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18.10.2018 – Ascoli Piceno – Mariani

REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
 
SEZIONE CIVILE

 
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
 

SENTENZA

 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2015 promossa da:
 
M. S.R.L. quale debitore principale e S.S. e F.M. quali garanti fideiussori CON L’AVV. SANGERMANI RITELLA CARLO ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN SAN BENEDETTO DEL TRONTO, presso lo studio del difensore
 
ATTORE/in opposizione a decreto-ingiuntivo
 
e
 
B. S.P.A. CON L’AVV. ASSENTI ANDREA ELETTIVAMENTE DOMICILIATO VIA TURATI, 2 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO presso lo studio del difensore
 
CONVENUTO/creditore opposto
 
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 05/03/2015 la società M. srl e le signore S.S. e F.M. convenivano in giudizio la B. S.p.A. al fine di opporre il Decreto Ingiuntivo n. 26/2015 r.g. con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della Banca della complessiva somma pari ad Euro 84.017,97 oltre interessi assumendo in particolare la illegittimità della somma ingiunta per sussistenza di fattispecie illegittime chiedendo il ricalcolo del credito della Banca per interessi e commissioni in forza di clausole contrattuali nulle e per fattispecie anatocistiche nonché per la mancata indicazione delle condizioni contrattuali applicate o addirittura un rinvio agli uso-piazza, l’illegittima capitalizzazione trimestrale non prevista, applicazione di commissioni non dovute e dunque al fine di ottenere l’annullamento del decreto-ingiuntivo opposto.
 
Con comparsa telematica in data 3.7.2015 si costituiva in giudizio la Banca creditrice opposto la quale chiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
 
Alla prima udienza di comparizione parti del 13.7.2015 il giudice riservava la decisione sulle eccezioni sollevate dalle parti ed in particolare sulla richiesta di provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto ed il Giudice con ordinanza del 23.9.2015 “…ritenuto che la causa di opposizione a decreto-ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito della Banca comprensivo di interessi, secondo l’opponente in misura eccedente il tasso soglia, sia soggetta al procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e succ. mod….” mandava le parti alla procedura di mediazione obbligatoria, con rinvio alla successiva udienza del 28.3.2016 (d’ufficio al 4.4.2016).
 
Con istanza del 6.10.2015 la difesa di parte debitrice opponente richiedeva al Giudice di sospendere la remissione delle parti in mediazione per la pendenza di trattative.
 
Alla udienza del 4.4.2016 le parti davano atto che le trattative non avevano pure avuto esito e dunque riproponevano le richieste ed eccezioni di cui al verbale di prima udienza ed il giudice con ordinanza del 15.4.2016 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto e mandava le parti alla procedura di mediazione obbligatoria invitando altresì il mediatore a redigere CTU con nomina di CTU iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale e con formulazione dei quesiti in uso alle sezioni civili del Tribunale così come formulati ed aggiornati dalla Commissione permanente.
 
Con istanza in data 4.7.2016 la difesa di parte attrice opponente richiedeva l’integrazione dei quesiti al CTU e con Provv. del 5 luglio 2016 il giudice “….ritenuto che le deduzioni di cui al punto 5) della istanza non siano rilevanti in quanto la tematica evidenziata è già compresa nei quesiti formulati -cfr punto 2) quesito B) e che parimenti le deduzioni di cui al punto 6) sono irrilevanti in quanto lo “ius variandi”, se è previsto nel contratto sottoscritto dalla parte, è legittimo e ove il contratto non vi sia o non sia valido, il quesito formulato già prevede il conteggio con tasso sostitutivo -cfr punto 2/a quesito B) in grassetto sottolineato, così come le osservazioni di cui al punto b) sono ininfluenti in quanto trattasi, incontestabilmente, di argomenti già previsti in punto 2/c del quesito C); ritenuto quindi che solo relativamente alla CMS ‘istanza sia meritevole di accoglimento nel senso di intendere estendere l’analisi alla CMS nonché alla CIV o a qualsiasi altra Commissione prevista sull’accordato, con ciò evidentemente potendosi integrare il punto 2/c del quesito B) nel senso di aggiungere oltre alla CMS anche la CIV o qualunque altra Commissione, FISSA onde procedere nel contraddittorio delle parti alla integrazione del quesito già steso nella ordinanza di remissione alla mediazione obbligatoria relativamente alla integrazione del punto 2/C del quesito B) alla CIV o a qualunque altra commissione sull’accordato, l’udienza del 11.7.2016 ore 10,00…..”.
 
