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16.03.2012 – Milano – Crugnola

Udienza del 16 marzo 2012
TRIBUNALE di MILANO
ORDINANZA

Il g.i. invita le parti a prendere posizione sulla obbligatorietà o meno della mediazione nella
presente controversia ai sensi dell’art.5 dlgs n.28/2010 che menziona tra le controversie soggette a
mediazione obbligatoria quelle relative a “contratti finanziari”.
L’avv. A rileva che il contratto di opzione in discussione non va ricondotto alla categoria di contratto
finanziario, trattandosi di contratto tra privati e non concluso con l’intervento di operatore
professionale e/o emittente.
L’avv. B concorda con l’opinione testè espressa da controparte.
Il Giudice
si riserva di provvedere sulle istanze e sulla richiesta cautelare.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
Successivamente,
il g.i. a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;
OSSERVA

Rigettata quindi la richiesta cautelare, vanno poi assegnati alle parti i termini ex art.183 cpc sesto
comma richiesti, non risultando ad avviso del g.i. necessario procedere ad adempimenti ex art.5 dlgs
n.28/2010.
Riguardo a tale ultimo punto va in particolare osservato che la presente controversia ha ad oggetto
un contratto di opzione su azioni stipulato tra privati e dunque non pare rientrare nell’ambito delle
controversie in materia di “contratti finanziari”, per le quali il legislatore nell’art.5 citato ha previsto
la soggezione alla mediazione obbligatoria.
Come risulta infatti dall’endiadi usata nell’art.5 “contratti assicurativi, bancari e finanziari” e dalla
Relazione al dlgs, ove si precisa che con tale endiadi il legislatore ha inteso riferirsi a controversie
riguardanti “tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa” “alla base di una parte
non irrilevante del contenzioso”, deve ritenersi che la categoria di controversie in discussione vada
individuata in riferimento alla natura “professionale” di una delle parti (rispettivamente l’impresa
bancaria, l’impresa assicurativa e l’intermediario finanziario) più che in riferimento a specifiche
tipologie contrattuali, di per sè stesse di difficile ricostruzione sistematica, posto che il nomen iuris
“contratto finanziario” (a differenza di quello di “contratti bancari”, utilizzato nella intestazione del
capo capo XVI del titolo II del libro IV del codice civile) non è di per sè stesso utilizzato nè nel
codice civile nè nel TUF (dlgs n.58/1998), ove è data una definizione specifica solo della diversa
nozione di “strumenti finanziari”.
Tale conclusione interpretativa è del resto avvalorata dalla previsione contenuta sempre nell’art.5
del dlgs n.28/2010- della alternatività alla mediazione obbligatoria (oltre che del procedimento
istituito in attuazione dell’art.128 del T.U.B. per la risoluzione delle controversie tra le banche e la
clientela) anche del procedimento di conciliazione previsto dal dlgs n.179/2007 “per la risoluzione
di controversie tra gli investitori” diversi dai clienti professionali e “gli intermediari per la
violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei
rapporti contrattuali con gli investitori”: previsione questa che pare confermare l’intenzione del
legislatore del dlgs n.28 di assoggettare alla mediazione obbligatoria appunto le controversie tra
imprenditori bancari ovvero intermediari finanziari e i loro “clienti”, per le quali già la legislazione
previgente disegnava mezzi di risoluzione alternativa della lite “facoltativi” e giudicati idonei a
sostituire -per tali controversie- il procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di
procedibilità.
P.Q.M.
visto l’art.700 cpc,
rigetta l’istanza cautelare di parte convenuta;
visto l’art.183 cpc,
assegna alle parti i termini di cui al sesto comma di tale norma, fissando per la decisione sulle
eventuali istanze istruttorie l’udienza del 25 giugno 2012 ore 10.
Milano, 16 marzo 2012.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola

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