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15.06.2016 – Vasto – Pasquale

TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Ordinanza 15.6.2016
Il giudice Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;
letti gli atti e la documentazione di causa;
vista l’ordinanza del 14.07.2015, con la quale questo giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 5,
secondo comma, del D.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento del procedimento di mediazione,
quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
rilevato, in particolare, che con la predetta ordinanza il giudice ha statuito che, in caso di effettivo
svolgimento della mediazione che non si fosse concluso con il raggiungimento di un accordo
amichevole, il mediatore dovesse comunque provvedere alla formulazione di una proposta di
conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
preso atto che, per concorde deduzione svolta dalle parti all’udienza del 03.03.2016, il mediatore –
contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha immotivatamente omesso di
formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di
mediazione con esito negativo;
ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione non è stata ritualmente svolta, essendo stato
omesso un passaggio cruciale e ineludibile, che connota la natura stessa dell’attività del mediatore
(viepiù alla luce della riforma introdotta dal D.L. 21.06.2013 n. 69, a seguito del quale la
mediazione, all’art. 1, comma 1°, lett. a), non viene più de?nita come «l’attività, comunque
denominata, svolta da un terzo imparziale e ?nalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa», bensì come «l’attività […] per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa») e senza il
quale al giudice è preclusa la possibilità di compiere le valutazioni ad esso spettanti, ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/10;
ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di
una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice
con l’ordinanza del 14.07.2015;
considerato, peraltro, che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo stesso
mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le parti, dal
momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una
omissione del mediatore;
Per Questi Motivi
dispone che le parti provvedano, senza oneri economici aggiuntivi, a riattivare la procedura di
mediazione innanzi allo stesso mediatore che l’ha precedentemente condotta, affinché il mediatore
formuli una proposta di conciliazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, anche in assenza di
una concorde richiesta delle parti;
assegna alle parti termine di giorni quindici per la riattivazione della procedura di mediazione,
rendendo noto che l’omissione è sanzionata – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della
domanda giudiziale;
precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con
l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione
personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte
attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite,
presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai
sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
invita le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio
l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima
della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito ai motivi del rifiuto della
proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
rinvia la causa all’udienza del 29/11/2016, ore 10.00, per le determinazioni da assumere in ordine
al prosieguo della causa;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.
Vasto, 15 giugno 2016.
IL Giudice, Dott. Fabrizio Pasquale

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