Nella predetta udienza la difesa della debitrice opponente in merito alla questione relativa all’art. 118 del TUB precisava espressamente “….che il quesito standard non comprende la valutazione del giustificato motivo per l’esercizio dello jus variandi perchè l’analisi del giustificato motivo presuppone che vi sia stata una contestazione sul punto, e quindi non si presta ad una valutazione di carattere generale nella quale si sostanziano i quesiti standardizzati. Quanto all’anatocismo il quesito standard, come si deduce dalla “nota n. 1 Quesito B punto 2″, si occupa dell’adeguamento formale delle banche al disposto della delibera del Cicr mentre l’istanza tratta del rispetto del criterio di reciprocità dal punto di vista sostanziale. Il difensore deposita lo scambio di corrispondenza sull’argomento con la commissione permanente dei CTU, che ha considerato la questione di interesse ponendola come oggetto di discussione nella prossima riunione…” ed il Giudice, in accoglimento della istanza del ricorrente, espressamente assumeva ” “….Ritenuto che il giustificato motivo comunicato dalla Banca al correntista per aumentare i tassi dovrà comunque essere valutato in sentenza e dunque è decisione rimessa al Giudice, preso atto che nel caso di che trattasi il giustificato motivo veniva identificato con “l’aumento del costo di approvvigionamento del denaro da parte delle banche” e che detto motivo è contestato nella sua legittimità dall’opponente d integrazione del proprio precedente quesito dispone che al punto 2 quesito b) IL CTU svolga un doppio calcolo 1) considerando valido l’aumento dei tassi e delle commissioni da parte della banca (lo ius variandi) e l’altro 2) neutralizzando detti aumenti. Tenuto conto che nel caso di che trattasi il contratto è del 2011 e quindi non può venire in considerazione l’adeguamento alla delibera CICR ma solo il rispetto del criterio di reciprocità dal punto di vista sostanziale, il CTU provvederà ad un doppio conteggio l’uno con capitalizzazione semplice e l’altro con capitalizzazione trimestrale tenendo conto che poi sarà rimesso alla valutazione del Giudice la decisione se sia stata o meno rispettata la condizione di reciprocità e dunque ove esistente e rispettata la condizione di reciprocità il giudice potrà tenere conto della capitalizzazione trimestrale.
 
Manda alla parte istante per la comunicazione della presente ordinanza all’Organismo di Mediazione già incaricato della procedura affinchè possa integrare i quesiti di cui alla ordinanza di invio delle parti in mediazione nel senso come sopra precisato.
 
All’esito di alcuni rinvii di udienza richiesti dalla parte in pendenza di mediazione, alla udienza del 24.7.2017 i difensori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni dando atto che la mediazione nonostante la CTU pure espletata in seno al procedimento di mediazione non aveva avuto esito positivo ed il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 9.7.2018.
 
Alla udienza del 9.7.2018 la difesa dei debitori opponenti esibiva il recentissimo provvedimento del Tribunale di Padova che conferma la nullità delle fideiussioni conformate sulla scorta del modello sottoscritto dalle parti oggi in causa. Rispetto alle note avversarie rileva che comunque le fideiussioni non sono state pr estate per l’importo di Euro 115.550,00 ma, rispettivamente da parte dei fideiussori M. e S., per gli importi di Euro 60.000,00 e 15.000,00 come da allegato della controparte. In ordine alla CIV puntualizza che non si è contestata la pattuizione dell’onere ma l’uso distorto praticato dalla banca come da giurisprudenza dell’ABF citata, mentre la difesa della creditrice opposta assumeva che la pronuncia prodotta riguardava eventualmente la nullità parziale di alcune clausole ma non dell’intera fideiussione e comunque i garanti fideiussori avrebbero dovuto dimostrare la condotta anticoncorrenziale della B.F. di concerto con altre Banche ed il giudice rinviava alla successiva udienza del 08.10.2018 il Giudice presentava sentenza a verbale.
 
