09.02.2021 – Lecco – Cassazione
La Corte d’appello ha perciò dichiarato cessata la materia del contendere, ponendo a carico del Condominio (omissis), della Centrovalle s.a.s. e di Z.M.C. (avente causa delle altre condomine C.F. e C.C., già parti del giudizio) le spese processuali sostenute da M.V. in virtù del principio della soccombenza virtuale.
SENTENZA