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19.12.2016 – Roma – Moriconi

RG n.11310-2013 sentenza n.23637-16 (e ordinanza) del 19.12.2016
dott.Massimo Moriconi
Nel contratto di assicurazione per i danni causati a terzi dall’esercizio della professione medico-sanitaria la clausola claims made è diretta a circoscrivere l’efficacia della garanzia in un determinato spazio temporale correlato, oltre che al periodo di vigenza del contratto, e talvolta anche prima, al momento della denuncia dell’evento dannoso da parte del danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione.
La clausola claims made può realizzare interessi delle parti, ed in particolare dell’assicurazione, meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento ai sensi dell’art. 1322 cc ed essere quindi considerata valida, a condizione che per come in concreto conformata, la garanzia dell’assicurato non sia eccessivamente limitata
Un valido statuto assicurativo che contemperi le diverse esigenze e gli opposti interessi di assicurazioni e medici deve contenere:
1. la previsione di un congruo periodo di copertura assicurativa (intesa come estensione della garanzia) antecedente all’inizio di vigenza del contratto (almeno di due/tre anni) ; e
2. la previsione di un congruo periodo (computabile in anni) successivo alla scadenza della copertura assicurativa, entro il quale la denuncia di sinistro possa pervenire senza con ciò elidere l’efficacia della garanzia.
Tali previsioni potranno essere variamente articolate e conformate in relazione alla durata del contratto, e quella sub n.1 potrà anche mancare, nel qual caso la seconda, che è comunque e sempre imprescindibile dovrà essere, correlativamente, grandemente aumentata.
La regolamentazione degli effetti della nullità della clausola sul contratto può essere affidata dal giudice alle parti in sede di mediazione, nella quale le stesse possono cercare un accordo transattivo o conciliativo, nel rispetto della previsione di cui all’art. 1972 cc
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RG 11310-13 + 62566-13 riunite
TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva :
Considerato che in relazione a quanto motivato nella sentenza emessa in data odierna nella causa fra l’Azienda Ospedaliera San G.A. e la C. di Assicurazione Coop. a r.l. le parti potranno utilmente esperire un procedimento di mediazione demandata al fine di pervenire ad un accordo transattivo o conciliativo;
specialmente se l’organismo di mediazione ed il mediatore saranno scelti in base ai criteri della competenza e della professionalità, necessari anche per la valorizzazione degli spunti di riflessioni offerti dalla sentenza alla quale afferisce la presente ordinanza.
Con alcune premesse.
In particolare e specificamente allorché l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l’ esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l’ha disposto.
Invero nel caso di specie si impone una considerazione di carattere generale.
Le compagnie di assicurazione, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del Giudicante, frequentemente non partecipano, pur se ritualmente convocate, al procedimento di mediazione.
Vale in proposito ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.
A fortiori allorché si tratta di mediazione demandata dal giudice nella quale l’obbligatorietà della partecipazione al procedimento deriva non già come nel caso di cui all’art. 5 co. 1 bis del decr. lgsl.28/10, da una valutazione generale ed astratta del legislatore, per materia, bensì da una valutazione specifica e concreta ad opera del giudice del contenuto del conflitto, della validità ed efficacia delle ragioni che ciascuna parte ha esposto a suo favore, e di conseguenza, della reale possibilità di mediabilità della lite.
Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine dilatorio di gg.15 decorrente come in dispositivo, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28.
Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente ; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 III°
All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc
P.Q.M.
• DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;
• INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
• INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; oltre che dall’art.96 III° cpc;
• FISSA il termine dilatorio di gg.15, decorrente dal 1.2.2017 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di mediazione;
• RINVIA all’udienza del 8 giugno 2017 h.10,30 per quanto di ragione.-
Roma lì 19.12.2016
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

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