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22.06.2017 – Milano – Pisani

Tribunale di Milano – Sezione XIII civile – Sentenza 22 giugno 2017 n. 7100
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 20977/2016 R.G. promossa da:
ME. S.p.A. (…) con il patrocinio dell’avv. RE.IL., con elezione di domicilio in PIAZZALE (…)
00195 ROMA presso l’avvocato suddetto
ATTORE
contro
CONDOMINIO NU. VIA (…) BOLLATE (…), con il patrocinio dell’avv. BO.GI. e con elezione di
domicilio in VIA (…) 20129 MILANO presso lo studio dell’avvocato suddetto
CONVENUTO

  • OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Milano con
    il n. 4700/2016 in data 8/02/2016, pubblicato in data 12/02/2016
    SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
    (omissis) ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellalo
    Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti
    processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell’art. 132 n.
    4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di
    tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
    Incardinato ritualmente il presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
    Tribunale di Milano con il n. 4700/2016 in data 8/02/2016, pubblicato in data 12/02/2016,
    mediante notifica della opposizione e costituitosi il contraddittorio tra le parti, il condominio
    opposto contestava gli assunti di parte opponente e chiedeva il rigetto della opposizione e la
    conferma del decreto opposto. Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria
    esecutorietà del decreto opposto e quella di chiamata in causa dell’utilizzatore, in forza di
    contratto di leasing, degli appartamenti di proprietà dell’opponente; all’esito la causa veniva
    rinviata per la precisazione delle conclusioni; alla udienza del 9/02/2017 le parti costituite
    hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e la causa è stata rinviata alla odierna
    udienza, al termine della quale, all’esito della discussione orale, è stata rinviata per la lettura
    della sentenza. Oggi la causa viene decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica
    motivazione, ai sensi delPart.281 sexies c.p.c.
    MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
    1) – Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per ingiunzione di pagamento n.
    4546/2016 R.G. inerente spese condominiali approvate dalla assemblea condominiale e non
    pagate dall’odierno opponente a cui ha fatto seguito il conseguente decreto ingiuntivo
    telematico emesso dal Tribunale di Milano con il n. 4700/2016 in data 8/02/2016, pubblicato
    in data 12/02/2016.
    Avvenuta la notifica dello stesso è seguita l’opposizione dell’odierna parte attrice basata sulla
    contestazione che gli appartamenti di proprietà della opposta fossero concessi in locazione
    finanziaria (leasing) al terzo GL. S.c.a.r.l. e che, per pattuizione contrattuale tra la opponente e
    tale ultima società, le spese condominiali vertessero a carico della utilizzatrice, alla quale
    sarebbero state sempre indirizzate le convocazioni assembleari e le richieste di pagamento.
    Il condominio ha impugnato specificamente le avverse deduzioni opponendosi alle stesse.
    L’opponente, come pacifico in atti, ha provveduto all’integrale pagamento di quanto ingiunto
    per sorta capitale, interessi e spese legali, in parte nelle more della notifica del decreto
    ingiuntivo, con la corresponsione della somma di Euro 30.516,68 e, in parte, nel corso del
    presente giudizio, con la corresponsione della ulteriore somma di Euro 27.496,11.
    2) – Nel merito della domanda attorea, ritiene questo Giudice che la stessa non è fondata e va
    rigettata.
    Rileva questo Giudice come sia provato documentalmente in atti di causa e non contraddetto,
    in applicazione del principio dell’onere della prova o, comunque, pacifico tra le parti e non
    contestato nei termini e modi di legge, che la società opponente è condomina del Condominio
    opposto e alla stessa sono attribuite quote millesimali dei beni e servizi in condominio. Tanto
    rileva ai fini della partecipazione della opponente alle spese condominiali e delle parti comuni
    del complesso Condominiale.
    Come è noto, con riferimento al pagamento degli oneri di gestione condominio, è principio
    fermo in giurisprudenza che tale obbligazione grava unicamente sul proprietario dell’unità
    abitativa condominiale e non già su colui il quale possa apparire tale. In ipotesi siffatte, invero,
    in alcun modo può farsi applicazione del principio dell’apparenza del diritto, in quanto
    essenzialmente strumentale ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede
    (Cass. civ., Sez. II, 12/01/2011, n. 574; Cass. civ., Sez. II, 25/01/2007, n. 1627), con la
    conseguenza che il condominio può far valere le sue ragioni creditorie relativamente al
    pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di un condomino e non già
    nei riguardi del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il
    proprietario, non avendo nei suoi confronti azioni dirette. (Cass. civ., Sez. II, 24/06/2008,n.
    17201; Cass. civ., Sez. II, 03/08/2007, n. 17039).
    Ne consegue che, nel caso in esame, debitore per i contributi concernenti i beni e i servizi
    comuni è la odierna opponente, quale proprietario e condomino e potrà rivalersi sul
    conduttore che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il
    contratto di locazione (Cass. civ. Sez. II, 09/12/2009, n. 25781). Pattuizioni contrattuali, quali
    quelle risultanti in atti, che non rilevano per il Condominio che è rimasto ad esse estranee.
    Né, infine, deve ritenersi applicabile, al caso in esame la norma specificamente dettata per i
    rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario, attesa la natura di diritto reale di quello
    facente capo a quest’ultimo, contrariamente a quello, meramente obbligatorio, scaturente dal
