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10.02.2021 – Busto Arsizio – Barile

1)     Facoltà del mediatore di formulare proposta anche se le parti non lo richiedono.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con l’Ordinanza del 10/02/2021 indica alle parti in causa il termine per esperire la procedura di mediazione obbligatoria e invita il mediatore a formulare una proposta conciliativa anche in assenza di richiesta delle parti.
Nel caso in specie si verte in materia bancaria, pertanto il Giudice dispone che le parti attivino la procedura di mediazione come condizione di procedibilità ex art.5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, disponendo quanto segue:
. le parti nella scelta dell’Organismo di Mediazione devono rivolgersi ad Enti il cui Regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta;
. la formulazione di una proposta da parte del mediatore – tutte le volte che le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse- costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione peraltro valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 nr. 83 il quale, modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, nr.89 in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ha introdotto il comma 2 quinques, a norma del quale ” non è riconosciuto alcun indennizzo nel caso di cui all’art. 13, comma 1, primo periodo del D.Lgs 28/2010″ confermando così la tendenza del legislatore ad introdurre nell’Ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamento processuale ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione presuppone necessariamente la previa formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite.
Sulla scorta di quanto precede, con l’Ordinanza in questione il Giudice invita il mediatore, qualora lo svolgimento della mediazione si concluda senza un accordo amichevole:
a formulare una proposta di conciliazione, anche in assenza di concorde richiesta delle parti, valorizzando – se del caso – le eventuali risultanze peritali acquisite nel corso della procedura di mediazione;
. in caso contrario, ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa.
L’Ordinanza in oggetto potrebbe aprire nuovi scenari giurisprudenziali in materia di Mediazione civile e commerciale e, più in generale, di quegli istituti alternativi alla risoluzione delle controversie.

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