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24.03.2017 – Padova – Colussi

Sentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016
Repert. n. 1636/2017 del 27/03/2017
L’avv. S. conclude come da note conclusive depositate per via telematica.
9 delle note conclusive avversarie sul comportamento ingannatorio dell’amministratore nei confronti dei condomini.
L’avv. S. contesta la domanda di parte convenuta in quanto infondata in quanto non si tratta di una
frase offensiva.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell’art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 15:44
Il Giudice O.
Avv. Graziella Colussi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice O. Avv. Graziella Colussi ha
pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2485/2016 promossa da: F. D. (C.F.
XXXXXXXX), con il patrocinio degli avv. S. R. e , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. S.R.
ATTORE/OPPONENTE
contro
CONDOMINIO O.M. IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE PRO TEMPORE A. SAS
DI RAG. A.D.C. (C.F. XXXXXX), , con il patrocinio dell’avv. Z.P. e elettivamente domiciliato in VIA XXXX 35121 PADOVA presso lo studio dell’avv. Z.P.
S.A.S. DI RAG. A.D.C., IN PERSONA
DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T. (C.F. XXXXX), con il patrocinio dell’avv. Z.P. e elettivamente
domiciliato in VIA XXXXX
Letti gli atti di causa;
CONVENUTI
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all’odierna udienza e da aversi qui per
integralmente riportate;
letto l’art. 281 sexies c.p.c.
L’odierno attore esponeva:
1) che l’Assemblea del Condominio O. del 10 dicembre 2015 il cui legale rappresentante era privo dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente; detta delibera veniva impugnata con ricorso per
mediazione, procedura che si concludeva con la dichiarazione di cessazione della materia del
contendere a seguito della successiva delibera del 10 febbraio 2016 che revocava la precedente.
.
sas costringendo l’attore ad una nuova impugnazione per il medesi corsi di aggiornamento previsti dal dm 140/2014 di almeno 15 ore all’anno. Sosteneva di averne
fatto espressa richiesta in assembl . sas aveva risposto che instaurare di seguito la procedura per mediazione;
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e la causa deve proseguire al solo fine di decidere sulle spese..
trice e per essa dal suo legale rappresentante.
, si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento /frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 09 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi;
essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo.
incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla .
4 aprile 2016 non ha valenza per il periodo passato per la nomina ad amministratore questo ha certamente valenza per il futuro, sino all’ottobre del 2016 . All’assemblea del 10 febbraio 2016, per impedire l’impugnativa, l’amministratore avrebbe dovuto fornire la prova di avere eseguito quanto previsto dalla norma e, in mancanza dell’attestato, quanto meno la documentazione attestante l’iscrizione al corso obbligatorio o una autocertificazione; non lo ha fatto costringendo l’attore alla impugnazione della delibera per far valere il proprio diritto ad avere come amministratore del Condominio persona
qualificata, come previsto dalla norma.
Condominio convenuto ha provato la sussistenza dei requisiti dell’amministratore al momento della
sua nomina, per avere frequentato il corso obbligatorio per l’anno 2014/2015 dall’altro va dichiarato
c
dell’amministratore (conseguenza automatica) era legittima e giustificata proprio dal
comportamento tenuto dall’Amministratore del Condominio che non era stato in grado di fornire la
prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della sua nomina.
Per quanto sopra esposto, il Condominio O. va condannato, alla rifusione delle spese a favore
dell’attore, liquidate come in dispositivo. Quanto alla convocaz
10 febbraio 2016 per mancanza dei requisiti per la valida nomina di amministratore che, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, avrebbe comportato automaticamente la sua revoca.
L’amministratore non aveva quindi motivo per essere citato in giudizio per esprimere la sua
opposizione alla domanda di revoca dell’amministratore, formulata, peraltro, solo nei confronti del
Condominio in sede di impugnativa.
, in sede di precisazione delle conclusioni la cancellazione di una frase ritenuta offensiva e riferita al comportamento dell’amministratore. Ritiene questo giudice che la frase non possa considerarsi offensiva avendo a riferimento l’oggetto della causa.
. sas chiede, inoltre, che, oltre all’accoglimento
.
Nel caso di spe
. sas, come prospettato dalla parte convenuta; la domanda di condanna ex art 96 cpc va,
pertanto, rigettata.
In accoglimento della eccezione di carenza di legittimazi
,
quindi in euro 4.637,00 oltre accessori, in considerazione del rigetto delle domande svolte
ulteriormente all’eccezione di carenza di legittimazione passiva e rigettate
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014, evidenziando in
particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che
giustifichino il discostarsi dai valori medi , ad eccezione che per una riduzione del 50% dei
compensi per la fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali, ma solo dimesse le
memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1)dichiara la cessazione della materia del contendere;
2)in applicazione del principio di virtuale soccombenza condanna il
Condominio O. alla rifusione delle spese di giudizio a favore di
parte attrice della somma di euro 9.275,00 oltre accessori;
3)condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio a favore della
. sas della somma di euro 4.637,00 oltre accessori di legge
, il 24 marzo 2017.
Sentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016 Repert. n. 1636/2017 del 27/03/2017
Il Giudice O. Graziella Colussi

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