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09.03.2021 – Perugia – Marzullo

Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3119/2019 promossa da:
Il Giudice dott. Luca Marzullo,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15/02/2021,
Letti gli atti;
visti i documenti;
ritenuta l’inammissibilità e irrilevanza dell’interrogatorio formale di A.P. e L.F., richiesto da parte
attrice nella II memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., in quanto, ai sensi degli artt. 228 e ss. c.p.c.,
l’interrogatorio formale è finalizzato a provocare la confessione della parte e, nella fattispecie in
esame, le deduzioni dei convenuti contenute nei propri scritti difensivi, e, in particolare, nelle
rispettive comparse di costituzione e risposta, consentono di escludere che gli stessi possano
ammettere circostanze a loro sfavorevoli;
ritenuta l’ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale richiesta da parte attrice, nella II
memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., limitatamente ai capitoli 8, 9 e 10 con esclusione
dei restanti capitoli di prova, in quanto vertenti su circostanze non rilevanti (cap. 1), ovvero
implicanti valutazioni tecniche non demandabili al testimone (cap.li da 2 a 6) o valutative (cap.
10);


ritenuta l’ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale richiesta dal convenuto P. A., nella
II memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., limitatamente ai capitoli di prova nn. 2, 3, 4,
7, 8, con esclusione dei restanti capitoli di prova, in quanto vertenti su circostanze non
contestate (cap. 3), irrilevanti (cap.li 5 e 6), ovvero provate mediante documenti (cap.li 9 e 10);


ritenuta l’ammissibilità e rilevanza della prova richiesta dal convenuto L. F., nella II memoria
istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., sui capitoli di prova nn. 1, 3 e 6, con esclusione dei restanti
capitoli di prova, in quanto vertenti su circostanze provate mediante documenti (cap. 2);
ritenuta l’inammissibilità e irrilevanza dell’interrogatorio formale di L.F., richiesto, nella II
memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dalla terza chiamata in causa AIG EUROPE
S.A., in quanto vertente su circostanze provate mediante documenti;


ritenuta l’ammissibilità e rilevanza della prova contraria richiesta, nelle rispettive memorie, da
Pannacci Eliana, Palazzoni Andrea e Luigino Francioni;


Ritenuto del pari utile procedere ad accertamento tecnico, disponendo all’uopo una consulenza
tecnica d’ufficio affinché venga data risposta al seguente quesito:
“Letti gli atti, visti i documenti, acquisita ogni documentazione utile a dare risposta al quesito depositata presso i Pubblici Uffici, descriva il CTU i luoghi e l’immobile oggetto di causa, descrivendo altresì eventuali interventi successivi, l’epoca di realizzazione ed il relativo oggetto; dica, quindi, il CTU se l’immobile oggetto di causa presenti i vizi ed i difetti ovvero difetti di costruzione siccome allegati e descritti nell’atto introduttivo; descriva, in particolare, il CTU con che modalità avviene l’uso di acqua potabile e non, se lo stesso risulti collegato all’acquedotto per lo smaltimento delle acque bianche e delle acque nere e con che modalità avvenga lo smaltimento di queste ultime; descriva le caratteristiche del pozzo presente e se lo stesso risulta regolarmente denunciato ed a quali usi lo stesso sia destinato; indichi modalità e caratteristiche di funzionamento della cavità per la raccolta delle acque piovane provenienti dai tetti dell’edificio principale e la sua idoneità all’uso al quale è destinata nonché la conformità della stessa ad eventuali elaborati progettuali; dica ancora il CTU se l’immobile risulti realizzato in conformità al progetto esecutivo e ad eventuali prescrizioni imposte”;


Ritenuto, altresì, che il presente procedimento si presti ad una definizione in sede di mediazione,
presumendosi, in tal senso, proficuamente utilizzabile, pertanto, lo strumento della cd.
mediazione delegata;
considerato, a riguardo, che tale percorso non è destinato in alcun modo ad incidere sui tempi della
trattazione del procedimento, potendosi, invero, “impiegare” il tempo del rinvio in vista della
prossima udienza che sarà dedicata, in caso di esito negativo della procedura di mediazione
delegata, all’assolvimento degli incombenti istruttori, già ammessi in questa sede;
considerato che:

