Cassazione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente – Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16188-2018 proposto da:
yyy, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA —, presso lo studio dell’avvocato —, che lo rappresenta e
difende;
- ricorrente –
contro
xxx in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA —, presso lo
studio dell’avvocato —, che la rappresenta e difende; - controricorrente –
avverso la sentenza n. 2122/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal
Consigliere Relatore Dott. MELONI MARINA.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2122 del 4/4/2018 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 18495/2017 che ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da yyy nei confronti di xxx per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione yyy affidato a due motivi. xxx ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente yyy lamenta violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, e artt. 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da yyy nei confronti di xxx per mancato avvio della mediazione obbligatoria.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente yyy lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Roma non ha ritenuto scusabile l’errore in cui era incorsa parte appellante ex art. 153 c.p.c. atteso il contrasto giurisprudenziale e non ha rimandato le parti davanti al Tribunale ex art. 354 c.p.c. previa riassunzione della causa.
Il primo motivo è fondato.
Recentemente Sez. Unite con Sentenza n. 19596 del 2020,in relazione al contrasto giurisprudenziale
esistente in ordine al soggetto sul quale grave l’onere di avviare l’esperimento della mediazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e relativo processo ordinario di cognizione (rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 18741 pubblicata in data 12 luglio 2019) ha statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Pertanto, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, il primo motivo di ricorso deve essere
accolto. Il secondo motivo è assorbito.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto. Stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione la causa può essere decisa nel merito con la revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di giudizio a fronte del contrasto giurisprudenziale in materia ora definitivamente risolto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito revoca il decreto ingiuntivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sesta/1 sezione della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021