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14.09.2015 – Pavia – Marzocchi

Necessaria presenza delle parti all’interno del procedimento di mediazione sia nella mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1, sia in quella demandata dal giudice ex art. 5 co.2 D.Lgs.28/2010. L’assenza della parte, sebbene assistita da avvocato munito di procura speciale, determina la improcedibilità della domanda giudiziale.
ORDINANZA – Tribunale di Pavia – Sez. III Civile – G.I. Dott. Marzocchi
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 1.07.2015, esaminato il fascicolo;

  • Rilevato che dal verbale dell’ultimo incontro di mediazione prodotto, che documenta l’esito negativo della procedura di mediazione, emerge il dubbio che parte convenuta opposta non abbia partecipato regolarmente alla detta procedura, disposta da questo G.I. ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010 e regolarmente avviata da parte opponente, avendo partecipato il solo legale della parte opposta, pur se munito di procura speciale (cfr da ultimo Trib. Vasto, Ord. 23.06.2015 e Sent. 9.03.2015 la prima in Altalex.it 31.07.2015 e la seconda in Mondoadr.it, sezione giurisprudenza; Trib. Firenze Ord. 19.03.2014 in Mondoadr.it; Trib. Monza 20.10.2014, Ord. RG. 13253/13, Est. Litta Modignani);
  • Considerato che il legale, nelle mediazioni c.d. obbligatorie, tanto quelle ex lege, ovvero per materia, ex art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. 28/2010, quanto quelle iussu iudicis, relative a mediazioni demandate, ex art. 5, co. 2, D.Lgs. cit., ha una mera funzione di assistenza della parte comparsa e non di sua sostituzione e rappresentanza;
  • Rilevato che non è prodotto il verbale del primo incontro, la cui produzione è necessaria per verificare il rispetto del disposto dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010, per il quale “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”;
  • Rilevato inoltre che l’eventuale improcedibilità della domanda giudiziale dell’opposta per parte della giurisprudenza (Trib. Ferrara, Sent. 7.01.2015; Trib. Rimini, Sent. 5.08.2014; Trib. Varese Ord. 18.05.2012, ecc.) determinerebbe la revoca del decreto ingiuntivo e per altra parte (Trib. Firenze, Sent. 30.10.2014, in Mondoadr.it; Trib. Siena, Ord. 25.6.2012, est. Caramellino, Loc. ult. cit., ecc.) determinerebbe la conferma dell’ingiunzione e la sua irrevocabilità;
  • Rilevato ancora che la revoca del decreto ingiuntivo può comportare l’improcedibilità della domanda
    riconvenzionale;
    P.Q.M.
    1) riservato ogni provvedimento in ordine all’ammissione delle prove, invita le parti a produrre copia del verbale completo degli incontri di mediazione e a prendere posizione, con apposite e sintetiche memorie, in ordine alle questioni preliminari rilevate d’ufficio, ovvero:
    1.1) improcedibilità della domanda giudiziale dell’opposta e revoca del decreto ingiuntivo;
    1.2) improcedibilità della domanda riconvenzionale dell’opponente;
    2) fissa all’uopo il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle note difensive di cui al punto 1), con invito ai difensori all’invio della copia di cortesia delle memorie e del verbale integrale della procedura di mediazione anche via posta elettronica ordinaria, al già noto indirizzo personale del magistrato;
    3) rinvia la causa all’udienza del 21.12.2015, ore 10:00 per le repliche orali sulle questioni preliminari sopra rilevate;
    4) Manda la cancelleria a comunicare la presente ordinanza in forma integrale ai difensori delle parti costituite.
    Pavia, 14.09.2015 – Dott. Giorgio Marzocchi

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