Commento:
Il caso de quo riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, nella quale il Giudice aveva posto a carico della parte opponente l’onere di promuovere il procedimento di mediazione.
Parte opponente presentava l’istanza di mediazione, ma non compariva al primo incontro e per tale ragione la mediazione si concludeva con esito negativo.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
– l’onere di dar corso alla mediazione obbligatoria poteva ritenersi adempiuto con la comparizione della parte istante all’incontro di mediazione;
– parte istante si è limitata a depositare l’istanza di mediazione, ma non ha partecipato al primo incontro e, pertanto, non ha soddisfatto la condizione di procedibilità;
– nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto è onerato di attivare la procedura di mediazione e, di conseguenza, la mancata attivazione di tale procedura comporta la pronuncia di improcedibilità dell’opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo (Cassa. SS. UU. n. 19596/2020);
Per tali ragioni, il Tribunale ha disposto la rinnovazione del procedimento di mediazione obbligatoria. *
Testo integrale:
TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
– sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 14.02.2022;
– letti gli atti del procedimento;
– dato atto che all’udienza del 18.10.2021, vertendo la controversia de qua in materia di locazione (per la quale è obbligatoriamente previsto, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento della mediazione ai sensi del D. Lgs.28/2010, in precedenza esperito), l’onere di promuovere il procedimento di mediazione veniva posto a carico dell’opponente;
– ritenuto che il procedimento di mediazione successivamente proposto dall’opponente non può dirsi utilmente concluso ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità posto che, come si evince dal verbale del 19.10.2021 della____ Manduria, prodotto in atti, tale procedura di mediazione si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione della parte istante, ovvero dell’opponente, essendo invece necessaria la comparizione della parte istante al primo incontro innanzi al mediatore perché l’onere di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto (vds Cassa. n. 8473/19);
– rilevato, melius re perpensa, che il citato provvedimento del 18.10.2021 va emendato in ragione dell’ultimo orientamento giurisprudenziale cui ha dato avvio la sentenza di Cassa. SS. UU. n. 19596/2020, secondo cui la parte che deve considerarsi onerata di attivare la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va individuata nel creditore opposto, con la conseguenza che in caso di mancata attivazione di tale procedura, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione consegue la revoca dello stesso decreto ingiuntivo;
– considerato che, sulla scorta di quanto innanzi enunciato, va disposta la rinnovazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
P.Q.M.
– dispone la rinnovazione del procedimento di mediazione obbligatoria e assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione;
– fissa l’udienza del 18.07.2022 per l’eventuale prosieguo della causa.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Taranto, 17.03.2022.
Il GOP