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09.04.2016 – Ascoli Piceno – Mariani

TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Ordinanza Riservata
Il Giudice dott. Paola Mariani,
a scioglimento della riserva assunta
rilevato che l’opposizione appare prima facie essere fondata su prova scritta sia relativamente alle
ragioni di connessione con il giudizio n.—/2014 RGAC pendente fra le medesime parti
(l’affidamento per fido di cassa di cui al decreto-ingiuntivo odierno opposto attiene al medesimo
conto corrente oggetto del precedente giudizio per ripetizione di indebito sopra indicato; le stesse
deduzioni in merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta attengono al medesimo ripetuto
conto corrente richiamato e l’eccezione di compensazione di cui alla comparsa di costituzione e
risposta nel giudizio n.—-/2014 attiene alle somme per cui oggi è decreto-ingiuntivo) sia
relativamente all’importo ingiunto che non può considerarsi liquido, potendo peraltro essere
rideterminato all’esito della ripetuta causa n.—-/29014 pure pendente e ove venisse accolta la
richiesta in sede di eccezione di compensazione dello stesso creditore,
visto l’art. 648 c.p.c.
respinge la istanza della Banca ——- di concessione della provvisoria esecuzione al decretoingiuntivo opposto;
preso atto della eccezione di improcedibilità della domanda ex art.5 co.1 D.LGS n. 28/2010, così
come ripristinato dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”), convertito in Legge 9
agosto 2013 n. 98, avanzata dallo stesso creditore opposto,
visti ed applicati gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 28/2010,
Concede
alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per
l’avvio del procedimento di mediazione;
PRECISA
a tal fine che le parti dovranno essere presenti dinanzi al Mediatore personalmente e che la mancata
partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può
costituire, per la parte opponente a decreto-ingiuntivo causa di improcedibilità della domanda e, in
ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione –nel corso del successivo
instaurando giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10,
oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, anche in caso di mancata prosecuzione oltre il
primo incontro informativo, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
INVITA
pertanto il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la
presenza personale delle parti;
ritenuto che la presente controversia investa questioni puramente tecnico/contabili invita il
Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all’Albo dei C.T.U. del
Tribunale affinchè rediga un elaborato peritale nel contraddittorio con i CTP su cui formulare la
proposta ai sensi dell’art.11 del decr.lgsl.28/10;
INVITA
altresì il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il
primo incontro informativo , rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa
considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro
preliminare informativo e che pertanto l’attività di mediazione si debba concretamente espletare,
PRESCRIVE
che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di
un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di
conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.
Per il caso in cui la mediazione non abbia esito positivo
FISSA
per la prosecuzione della causa dinanzi a sé l’udienza del 14.03.2016 ore 10,30 sempre in sede di
udienza di prima comparizione parti.
DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso
all’Organismo di Mediazione.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Il Giudice
Dott. Paola Mariani

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