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05.03.2019 – Roma – M.G. Berti

MEDIAZIONE E CONDOMINIO – IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE – FERIE GIUDIZIALI – INTERRUZIONE TERMINE DI DECADENZA

Tribunale Roma, Sezione 5 civile Sentenza 5 marzo 2019, n. 4927 – Dott.ssa Berti

(…)

Questa Sezione ritiene che la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 ess.mm.; ne discende che il giudice chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima dell’attivazione del procedimento di mediazione, deve scomputare da tale termine quello di sospensione feriale (sent. n. 17747/2016 RG. 4082/2015 Trib. Roma, V Sez.).

Tale orientamento è conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/1990 che estende l’applicabilità della sospensione feriale all’art. 1137 c.c..

Poiché, dunque, l’attrice ha impugnato la delibera del 20 luglio 2016 depositando presso l’organismo di mediazione la relativa istanza in data 16 settembre 2016 (comunicata in pari data al Condominio convenuto e dalla quale va scomputato i termini di 31 giorni previsto per la sospensione feriale), ne consegue la tempestività dell’impugnazione. Medesima considerazione di infondatezza va rilevata in ordine alla dedotta sospensione del termine per l’impugnazione. L’art. 5, comma 6, del d.l.vo 4.03.2010 n. 28, prevede che la comunicazione, alle altre parti, della domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta.

L’art. 8 del medesimo testo legislativo stabilisce che la domanda di mediazione, unitamente al provvedimento con cui il responsabile dell’organismo di mediazione ha designato il mediatore e fissato il primo incontro, deve essere comunicata all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Da tale momento, pertanto, per espresso dettato normativo, la decadenza è impedita e, pertanto, la comunicazione deve intervenire nel termine di trenta giorni ex art. 1137 cod. civ..

Il termine decadenziale comincia, poi, a decorrere ex novo –la lettera della legge cosi si esprime: la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza –dal momento del deposito, presso la segreteria dell’organismo di mediazione, del verbale nel quale viene dato atto del mancato raggiungimento dell’accordo conciliativo.

In buona sostanza la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza con la conseguenza che l’istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137 co. 2° c.c. (Cass. SSUU 17781/13).

La fattispecie costituisce, pertanto, deroga al principio sancito dall’art. 2964 cod. civ., che esclude che la decadenza possa essere soggetta alla disciplina interruttiva valevole, invece, per la prescrizione e dettata dagli art n. 2934 e ss. cod. civ.. Nel caso di specie la mediazione si è conclusa con verbale di esito negativo in data 10 novembre 2016 e l’atto di citazione è stato notificato al condominio in data 23 novembre 2016 con la conseguenza che l’impugnazione è da considerarsi tempestiva ai sensi dell’art. 1137 c.c. Nel merito i motivi di doglianza dell’attrice sono tutti infondati e pertanto l’impugnazione va rigettala per le seguenti motivazioni.

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