreti ingiuntivi.

Anche il condòmino moroso può avviare un procedimento di mediazione verso il condominio per evitare un decreto ingiuntivo e le sue conseguenze, con riferimento a quelle personali della sfera bancaria e finanziaria e all’obbligo dell’amministratore (rif. L.220/2012), di comunicare i dati personali dei condòmini morosi affinché i creditori del condominio (es. fornitori) possano aggredirne il patrimonio prima di quello dei condòmini in regola con i pagamenti.

Il condòmino moroso non solo rischia un decreto ingiuntivo da parte del condominio, ma anche da parte dei singoli fornitori condominiali ancora insoddisfatti, con evidenti conseguenze sotto il profilo economico e giudiziario. Un accordo definito nell’ambito di un procedimento di mediazione civile garantirebbe ogni tipo di tutela.

L’utilizzo della mediazione civile per il recupero dei crediti condominiali rappresenta quindi uno strumento conveniente sia per il condominio sia per il condòmino moroso, che evita le conseguenze del decreto ingiuntivo.

Le successioni ereditarie, se da un lato sono vantaggiose perché possono accrescere il patrimonio personale, dall’altro portano con sé problemi che vanno dalla gestione dei beni caduti in eredità al fatto personale legato al rapporto diverso tra eredi e soggetto che ha lasciato l’eredità (di solito un parente) per cui spesso ci si sente “in diritto” di vedersi riconosciuto di più. Nel corso delle pratiche di successione il notaio trasferisce in eredità i beni così come descritti nei documenti (può esserci anche un testamento). Se insorgono controversie prima della successione e si arriva all’atto della firma senza averle risolte, queste possono degenerare.

La MEDIAZIONE CIVILE è un ottimo strumento per trovare un accordo tra eredi sull’assegnazione dei beni. La “successione ereditaria” è inserita dalla legge tra le materie obbligatorie (per problemi di questo tipo non si può intentare una causa senza aver prima svolto la mediazione).
Le mediazioni sulle eredità sono sempre delicate poiché spesso portano con sé rancori e delusioni del passato, è quindi importante l’intervento del mediatore, terzo imparziale rispetto alle parti, che analizza i veri bisogni delle persone coinvolte e le aiuta a trovare una soluzione condivisa e soddisfacente.

Grazie alla mediazione, che dura al massimo 3 mesi e deve avvenire entro il termine della successione, si può arrivare davanti al notaio con un documento di accordo tra le parti e il notaio procede con l’atto di successione che può prevedere, previo accordo fra le parti e nel rispetto della legge, assegnazione e divisione dei beni ereditati in modo che siano soddisfatte esigenze e attitudini personali dei diversi eredi e indirettamente dei famigliari.

Questo consente alle parti di beneficiare subito del patrimonio ereditato, senza limitazioni o preclusioni che un contenzioso giudiziario sicuramente riserverebbe loro, e risparmiando tempo, denaro e stress.

Decidere di destinare anni di risparmi in un intervento dentistico rappresenta un momento delicato con il quale si sceglie di investire nella qualità della vita talvolta a discapito della realizzazione di altri progetti.

La medicina negli ultimi anni ha fatto progressi e sempre più spesso si ricorre ad interventi di implantologia per risolvere “definitivamente” problemi alla struttura dentaria. In tutti questi casi si tratta di veri e propri interventi chirurgici tutelati da responsabilità medica e sanitaria. Se dopo un intervento di questa natura ci riteniamo insoddisfatti della prestazione ricevuta, il D.Lgs 28/2010 e s.m.i. prevede, prima di rivolgerci a un Tribunale, di tentare una conciliazione ricorrendo a un Organismo di Mediazione che opera su autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Oltre a essere un obbligo di legge, la mediazione civile può consentire di ottenere un risultato più conveniente sia per il medico / dentista sia per il paziente, e consente di risolvere rapidamente questo tipo di controversie anche grazie alla possibilità di far intervenire nel procedimento le assicurazioni a tutela di entrambe le parti. Nel corso del procedimento di mediazione possono essere svolte visite medico / legali e perizie tecniche.

La mediazione ha costi molto contenuti detraibili nel modello Unico e nel 730. Entro 30 giorni dall’avvio è previsto il primo incontro davanti a un mediatore civile professionista esperto nella specifica tipologia di controversie ed entro 3 mesi il procedimento deve concludersi con un verbale che ne contenga non solo esito ma anche comportamento stragiudiziale delle parti. Il procedimento di mediazione è tutelato da riservatezza, a beneficio della privacy sia del dentista, sia del cliente.

