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06.11.2014 – Lecce – Paparella

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Il Giudice di Pace avv. Giuseppe Paparella
ha pronunciato la seguente sentenza
relativamente al giudizio n. 5555/2014 R.G. Promosso da
BANCA XXXXXX in persona dell’amministratore p.t.
Rappresentata e difesa dall’avv. XXXXXXX
contro
XXXXXXX in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati XXXXX, convenuta –
opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 883/2014 emesso dal Giudice di Pace di Lecce.
Conclusioni delle parti. (…omissis…)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…omissis…)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione riveste particolare importanza attesa la novità della questione.
Va precisato, altresì, che la causa è stata introitata all’esito della prima udienza di comparizione in
quanto la natura della controversia e la documentazione in atti impongono una disamina
esclusivamente in punto di diritto.
Entrando nel merito della questione, le norme di riferimento sono costituite dall’art. 5, comma 2 –
bis, del D. L.vo 28/2010, introdotto dal D.L. 69/2013, convertito con modifiche dalla Legge
98/2013, a mente del quale “Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro
dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”, e dal successivo art. 17, comma 5 ter, a mente
del quale “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per
l’organismo di mediazione”.
La vicenda trae spunto dalla istanza di mediazione proposta da tale XXXXXX, avente ad oggetto un
contratto bancario, in particolare un contratto di mutuo fondiario (cfr. istanza di mediazione
presente nel fascicolo del procedimento monitorio).
La materia, come noto, rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità
dell’eventuale futura azione giudiziaria, individuate dall’art. 5 del D. L.vo 28/2010, così come
modificato dal D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013.
Nell’istanza di mediazione, inoltre, si legge che l’attore, posto quanto desumibile dalla sentenza n.
350/2013 emessa dalla Corte di Cassazione, avrebbe diritto al rimborso di somme che, però, non
quantifica.
Ciò significa che XXXXXXX non avanza una istanza di mediazione immediata, quantificando
l’importo di cui assume di aver diritto alla restituzione, bensì una istanza di mediazione volta
all’accertamento del proprio diritto al fine di poter ottenere un risultato positivo dalla mediazione.
Nel verbale di mediazione di primo incontro del 20.9.2013, il mediatore non avanza una proposta di
accordo ma, in aderenza alla richiesta dell’istante, avanza una proposta di accertamento dell’istanza
mediante “…la nomina di un CTU finalizzata ad accertare con esattezza le richieste di parte
istante”, così come gli è consentito dall’art. 8, comma 4, D. Lvo 28/2010.
Una proposta di tal fatta non può essere elevata a proposta di accordo non accettata da Banca
XXXXXXX.
In altre parole, la proposta del mediatore, nel caso di specie, non costituisce proposta di accordo
rifiutabile ex art. 17, comma 5 ter, D. L.vo 28/2010, ma proposta di accertamento della fondatezza
della domanda ex art. 8, comma 4, stesso decreto, negata senza giustificato motivo da Banca
XXXXXX, con conseguente danno a carico dell’istante, il quale ha agito in sede di mediazione ai
sensi del citato art. 5, comma1, senza avere la possibilità di accertare, per volontà della parte
convenuta, la fondatezza della propria pretesa, costringendolo, se ha inteso proseguire, ad esercitare
identica azione in sede giudiziale col rischio di dover tornare in sede di mediazione se il giudice di
primo grado dovesse ritenere che la mediazione di fatto, pur se formalmente esperita, non è stata
compiuta (cfr, art. 5, comma 1 bis, D. Lvo 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 convertito
con modificazioni dalla Legge 98/2013, nella parte in cui recita che il Giudice “…allo stesso modo
provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”) e che, dunque, la
mediazione di fatto non vi è stata per mancata adesione all’accertamento della fondatezza della
domanda (art. 8, comma 4) e non per mancato accordo (combinato disposto degli artt. 5, comma 2
bis e 17, comma 5 ter).
Peraltro se dovesse passare il principio del rifiuto “a prescindere” alla mediazione nelle materie per
le quali è obbligatoria, verrebbe meno lo spirito della stessa legge della mediazione, nata per
costituire un sistema di riduzione del contenzioso giudiziario in aderenza con quanto stabilito dalla
direttiva 2008/52/CE recepita, appunto, dal D. Lvo 28/2010 e successive modifiche modificazioni
ed integrazioni, modifiche ed integrazioni introdotte dal legislatore nazionale, che ha a sua volta
recepito le direttive provenienti dalla famosa sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale (cfr.
in tal senso Trib. Firenze, II Sez. Civ., sentenza 19.3.2014, estensore dott. L. Breggia).
In conclusione, se la mediazione in determinate materie è obbligatoria, deve essere esperita e
definita o con l’accordo o con il mancato accordo anche al primo incontro, purchè, in tale ultimo
caso, vi sia una proposta di accordo di una delle parti piuttosto che del mediatore, non accolta da
una delle parti comparse.
Ciò posto, l’opposizione di Banca XXXXXX non può essere accolta giacchè il suo rifiuto a
proseguire nella mediazione, peraltro non manifestato nel corso del primo incontro ma con un fax
spedito il giorno successivo, non rientra nell’ipotesi di mancato accordo al primo incontro,
rifiutabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 bis e 17 comma 5 ter, D. L.vo
28/2010, né rientra tra le ipotesi di ingiustificato motivo a partecipare alla mediazione, quanto,
piuttosto, nel porre in atto un arzigogolato sistema che si colloca nella zona d’ombra del D. L.vo
28/2010, compresa tra la partecipazione alla mediazione per evitare la dichiarazione di
“ingiustificato motivo a partecipare alla mediazione stessa” e la mancata accettazione della
proposta di accordo al primo incontro per evitare il pagamento delle spese della mediazione.
Ebbene, poiché tale terza via non è contemplata dalla normativa della mediazione, l’opposizione va
rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto giacchè l’attività di mediazione è stata
comunque avviata e svolta nel corso del primo incontro ed interrotta ingiustificatamente
dall’opposta.
Da quanto precede vi sarebbero pure i presupposti per la lite temeraria intentata dall’opponente,
tuttavia, attesa, come detto, la novità della questione e la zona d’ombra, in relazione alla questione
trattata, del D. L.vo 28/2010, si ritiene di rigettare la domanda in tal senso formulata dall’opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo in aderenza a quanto
previsto dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce definitivamente pronunciando sull’opposizione formulata da Banca
XXXXXXXX nei confronti di XXXXXXXX, così dispone:
rigetta l’opposizione in quanto infondata e conferma il decreto ingiuntivo n. 883/2014;
condanna l’opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione
che quantifica in euro 225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva ed euro
350,00 per la fase decisionale svolta all’udienza del 6.11.2014, così per complessivi euro 815,00
oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge.
Lecce, 6.11.2014
Il Giudice di Pace Avv. Giuseppe Paparella

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