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07.02.2022 – Ravenna – Baronio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3528/2019 promossa da: (…) (c.f. (…)) con il patrocinio
dell’avv. (…) elettivamente domiciliato presso il difensore in Ravenna (…) ATTORE CONTRO (…)
(c.f.(…)) contumace
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (…) nella sua qualità di proprietario e locatore in forza di
contratto 02/10/2017 reg.to il 26/10/2017, dell’immobile ad uso abitativo sito in R. (…) intimava
sfratto per morosità nei confronti della propria conduttrice (…) in relazione al mancalo pagamento
di oneri condominiali per Euro 3.362,56 alla data della citazione. Insisteva pertanto per la convalida
dello sfratto per morosità ed in via subordinata per l’ordinanza di rilascio. Si costituiva l’intimata
opponendosi alla convalida contestando i conteggi del debito. Con ordinanza 04/11/2019 veniva
concesso il rilascio, mutato il rito e disposta la mediazione obbligatoria. L’attrice rimaneva
contumace nella fase di merito e l’attore depositava memoria integrativa. In sede di mediazione le
parti raggiungevano un accordo conciliativo che veniva depositato in giudizio ma parte attrice
insisteva comunque nella domanda introduttiva e la causa, previa produzione autorizzata di note
difensive e documenti, veniva discussa all’udienza del 07/02/2022 in cui è stata data lettura del
dispositivo. La domanda è infondata e va rigettata in quanto la materia del contendere è cessata.
In sede di mediazione obbligatoria le parti, assistite dai propri difensori, raggiungevano un accordo
conciliativo in data 17/12/2019 con cui, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 28 del 2010, concordavano: il
rilascio dell’immobile al 28/02/2020, il pagamento a saldo e stralcio dell’importo omnicomprensivo
di Euro 4.362,00 per spese legali (Euro1.000,00) e sorte capitale spese condominiali
(Euro3.362,00) fino alla data del rilascio, la rateazione della somma concordata, l’abbandono delle
vertenze giudiziali all’adempimento delle pattuizioni. Il predetto verbale, redatto con l’assistenza dei
rispettivi difensori ex art. 12 D.Lgs. n. 28 del 2010, ha piena efficacia esecutiva e cristallizza la
volontà conciliativa delle parti. Il verbale di conciliazione è un titolo esecutivo (cfr. Trib. Bari
07/09/2016 – Trib. Firenze 02/07/2015) che fornisce piena tutela alla parte attrice sia sotto il profilo
del rilascio dell’immobile, in caso di mancato rispetto della spontanea riconsegna, che sotto quello
patrimoniale dell’eventuale mancato pagamento dei ratei concordati con ciò precludendo la
possibilità di proseguire l’azione di risoluzione per inadempimento in quanto il contratto di
locazione è già stato oggetto di risoluzione consensuale e si perverrebbe ad una inammissibile
duplicazione del titolo esecutivo già esistente. Con la sottoscrizione del verbale di conciliazione,
assistito dalla sua piena efficacia esecutiva, cessa anche la sovrastante vertenza giudiziale poiché
le parti hanno scelto una composizione concordata della lite così realizzando quello scopo
dell’attivo voluto e perseguito dalla mediazione obbligatoria. Parte attrice, senza alcuna necessità
di proseguire il presente giudizio, ben avrebbe potuto azionare il verbale di conciliazione sia per
ottenere la riconsegna dell’immobile, peraltro comunque perseguibile in forza dell’ordinanza di
rilascio, come pure procedere al recupero forzoso delle somme impagate concordate. La
successiva maturazione di ulteriori crediti in capo a parte attrice è solo una conseguenza della sua
inerzia nell’attivare le facoltà previste dal titolo esecutivo già ottenuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;

  • nulla per le spese.
    Così deciso in Ravenna il 7 febbraio 2022.
    Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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