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PAGINA IN AGGIORNAMENTO PER ADEGUAMENTO AL DM 150-2023

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La mediazione

Per saperne di più…

La mediazione civile è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore professionista adeguatamente formato, imparziale ed indipendente, aiuta due o più parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze.

Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura, in tempi brevi e con costi certi e contenuti. E l’aspetto innovativo è che le parti SCELGONO in che modo risolvere la controversia.

La mediazione è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevede l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio (tra cui l’impugnazione di delibere), diritti reali (usucapione, servitù…), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, controversie derivanti da contratti Covid.

Il D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. prevede che il procedimento di mediazione si svolga esclusivamente presso Organismi di Mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Tipologie

Obbligatoria, facoltativa, demandata e delegata

In caso di controversie per cui il procedimento di mediazione è obbligatorio (materie “obbligatorie”), prima di adire al giudizio, le parti per legge devono esperire la mediazione.

E’ obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio, anche di appello (mediazione demandata o delegata).

Permane poi la possibilità di esperire il tentativo di mediazione con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte, su istanza congiunta delle parti (mediazione congiunta) oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria (si veda l’allegato “Clausola di Mediazione”) , ad esempio per i rapporti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici, per i contratti d’appalto, per i recuperi crediti e per ogni controversia nella sfera dei diritti civili disponibili.

Quando la mediazione riguarda una controversia che non rientra nelle materie “obbligatorie”, la mediazione si dice “facoltativa” o “non obbligatoria”. Le parti sono libere di partecipare senza l’assistenza legale oppure assistite da qualsiasi altro professionista., le parti sono libere di partecipare senza l’assistenza legale oppure assistite da qualsiasi altro professionista. Tra le materie non obbligatorie ricordiamo: recupero crediti (commerciali, condominiali, privati), risarcimento danni, appalto, prestazione d’opera manuale e intellettuale, contestazione di lavori, contratti d’agenzia.

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Luogo

Competenza territoriale

Per la mediazione, come per il giudizio ordinario, esiste la competenza territoriale; ciò significa che le domande di mediazione devono essere presentate presso un Organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia in questione. Per alcune materie è possibile derogare alla competenza territoriale.

Durata

Semplice e rapida

Il procedimento di mediazione deve concludersi entro tre mesi e il primo incontro tra le parti viene fissato entro poche settimane dalla presentazione della domanda di mediazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del deposito.

Prima del vero e proprio incontro di mediazione, viene svolto l’ “incontro di programmazione”, una sessione preliminare in cui il mediatore ha il compito di informare le parti sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento della procedura e verifica insieme alle stesse e ai loro consulenti, eventualmente presenti, la possibilità (e non la “volontà”) di iniziare la procedura di mediazione. Se in tale primo incontro di programmazione si rileva l’impossibilità di andare avanti, allora il procedimento di mediazione si conclude con un verbale negativo e le parti non devono pagare l’indennità di mediazione all’Organismo. Se, diversamente, il mediatore, insieme alle parti, rileva la possibilità di andare avanti con la mediazione, allora la fase preliminare può ritenersi conclusa e si può passare direttamente allo svolgimento vero e proprio del procedimento di mediazione.

Un procedimento può durata un solo incontro oppure più incontri e la durata di ciascun incontro è variabile, per permettere alle parti di confrontarsi e approfondire ogni aspetto della problematica. Il costo del procedimento di mediazione non varia rispetto alla durata.

Riservatezza

Su informazioni e dichiarazioni

Nella mediazione viene garantita la massima riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento (segreteria, mediatori) sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito allo stesso e, salvo diverso accordo tra le parti, ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia. Prima di ogni procedimento di mediazione, all’accettazione dell’incarico, ogni mediatore sottoscrive un modulo nel quale, oltre a dichiarare la propria imparzialità, si obbliga alla riservatezza verso le parti. Per questo motivo, le parti possono parlare tranquillamente con il mediatore, analizzando aspetti e situazioni che invece non potrebbero mai essere esposte ad un giudice.

Costi

Benefici fiscali e crediti d’imposta

La mediazione è una procedura dai costi predeterminati e contenuti e le tariffe sono fissate secondo le indicazioni del D.M. 145/2011 e s.m.i.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. 
Sulla base delle attuali norme fiscali, i costi della mediazione possono essere integralmente coperti da un credito d’imposta ai fini IRAP (per le aziende) e ai fini IRPEF (per le persone fisiche) per controversie sino a un valore di circa € 50.000,00. Se la controversia si conclude con accordo, il credito d’imposta è 500,00 €, se la controversie si conclude invece con un mancato accordo, il credito d’imposta è 250,00 €.

Inoltre, in mediazione le parti possono godere immediatamente di benefici fiscali fino al valore di € 250.000,00 (ad esempio in caso di trasferimenti immobiliari), facendo intervenire direttamente il notaio all’interno del procedimento di mediazione.  

Accordo

Titolo esecutivo

Il verbale di mediazione contenente l’accordo, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In tutti i casi in cui non fossero presenti in mediazione gli avvocati delle parti, l’accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo e nell’eventualità di avvio di un contenzioso giudiziario, il Giudice può desumerne dal verbale di mediazione elementi di prova e in determinati casi può condannare la parte che ha fatto fallire la mediazione al pagamento delle spese legali e processuali.

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