Alla successiva udienza del 18.10.2018 le parti discutevano la causa ed il giudice pronunciava sentenza a verbale.
 
Ritiene il Giudice che l’opposizione non sia fondata e pertanto debba essere rigettata per avere il creditore assolto a mezzo produzione documentale (atti di fideiussione omnibus sottoscritte dalla sig.ra S.S. e dalla sig.ra M. Federica rispettivamente in data 28.09.2011 ed in data 10.02.2012; contratto conto corrente n. (…) intestato alla ditta “M. srl”; finanziamento chirografario n. 60/19398 intestato alla ditta “M. srl”; estratti conto corrente, certificazioni del credito con conformità alle scritturazioni della Banca; raccomandata a.r. di revoca affidamento e costituzione in mora del 25.3.2014) all’onere probatorio su di esso incombente sulla certezza liquidità ed esigibilità del credito di cui al procedimento monitorio, a fronte di eccezioni del tutto generiche, teoriche e non ancorate alla fattispecie concreta ammannite da parte opponente.
 
Punto nevralgico infatti del presente giudizio è che la parte attrice opponente non tiene conto dei contratti che pure essa stessa ha sottoscritto e dunque delle condizioni concordate ed approvate che invece, sono quelle che regolano, peraltro del tutto legittimamente, i rapporti contrattuali e fonda le sue eccezioni su conteggi apodittici e teorici svincolati dalle condizioni contrattuali regolarmente concordate e sottoscritte..
 
Le parti hanno infatti previsto e sottoscritto un tasso (fisso) di interesse corrispettivo determinato, che soddisfa a pieno le esigenze di forma scritta e di determinatezza di cui agli artt. 1284/1346 c.c., così è per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto il contratto è successivo alla Del.CICR del 9 febbraio 2000, con conseguente legittimità della capitalizzazione degli interessi con identica periodicità, trimestrale, sia su saldo a debito del correntista che su saldo a credito dello stesso e da ultimo qualsiasi commissione applicata è stata oggetto di specifica e valida pattuizione scritta tra le parti, con espressa indicazione della misura ed in ogni caso essa è sempre stata calcolata secondo la inequivoca volontà pattizia e nel rispetto della funzione che le è propria e cioè quella di remunerare l’utilizzo da parte del Cliente di importi superiori al credito a sua disposizione e, dunque, OLTRE l’importo degli affidamenti accordati.
 
Pertanto nel contratto di conto corrente sono stati pattuiti il tasso debitore, il tasso creditore e la commissione di massimo scoperto, così come nelle fideiussioni sono state puntualmente regolamentate le condizioni relative al rimborso del prestito acceso per cui la esposizione debitoria della società e dei garanti fideiussori così come ricostruita dal creditore opposto è quella perfettamente rispondente a pretese legittime di rientro nel debito ed alle clausole contrattuali e la creditrice opposta ha dimostrato detto assunto perché risulta dai contratti prodotti in atti, che gli interessi applicati dall’Istituto di Credito sono stati quelli espressamente pattuiti, concordati e sottoscritti dalle parti ed in punto di illegittima applicazione di interessi con capitalizzazione trimestrale, la Banca ha espressamente pattuito la identica periodicità trimestrale nella liquidazione degli interessi, in ossequio alla previsione contenuta nell’art. 120 TUB.
 
Peraltro la consulenza tecnica redatta in sede di mediazione -che è confluita nel presente giudizio unitamente al verbale negativo di mediazione e peraltro con il consenso delle parti e dunque svincolata da riservatezza- ha consentito di accertare come prive di pregio giuridico le contestazioni degli opponenti sulla illegittima computazione dall’inizio del rapporto di interessi anatocistici oltre a spese non documentate e commissioni di massimo scoperto asseritamente non dovute.
 