    contratto di leasing a favore dell’utilizzatore del bene locato.
    Nel merito degli importi ingiunti, poi, poiché la delibera condominiale di approvazione del
    consuntivo e del preventivo posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non è stata
    impugnata né revocata, né giudizialmente né stragiudizialmente, né ne è stata sospesa la
    efficacia esecutiva, a tutt’oggi, essa, di conseguenza, esiste e spiega la sua efficacia, con
    specifico riferimento alle partite debitorie attribuite al condomino odierno opponente,
    oggetto del presente giudizio, quali risultanti dai documenti approvati con la stessa, sopra
    richiamati.
    Come è noto, infatti, la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi
    condominiali, costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l’esistenza del
    credito ed essa legittima pertanto, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la
    condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro
    tale decreto. Cosicché, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la
    riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante
    esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari di approvazione di questi ultimi,
    poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, in via incidentale,
    la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano
    essere impugnate; (Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629; Cass. civ., Sez.
    11,20/07/2010, n. 17014; Cass. civ., Sez. II, 17/01/2003, n. 629; Corte App. Milano,
    22/06/2011 – Pres. Di. – Est. Ca.Ro.).
    Ne consegue che, per quanto rilevato in fatto e dalle risultanze documentali esistenti in atti di
    causa, non risultano provati in atti fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle ragioni del
    credito e del credito stesso e risultano, invece, provati e non contraddetti i mancati pagamenti
    degli oneri condominiali oggetto di causa, nei termini e per gli importi di cui al decreto
    ingiuntivo opposto, prima della sua emissione.
    Poiché il successivo pagamento integrale di quanto ingiunto per sorta capitale, interessi e
    spese legali ha estinto integralmente la pretesa creditoria, ritiene questo giudice che è
    impossibile mantenere in vita un decreto che, per quanto in origine fondato, contenga un
    comando ormai ingiusto e privo di causa, in quanto ad esso si è già ottemperato con un
    pagamento, – anche successivo alla sua proposizione o, anche, alla opposizione, ma, comunque
    anteriore alla sentenza -, imponendo, quindi, sempre e comunque la revoca del monitorio,
    ferma rimanendo la necessità della valutazione della fondatezza della domanda al momento
    della decisione (Cass. S.U. del 7.7.1993 n. 7448; Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n. 7526).
    Tanto rilevato in fatto e diritto, ritiene questo Giudice che la parte opponente era tenuta, ai
    sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c., al pagamento della somma di 6.54.146,25, per la quale è
    stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto e doveva corrispondere, altresì, gli
    interessi legali dalla maturazione e fino al soddisfo e le spese e competenze della procedura
    monitoria, per il totale di quanto pagato dopo la emissione del decreto e nel corso del giudizio
    di opposizione, come pacifico in atti di Euro 58.012,79, (30.516,68 + 27.496,11 = 58.012,79),
    oltre la tassa di registro se dovuta.
    Per l’effetto, da un lato la sua opposizione va rigettata ma, dall’altro, in conseguenza
    dell’intervenuto, integrale pagamento sopra rilevato, va revocato il decreto ingiuntivo
    opposto n. 4700/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 8/02/2016, pubblicato in data
    12/02/2016.
    Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulata in giudizio.
    3) – Le spese del presente giudizio e quelle di mediazione, secondo il principio della
    soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell’opponente e a favore del
    convenuto – opposto Condominio e, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
    Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, vengono liquidate
    come in dispositivo, con distrazione delle stesse a favore dell’avv. BO.GI. che si è dichiarato
    antistatario.
    P.Q.M.
    Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita,
    così provvede:
  • Rigetta l’opposizione proposta da parte attrice – opponente, come in motivazione.
  • Accerta l’esistenza del debito di Euro 54.146,25 di parte attrice – opponente nei confronti di
    parte convenuta – opposta Condominio, per spese condominiali, oltre interessi legali dalla
    maturazione e fino al soddisfo e di quello per le spese e competenze della procedura
    monitoria e degli accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 58.012,79, oltre la tassa
    di registro del decreto ingiuntivo opposto, se dovuta, come in motivazione.
  • Per l’effetto dell’intervenuto integrale pagamento della sorta capitale, degli interessi legali,
    delle spese e competenze del monitorio e degli accessori di legge, revoca il decreto ingiuntivo
    n. 4700/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 8/02/2016, pubblicato in data
    12/02/2016, come in motivazione;
  • Condanna parte attrice – opponente, a corrispondere al Condominio convenuto – opposto, in
    persona dell’Amministratore, legale rappresentante pro – tempore, le spese e competenze di
    lite e di mediazione, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella
    misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge, con distrazione delle stesse a favore
    dell’avv. BO.GI. che si è dichiarato antistatario.
    Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante
    lettura in udienza ed allegazione al verbale.
    Così deciso in Milano il 22 giugno 2017.
    Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2017

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