  • la pluralità delle parti coinvolte nel giudizio, portatrici di posizioni ed interessi personali e
    professionali, nonché la natura dei rapporti tra le stesse, ben si prestano ad una valutazione che
    tenga conto non solo delle reciproche pretese ma anche dei ben più ampi interessi e dei reali
    bisogni sottesi alla vicenda;
  • considerato che, i reali interessi ed i concreti bisogni delle parti possono trovare una migliore e
    puntuale soddisfazione con l’aiuto di un professionista, riservato ed imparziale, dotato delle più
    specifiche competenze per la gestione del conflitto sotto tutti i profili ed in grado di ripristinare
    un’efficace comunicazione, sia intorno alle questioni giuridiche sottoposte all’odierno giudicante,
    sia intorno ai ben più ampi interessi sottesi al conflitto;
  • ritenuto che la mediazione, intesa sia come pratica dell’autonomia privata assistita da
    professionisti competenti e dal mediatore dei conflitti, sia come sede in cui è maggiormente
    possibile un confronto costruttivo delle posizioni e degli interessi e il perseguimento di soluzioni
    strategiche a vantaggio di tutte le parti, è lo strumento più capace a migliorare la gestione delle
    fasi patologiche dei rapporti giuridici e a ridurre il contenzioso giudiziale contingente all’attuale
    periodo emergenziale;
    considerato che la controversia concerne diritti disponibili alle parti e che le questioni sottese
    rendono opportuna la definizione stragiudiziale della lite;
    considerato che l’ordinamento riconosce alle parti la capacità di regolarsi in autonomia, anche
    risolvendo le controversie tra loro insorte alla luce dei propri concreti interessi sostanziali e non
    solo delle specifiche domande azionate nel processo;
    preso atto che, invece, in sede giudiziale non è dato procedere alla gestione del conflitto nella
    sua globalità, in quanto il giudice è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande
    ritualmente introdotte;
    considerato che, infine, l’incertezza dell’esito giudiziale della lite continuerebbe a gravare sul
    futuro delle parti in causa mentre un ragionevole accordo transattivo consentirebbe loro di
    definire in modo equo, adeguato e sollecito il contenzioso, con reciproca parziale soddisfazione
    degli interessi sottesi e, per converso, con vicendevole limitazione delle possibili conseguenze
    pregiudizievoli che potrebbero derivare da un esito sfavorevole;
    considerato che, in ogni caso, l’attivazione della presente procedura non è in grado di ritardare
    la definizione giudiziale del procedimento ove si consideri, per un verso, il termine di sei mesi
    per la definizione del procedimento di mediazione e, per l’altro, i tempi del rinvio dell’udienza,
    prevedibilmente non contenuti in ragione del carico del ruolo;
    ritenuto, inoltre, che il differimento della trattazione che comporta il presente esperimento di
    mediazione non risulta incompatibile con l’anzianità di iscrizione a ruolo del fascicolo;
    tutto ciò premesso e considerato visto il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 5, comma 2;
    DISPONE
    Che le parti esperiscano effettivo tentativo di mediazione presso un organismo accreditato ai
    sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
    ASSEGNA
    a parte attrice termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per il
    deposito della relativa domanda;
    RAMMENTA
    che l’obbligatorietà del presente esperimento di mediazione delegata implica che le parti,
    secondo i canoni di lealtà e probità previsti dall’articolo 88 c.p.c., devono avviare un confronto
    sul merito della controversia e dei rispettivi interessi, rappresentando che non costituiscono
    motivi ostativi alla mediazione né il merito della controversia né la concreta mediabilità della lite
    la cui valutazione è già stata operata dal giudicante;
    che l’articolo 10, comma 1, primo periodo del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dispone che “Le
    dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”;
    INVITA
    il mediatore, a norma del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l’articolo 11, comma 1, secondo periodo,
    in caso di mancato accordo tra le parti, a formulare in ogni caso una proposta di conciliazione,
    informate specificatamente le parti delle possibili conseguenze previste dall’articolo 13;
