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07.07.2015 – Firenze – Ghelardini

Effettivo svolgimento del primo incontro, Indennità di mediazione, Mediazione delegata, Primo incontro di mediazione
Tribunale ordinario di Firenze
Terza Sezione Civile
Verbale della Causa n. r.g. 1407/2013
tra
Appellante
Appellato
Oggi 7 maggio 2015 alle ore 09,07 innanzia al dott. Alessandro Ghelardono, soo comparsi:
Per…. & …. l’avv…..
Per ….. & C. ……
L’avv. …. deposita il verbale relativo al procedimento di mediazione esperito: conclude come da atto di appello.
L’avv…… conclude come da comparsa e successivo verbale, evdenziato che, malgrado la circostanza non sia stata verbalizzata dal mediatore, è stata fatta esperessa richiesta di inizio della mediazione di merito al primo incontro, attività cui il mediatore si è rifiutato in difetto di pagamento degli oneri di mediazione.
Il Giudice
Rilevato che dal verbale del procedimento di mediazione, oggi depositato, non emerge l’effettivo inizio dell’attività di mediazione di merito, essendosi il mediatore limitato ad ascoltare parti e avvocati presenti senza svolgimento di alcuna attività mediatoria;
evidenziato in punto di diritto che, come da reiterate pronunce di questo Tribunale, al primo incontro davanti al mediatore deve procedersi ad effettiva attività di mediazione, salva la possibilità di redigere verbale negativo in caso di mancato accordo al primo incontro, così concludendosi la procedura;
che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione” (art. 17 cmme 5 ter d.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii), che pertanto appare illegittimo il comportamento dell’Organismo di mediazione nella misura, come riferito dal difensore, sia stato condizionato l’esperimento della mediazione al previo pagamento dei relativi oneri;
ritenuto che alla fattispecie possa applicarsi in via analogica il disposto di cui l’articolo 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 in ordine al meccanismo di sanatoria previsto in caso di mancato esperimento di mediazione ante causam; che pertanto il procedimento allo stato deve ritenersi non ancora completato;
p.q.m. ordina alle parti di proseguire e completare il procedimento di mediazione nel senso di cui sopra,
eventualmente avvalendosi di diverso organismo di mediazione; dispone comunicarsi la presente ordinanza all’OCF.
Assegna all’uopo termine di giorni 15 per promuovere il completamento della procedura.
FISSA nuova udienza al 14.07.2015 ore 19,45, stessi incombenti.
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini

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