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17.03.2016 – Nocera Inferiore – Ascolese

La domanda di parte attrice deve essere dichiarata improcedibile. De rilevarsi, infatti, la mancata presenza dell’attrice in sede di mediazione, disposta da questo Giudicante ai sensi dell’art.5, secondo comma, del D.lgs.28/2010.

Tribunale di Nocera Inferiore     
Sentenza del 17.03.2016              
 Giudice: Consuelo Ascolese       

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore  
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona dell’avv. Consuelo Ascolese ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.–/2015 R.G. promossa da 
— con l’avv. —- attrice

CONTRO

— con l’avv.—- convenuta         
Avente per oggetto: risarcimento danni
Discussa e riservata per la decisione all’udienza del giorno 10.12.2015 sulle seguenti conclusioni:
per l’attrice: voglia il Giudice adito accogliere la domanda e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 800,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento danni; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per la convenuta: chiede il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittorie di spese

FATTO

La dott.ssa—- con atto di citazione regolarmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 15.05.2015, citava in giudizio la — onde sentirla condannare al risarcimento in suo favore della somma di Euro 800,00, oltre interessi, spese e competenze del giudizio instaurato. Sosteneva parte attrice di aver ricevuto incarico professionale dalla — per lo svolgimento di un corso di formazione ai dipendenti della società convenuta relativamente alla mediazione in materia di marchi e brevetti. Riferiva ancora di aver svolto l’attività concordata, con rilascio di attestati ai partecipanti, e lamentava di essere stata convocata, presso — dove aveva appreso l’invio di una nota esposto inviata dalla— in cui veniva evidenziata la scarsa professionalità della formatrice.
Ritenendo tale nota lesiva della propria onorabilità i sensi dell’art.594 c.p.c, aveva notificato alla parte att di citazione per il risarcimento dei danni subiti a causa di tali espressioni.
In comparsa di costituzione e risposta la —- in persona del legale rappresentante p.t, chiedeva il rigetto della domanda ritenendola infondata in fatto ed in diritto.        
La prima udienza si teneva in data 13.07.2015. Comparivano i procuratori delle parti che i riportavano ai propri atti e il Giudice, rilevato il mancato esperimento della cd. Negoziazione assistita, sospendeva il giudizio assegnando un termine per la mediazione, con rinvio al 12.11.2015. In tala udienza veniva depositato il verbale di mediazione, avente esito negativo, e, non essendo stati articolati mezzi istruttori, veniva disposto rinvio al 10.12.2015 udienza in cui, sulla base delle conclusioni formulate, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta per la sentenza

La domanda di parte attrice deve essere dichiarata improcedibile. De rilevarsi, infatti, la mancata presenza dell’attrice in sede di mediazione, disposta da questo Giudicante ai sensi dell’art.5, secondo comma, del D.lgs.28/2010.
Va pertanto richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni, relative al primo incontro di mediazione impongono di ritenere che “l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte” dal momento che “ l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile” (vedasi, in tal senso, ex multiis Trib. Vasto 09.03.2015).
Ritiene questo Giudicante che la peculiarità della questione costituisca un giusto motivo per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. 3922/2015 R.G., così decide:

– Dichiara la domanda improcedibile;

– Compensa le spese tra le parti.              
Così deciso in Nocera Inferiore, oggi 17.03.2016.

Il Giudice di Pace, avv. Consuelo Ascolese.

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