    AVVISALE PARTI
    1) che alla definizione della lite in sede di mediazione sono collegati benefici fiscali
    altrimenti non conseguibili;
    2) che è necessaria la partecipazione personale al procedimento; il riferimento operato dal
    d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 8, alla circostanza che “al primo incontro e agli incontri successivi
    fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” implica infatti la necessaria partecipazione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di
    imputazione e valutazione degli interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l’ipotesi che la parte
    sia sostituita da un rappresentante sostanziale, munito dei necessari poteri; che pertanto, mentre
    soddisfa il dettato di legge l’ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società o di
    delega del contitolare del diritto, il mero temporaneo impedimento a presenziare della persona
    fisica dovrebbe comportare il rinvio del primo incontro;
    3) che il presente tentativo di mediazione è obbligatorio; a norma del d. lgs. 4 marzo 2010,
    n. 28, articolo 8, comma 1, le parti hanno infatti facoltà di esprimersi sulla possibilità di procedere
    alla mediazione e non sulla effettiva volontà di procedervi, diversamente rimettendosi la
    mediazione al loro mero arbitrio e compromettendosi irrimediabilmente le finalità esplicitamente
    deflattive previste dalla legge;
    4) che, se ritenuto necessario, le parti potranno chiedere all’organismo di mediazione che venga
    incaricato un mediatore esperto della materia;
    5) che, se ritenuto necessario, le parti potranno altresì chiedere che sia nominato un mediatore
    ausiliario nelle cause che richiedono particolari competenze tecniche;
    6) che l’eventuale consulenza tecnica acquista nel corso del procedimento di mediazione potrà
    essere prodotta nel processo;
    AVVISA INOLTRE LE PARTI CHE
    1) il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità
    della domanda giudiziale (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 5, comma 2);
    2) la mancata partecipazione senza giustificato motivo è sanzionata con la condanna
    alversamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
    contributo unificato dovuto per il giudizio (d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, articolo 8, comma 4-bis);
    3) il comportamento delle parti in relazione all’avveramento della condizione di procedibilità
    potrà essere valutato per l’applicazione dell’articolo 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri
    di cui all’articolo 88 c.p.c., nonché per l’applicazione dell’articolo 96 c.p.c.;
    4) in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al
    provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l’articolo 13 del d.lgs. 4
    marzo 2010, n. 28 e le conseguenze ivi previsti in punto di spese;
    INVITA
    Le parti a depositare in Cancelleria almeno 10 giorni prima dell’udienza di rinvio il verbale di
    conciliazione in vista dell’applicazione degli articoli 309 e 181 c.p.c., oppure una nota che dovrà
    contenere informazioni in merito:
    a) all’eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo;
    b) agli eventuali motivi di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo
    avvio del procedimento di mediazione;
    c) con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto della proposta di
    conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Ritenuto, per il caso di esito negativo della procedura di mediazione, di indicare la successiva
udienza per l’espletamento degli incombenti istruttori per come sopra ammessi, principiando
dalla CTU;
P.Q.M.
dispone che le parti procedano all’esperimento della mediazione delegata nei termini di
cui in parte motiva;
ammette le prove orali nei sensi, per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva;
dispone procedersi ad accertamento tecnico;
nomina CTU l’ing. Valentina Vignoli;
fissa per il giuramento ed il formale conferimento dell’incarico l’udienza del 6 ottobre
2021, h. 11.45, riservando all’esito la calendarizzazione dei successivi incombenti istruttori;
riserva all’esito ogni ulteriore determinazione istruttoria
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Perugia, li 9 marzo 2021
Il Giudice
dott. Luca Marzullo

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