In sede di mediazione , su accordo delle parti, l’elaborato peritale è stato espressamente svincolato da riservatezza e pertanto è producibile in giudizio ed ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, altresì che la stessa sia vincolante fra di loro.
 
La redazione della consulenza tecnica in sede di mediazione ha i suoi vantaggi di costi e di tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe appunto ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici, o, come nel caso de quo, prodotta da una delle parti unitamente al verbale negativo stante il consenso allo svincolo dalla riservatezza e dunque alla producibilità in giudizio: la perizia del dott. Amadio aveva ad oggetto i quesiti in uso presso il Tribunale e così come elaborati ed aggiornati dalla Commissione permanente e pertanto, ove la stessa fosse stata eseguita in giudizio, per ordine del giudice, avrebbe avuto gli stessi risultati, per essere i criteri di calcolo e le MXXXXlità di risposta ai quesiti tipizzati e dunque identici.
 
La controversia ha ad oggetto contratto di finanziamento chirografario n. 60/19398 (doc. 3 fascicolo monitorio) con espressa pattuizione, sottoscritta dalla medesima, delle competenze, del saggio degli interessi e spese accessorie, nonché separate fideiussioni omnibus sino alla concorrenza di Euro 115.500,00 sottoscritte dalla sig.ra S.S. e dalla sig.ra M.F. rispettivamente in data 28.09.2011 ed in data 10.02.2012 (doc. 1 fascicolo monitorio), nonché rapporto di conto corrente n. (…) presso l’Agenzia B. di San Benedetto del Tronto (doc. 2 fascicolo monitorio).
 
Gli opponenti eccepiscono la contabilizzazione di poste presuntivamente non dovute, di interessi non pattuiti e comunque computati secondo parametri errati, mentre la Ctu ha consentito di accertare che nel contratto di conto corrente e di finanziamento chirografario siano stati pattuiti il tasso debitore, il tasso creditore e la commissione di massimo scoperto, così come nelle fideiussioni sono state puntualmente regolamentate le condizioni relative al rimborso del prestito acceso.
 
Alla data del al 12.06.2014 i sopra indicati rapporti contrattuali indicati presentassero un’esposizione debitoria complessiva pari ad Euro 84.017,97 di cui: a) Euro 50.456,67 oltre interessi legali decorrenti dal 01.04.2014 quale saldo debitore del conto corrente n. (…) intestato alla società M. s.r.l. in essere presso l’Agenzia B. di San Benedetto del Tronto; b) Euro 33.561,30 oltre interessi contrattuali pari al 9% decorrenti dal 13.06.2014 quale residuo del finanziamento chirografario n. 60/19398.
 
A fronte di tale situazione, la banca intimava il recesso dal contratto di conto corrente, la revoca dalle facilitazioni e richiesto l’immediato pagamento della sorte medesima (cfr estratti c/c e certificazione del credito o saldo contabile del 13.06.2014 con conformità alle scritturazioni della B. s.p.a. nel fascicolo monitorio) tramite raccomandata a.r. di revoca affidamento e costituzione in mora del 25.3.2014 (doc. 6 fascicolo monitorio).
 
In sede di Mediazione (n. 157/16 r.g. Camera di Conciliazione Forense Picena), è stato nominato dal Mediatore il C.T. Dott. Dario Amadio.
 
Al CTU è stato chiesto di provvedere alla determinazione d el saldo dare/avere del conto corrente eseguendo un doppio calcolo: 1) considerando valido l’aumento dei tassi e delle commissioni da parte della banca (ius variandi); 2) neutralizzando detti aumenti.
 
Inoltre, al CTU è stato chiesto di eseguire un doppio conteggio l’uno con capitalizzazione semplice e l’altro con capitalizzazione trimestrale.
 