Decidere di destinare anni di risparmi in un intervento chirurgico/estetico rappresenta un momento delicato con il quale si sceglie di investire nella qualità della vita talvolta a discapito della realizzazione di altri progetti. In tutti questi casi si tratta di veri e propri interventi chirurgici tutelati da responsabilità medica e sanitaria. Se dopo un intervento di questa natura ci riteniamo insoddisfatti della prestazione ricevuta, il D.Lgs 28/2010 e s.m.i. prevede, prima di rivolgerci a un Tribunale, di tentare una conciliazione ricorrendo a un Organismo di Mediazione che opera su autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Oltre a essere un obbligo di legge, la mediazione civile può consentire di ottenere un risultato più conveniente sia per il medico sia per il paziente, e consente di risolvere rapidamente questo tipo di controversie anche grazie alla possibilità di far intervenire nel procedimento le assicurazioni a tutela di entrambe le parti. Nel corso del procedimento di mediazione possono essere svolte visite medico / legali e perizie tecniche.

La mediazione ha costi molto contenuti detraibili nel modello Unico e nel 730. Entro 30 giorni dall’avvio è previsto il primo incontro davanti a un mediatore civile professionista esperto nella specifica tipologia di controversie ed entro 3 mesi il procedimento deve concludersi con un verbale che ne contenga non solo esito ma anche comportamento stragiudiziale delle parti. Il procedimento di mediazione è tutelato da riservatezza, a beneficio della privacy sia del medico, sia del cliente.

La mediazione civile in Italia è legge: consente a cittadini e imprese di gestire controversie fuori dai tribunali, innanzi a un mediatore professionista, in meno di 3 mesi e a costi ridotti.

Tutte le controversie di tipo civile rientranti nei “diritti civili disponibili” (ad es. condominio, locazioni, recupero crediti, rapporti di fornitura, appalto, prestiti e finanziamenti con banche e finanziarie) si possono affrontare davanti a un mediatore presso un Organismo di Mediazione iscritto al Ministero della Giustizia. Entro 30 giorni vengono convocate le parti e si tiene il primo incontro, entro 3 mesi il procedimento può concludersi con un accordo o con la formulazione di una proposta da parte del mediatore. L’eventuale accordo raggiunto in mediazione ha “valore di sentenza” essendo titolo esecutivo.

La riforma della giustizia entrata in vigore nel mese di novembre 2014 ha introdotto importanti novità che tutelano i creditori, è quindi più rischioso per i debitori non pagare i debiti nei termini contrattuali o convenuti.

Perché avviare un procedimento di mediazione se si deve onorare un debito e non si riesce? Il proprio patrimonio è soggetto al rischio di pignoramento da parte dei creditori. Subire un pignoramento significa dimostrare alle banche debolezza dichiarandosi soggetti ad alto rischio di insoluto, entrando così in un circolo vizioso dal quale difficilmente si riesce ad uscire.

Ecco che è strategico e tutela i propri interessi avviare un procedimento di mediazione invitando il creditore davanti a un mediatore. Il mediatore valuterà con le parti, congiuntamente e in sessioni separate riservate e soggette a segreto professionale, i veri bisogni ed interessi delle stesse, considerando i possibili rischi di un’azione giudiziaria.

Questa analisi potrà consentire alle parti, aiutate dal mediatore, di individuare una soluzione conciliativa che tuteli gli interessi di entrambe, sottoscrivendo un accordo certamente migliore dell’esito di una possibile sentenza emessa dal Tribunale, che consenta al debitore di onorare il proprio debito secondo le effettive possibilità proteggendo il proprio patrimonio, e consenta al creditore il riconoscimento del debito stesso, l’ottenimento di un titolo esecutivo per poterlo esigere, la rinuncia ad opposizioni in sede giudiziale, evitando anni di processi non sempre finalizzati a soluzioni che soddisfino le vere esigenze delle parti.

Evidentemente il ricorso alla mediazione civile per il recupero crediti è strategico ed opportuno non solo su iniziativa dei debitori, che in via “difensiva” affrontano un problema prima di doverlo “subire”, ma anche dei creditori, che possono ottenere un esito certamente più efficace di una possibile sentenza in sede giudiziale.

8 risposte

    1. Buongiorno,
      la ringrazio per il messaggio, abbiamo già provveduto a contattarla ai recapiti forniti.
      Buona giornata!

  1. come posso fare per avere la vostra pubblicazione sugli 80 punti di criticità dei bonus edilizi?

  2. Buongiorno,
    come il sig. Agostino sono interessata alla vostra pubblicazione sugli 80 punti di criticità dei bonus edilizi.
    Grazie
    Saluti

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