Trib. di: Bologna – Ordinanza del: 11-11-2014 – Giudice: Pasquale Gianniti
Argomento: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro, Condanna al contributo unificato, Mancata partecipazione del convenuto, Mediazione delegata, Partecipazione personale
R.G. n. 20798/2013
Ordinanza
Pronunziata il 11/11/2014
Depositata il 11/11/2014
R.G. N. 20798/2013
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 11/11/2014
Oggi, 11/11/2014, ad ore 12.20, davanti al Giudice dr. Pasquale Gianniti, compaiono:
– per parte attorea XXX, l’Avv. XXX
-per parte convenuta XXX , l’Avv. XXX
-per parte chiamata in causa XXX, l’Avv. XXX,
sostituito dall’Avv.XXX;
Preliminarmente il Giudice esamina il verbale dell’incontro svoltosi davanti al mediatore, che viene prodotto dall’Avv. XXX
Il Giudice
-dato atto che, per come risulta dal relativo verbale, in sede di primo incontro svoltosi davanti al mediatore non è comparsa la parte chiamata in causa;
– ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 5 bis e 8 d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013, lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnato dal difensore (e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte), in quanto:
a) la natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro del mediatore siano presenti di persona (anche e soprattutto) le parti: l’istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore;
b) i difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come peraltro si desume dal fatto che essi, prima della causa, devono fornire al cliente l’ informazione prescritta dall’art. 4, comma 3, del d.lgs 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una (dunque, inutile) informativa;
c) l’ipotesi in cui all’incontro davanti al mediatore compaiono i soli difensori, anche in rappresentanza delle parti, non può considerarsi in alcun modo mediazione, come si desume dalla lettura coordinata del l’art. 5, comma 1-bis e dell’art. 8, che prevedono che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento mediativo con l’ ‘assistenza degli avvocati’, e questo implica la presenza degli assistiti (personale o a mezzo di delegato, cioè di soggetto comunque diverso dal difensore
-ritenuto in definitiva che le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato, (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore;
– ritenuto che la normativa in materia di mediazione opera anche in riferimento al settore pubblico, con esclusione delle controversie che implichino la responsabilità della PA per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (come ribadito dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con circolare n. 9/2012);
-ritenuto che alle considerazioni che precedono si aggiungere il rilievo che con l’ordinanza (nella quale era stata disposta la mediazione delegata) era stato espressamente disposta la partecipazione personale;
P.Q.M.
condanna parte chiamata in causa al pagamento, entro 30 giorni a decorrere da oggi, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art.8 comma 5 del d. lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento, anche in punto di riscossione coattiva della irrogata sanzione pecuniaria.
I Procuratori delle parti chiedono i termini del 183 cpc
Il Giudice
dato atto di quanto sopra,
per la non auspicabile ipotesi in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo,
assegna i seguenti termini perentori
1) termine di 30 giorni per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 contenenti esclusivamente precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) termine successivo di ulteriori 30 giorni: per il deposito ex art. 183 co. 6 n. 2
a) per replicare alle domande ed alle eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte;
b) per proporre l’eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime;
c) per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; invitando i difensori:
c1) a formulare o a riformulare le istanze di prova in modo unitario nella predetta memoria, che dovrà quindi contenere una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori richiesti, evitando rinvii ad atti precedenti o verbali di udienze;
c2) ad indicare, per ogni eventuale capitolo di prova, il teste da escutere (salvo che lo stesso teste non debba essere sentito su tutti i capitoli);
c3) in caso di richiesta di c.t.u, a formulare una proposta di quesito;
3) termine successivo di ulteriori 20 giorni, per il deposito ex art. 183 co. 6 n. 3 di repliche contenenti eventuali indicazioni di prova contraria;
fissa
per i conseguenziali provvedimenti ex art. 183 comma 7, l’udienza del 17 febbraio 2015, ad ore 10.30 fissando la decorrenza dei termini, come sopra concessi, la data odierna
Bologna, 11 novembre 2014
Il Giudice
Pasquale Gianniti