In data 13.07.2017 CTU Dott. Dario Amadio ha depositato la relazione peritale definitiva (producibile in giudizio e svincolata da riservatezza – cfr allegato alla presente memoria) eseguendo 5 diversi conteggi: i) il primo con capitalizzazione trimestrale e tenendo conto dello ius variandi = Saldo MENO Euro 50.815,03 a fronte di un saldo indicato dalla banca di euro MENO 50.883,89 E DUNQUE CON UNA DIFFERENA DI Euro 68,86 a favore della Banca; ii) il secondo con capitalizzazione trimestrale senza tener conto dello ius variandi = Saldo MENO Euro 56.026,19 e pertanto con una differenza di Euro 5.142,30 a favore della Banca ; iii) il terzo con capitalizzazione semplice e tenendo conto dello ius variandi = Saldo MENO Euro 50.332,41 e dunque con una differenza di Euro 551,48 a favore del correntista ; iiii) il quarto con capitalizzazione semplice senza tener conto dello ius variandi = Saldo MENO Euro 54.667,00 e dunque con differenza di Euro 3783,11 a favore della Banca ; iiiii) il quinto con capitalizzazione semplice e tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per la sola parte di debito “entro fido” mentre per la parte “extra fido” sono stati applicati i tassi pattuiti = Saldo MENO Euro 49.102,67 con una differenza di Euro 1781,22 a favore del correntista..
 
Pertanto a fronte di un saldo ingiunto dalla Banca pari a MENO Euro 50.456,67 (saldo debitore del conto corrente n. (…)), i risultati della CTU confermano sostanzialmente la correttezza dell’operato dall’Istituto di credito in quanto 3 risultati su 5 sono addirittura peggiorativi per il correntista (il primo, il secondo ed il quarto), mentre il terzo è praticamente identico e solo la quinta ipotesi prevede una differenza di Euro 1.781,22 a favore del correntista, ma detta ultima ipotesi non prevede né la capitalizzazione trimestrale, né la validità dell’apertura di fido.
 
In ogni caso la stessa difesa delle opponenti non proponeva in sede di osservazioni alcuna critica all’elaborato peritale, ma richiedeva una informazione aggiuntiva e cioè “di precisare trimestre per trimestre quante volte sia stata applicava la CIV e con quale costo ed il CTU rispondeva quantificando in complessive Euro 1064,64 il costo complessivo della CIV trimestrale per gli anni dal 2011 al 2014.
 
Pertanto ritiene il Giudice che gli interessi applicati al rapporto siano stati correttamente applicati e pertanto sono perfettamente legittimi e leciti per essere stata la capitalizzazione trimestrale, si ribadisce, peraltro oggetto di espressa pattuizione con la previsione del regime di reciprocità nella capitalizzazione delle poste attive e passive, essendosi la banca adeguata al disposto di cui al secondo comma dell’art.120 T.U.B., come aggiunto dall’art. 25 1 comma del D.Lgs. del 4 agosto 1999, n. 342 e successiva Del.CICR 2000.
 
Peraltro le risultanze dell’estratto conto di conto corrente hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (cfr Cassazione n. 18578/2004; Cassazione n. 12169 del 15.09.2000; Cassazione n. 14849 del 16.11.2000; per il principio generale in tema di onere della prova per cui la parte ha l’onere di prendere posizione precisa sui fatti addotti dalla controparte, non potendosi limitare ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla seconda alla quantificazione del diritto, cfr. SU. Cassazione n. 761 del 23.01.2002; Cassazione n. 9285 del 2003).
 
Nei rapporti di conto corrente bancario l’estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell’art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti Cassazione Sez. 3 n. 18650 del 05.12.2003 anche alla luce delle suestese pronunce le eccezioni degli opponenti appaiono destituite di fondamento.
 
