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25.05.2017 – Palermo – Sentenza d’Appello

Tribunale di Patti
(Messina)
ordinanza 25.5.2017
Commento:
Incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolare la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.
Testo integrale:
TRIBUNALE DI PATTI
I SEZIONE CIVILE
Ordinanza 25 maggio 2017
Giudice Dott. Mongiardo
LETTI
gli atti e la documentazione di causa;
VISTE
le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio;
RILEVATA
la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla
Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di
garantire un miglior accesso alla giustizia;
LETTO
l’art.5, secondo comma, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, come introdotto dal d.l. n.69/13, convertito in legge n.98 del 9 agosto 2013, il quale attribuisce al giudice il potere di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
RITENUTO
che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente
adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle
proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
RITENUTO
allo stato opportuno rinviare le parti davanti ad un organismo di mediazione, con riserva espressa, in caso di mancata conciliazione, di adottare i provvedimenti istruttori che si rendono opportuni;
RITENUTO
peraltro, opportuno, che nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui
regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo
comma, del D.Lgs. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art.13 de citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa ad incentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;
RITENUTO
che la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L 22.6.2012 n.83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) c) nel caso di cui all’art.13 primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;
PRECISATO
che le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a
partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di
programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale
verificheranno se sussistono effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione;
RITENUTO
che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di
mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso,
per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio della sanzione
pecuniaria prevista dall’art. 8 comma 4 bis, D.Lgs. n.28/2010, oltre che fattore da cui desumere
argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cpc;
RITENUTO
altresì, che incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti
assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, e, comunque, di adottare ogni
opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio
disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il
difensore della parte assente a stimolare la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante
le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si
è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento
a comparire;
CONSIDERATO
opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
P.Q.M.
DISPONE
che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la risoluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Patti, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 el D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative delle facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
ASSEGNA
alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;
PRECISA
che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza di un legale
iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo
incontro può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione anche nel corso del giudizio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 n.28m oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova ai sensi
dell’art.116, secondo comma, cpc;
INVITA
in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza
personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando
anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale
che, nonostante le iniziative adottat e, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli
incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto
impedimento a comparire;
INVITA
altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente adottati dalle parti assenti per giustificare la propria
mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere
prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice
un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata dalle parti
al procedimento di mediazione;
PRESCRIVE
altresì che – in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il
raggiungimento di un accordo amichevole – il mediatore provveda comunque alla formulazione di una
proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti:
RINVIA
la causa, per il prosieguo, all’udienza del 19 dicembre 2017 ore 10.30;
INVITA
le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della
procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima
udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti
personalmente senza giustificato motivo; gli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che
abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con riferimento al
regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal
mediatore;
DISPONE
che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso al mediatore
designato;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero

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