In sede di discussione ed esattamente alla udienza del 9.7.2018 la difesa delle opponenti richiamava l’attenzione del giudicante sulla nullità delle fideiussioni sottoscritte dalle opponenti ed in particolare alla luce del recentissimo provvedimento del Tribunale di Padova che conferma la nullità delle fideiussioni conformate sulla scorta del modello sottoscritto dalle parti oggi in causa e la difesa della creditrice opposta rilevava che la pretesa nullità riguardasse eventualmente la nullità parziale di alcune clausole ma non dell’intera fideiussione e comunque i garanti fideiussori dovrebbero dimostrare la condotta anticoncorrenziale della B.F. di concerto con altre Banche.
 
Alla successiva udienza, sempre in sede di repliche orali e dunque in sede di discussione, la difensa della parte opponente rilevava che sentenza della Cassazione n. 29810/17 abbia dichiarato la nullità parziale dei contratti di fideiussione contenenti le clausole incriminate e non la nullità della intera fideiussione ed in particolare “al di là della massima tratta da ilCaso.it depositata con le note autorizzate è sufficiente leggere per esteso la sentenza, il cui testo è stato versato in atti, per evincere con facilità che il ricorrente in Cassazione, il quale ha ottenuto ragione dalla Suprema Corte, aveva richiesto la nullità dell’intero negozio fideiussorio, come da punto 1.2 della parte in FATTO sentenza, e non delle singole clausole. La stessa sentenza in più passaggi fa riferimento alla totale nullità della fideiussione e non a quella parziale. In particolare gli Ermellini al punto 12.1 della parte in DIRITTO affermano tout court che la pronunzia di nullità della Corte di rinvio avrà ricadute sulle istanze risarcitorie ed in tutto il testo della sentenza non richiamano mai l’istituto della nullità parziale di clausole, ma si riferiscono alla nullità unitaria della fideiussione.
 
In merito alla intesa anti concorrenziale di cui alla L. n. 287 del 1990 è chiaro che il modello di fideiussione predisposto dall’ABI quale associazione delle banche italiane presuppone un accordo tra le stesse, come precisato dalla sentenza della Cassazione alla parte 1.4 del DIRITTO. Per la pertinenza di tutto quanto precede si rinvia anche alla sentenza del Tribunale di Salerno n.3016/18 rintracciabile sul portale Dejure della Giuffrè e depositata in copia di cortesia cartacea” : ritiene il Giudice che la pretesa nullità dei contratti di fideiussione sia stata per la prima volta ammannita dagli opponenti in sede di discussione orale e non nella opposizioni introduttiva il presente giudizio ed in ogni caso, a prescindere dalla intempestività della domanda, nel caso de quo i contratti di fideiussione venivano sottoscritti dalla S.S. che è anche legale rappresentante della società M. srl garantita e pertanto era perfettamente consapevole della situazione patrimoniale della debitrice principale e delle esposizioni debitorie della società e la sentenza della S.C. richiamata attiene al caso in cui i garanti fideiussori hanno ottenuto il risarcimento dei danni da parte della banca per avere pagato, quali garanti, somme richieste pure al debitore principale , che non si dovevano pagare, mentre nel caso de quo la società è risultata debitrice delle somme cos’ come correttamente richieste dalla Banca ed a titolo di restituzione di finanziamento all’epoca pure elargito e sulla base di contratti perfettavente validi ed efficaci ingiungeva il pagamento delle somme al debitore principale e a chi aveva rilasciato valida ed efficace garanzia fideiussoria.
 
Pertanto la opposizione è infondata anche secondo questa pretesa eccezione.
 
Si ritiene di poter compensare integralmente fra le parti le spese della procedura tenendo conto che i debitori opponenti abbiano comunque proseguito nella procedura di mediazione ove veniva dato incaricato al consulente tecnico di redazione dell’elaborato peritale e con accordo sulla producibilità in giudizio e sulla sua vincolatività, con ciò restringendo i debitori opponenti, pure soccombenti, i tempi processuali.

 
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
 
Respinge l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l’effetto conferma il decreto-ingiuntivo opposto emesso nei confronti della M. Srl , di S.S. e di F.M..
 
Spese interamente compensate fra le parti.
 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
 
Così deciso in Ascoli Piceno, il 18 ottobre 2018.
 
Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2018.

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