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30.11.2017 – Roma – Moriconi

In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°
N. RG.101137-11
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
nella causa tra
avv. M.G.N.in proprio A.N. e R.N. rappresentati e difesi dall’avv. M.G.N. , nonché,
in corso di causa, l’ avv R.N.in proprio
attori
E
Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore (avv.A.C.)
E

spa A. in qualità di mandataria di spa A. Ato2 in persona del suo legale
rappresentante pro tempore (avv.R.B.)
terza chiamata da parte di Roma Capitale

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del
30.11.2017 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente
parte integrale del verbale di udienza, la seguente
S E N T E N Z A
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell’art.16-bis, comma 9-octies
(aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con
modalita’ telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Poiché già la novella di cui alla l.. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli
artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una
concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale
non sarebbe se si ritenesse che l’innovazione ultima sia puramente ripetitiva – mero
sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.
La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e
regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della
cause, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è
stile più stringente di previgente alla disposizione dell’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-
ter, d.l.83/2015.
*
-1- I fatti
Con atto di citazione regolarmente notificato al Comune di Roma gli attori in
epigrafe indicati lo evocavano in giudizio sulla base delle seguenti circostanze ed
argomentazioni:
 A. e M.G.N.sono proprietari, per successione dal padre A., come da
dichiarazioni di successione e testamento, dei garages posti al piano
seminterrato dell’edificio sito in Roma via Fabiano Landi n.151 Acilia come
NCEU Roma fg.1109 part.465 sub da 18 a 28
 R.N. è proprietario della quota al piano terra dell’edificio di via Francesco
Suriano n.15 in Roma Acilia posto a confine con il predetto edificio di via F.Landi
n.151 NCEU Roma fg.1109 part. 615 sub da 1 a 4
 gli immobili suddetti subivano ingenti danni a seguito dell’alluvione del
17.10.2008 – 13 novembre 2008;
 a seguito della quale gli immobili suddetti subivano danni generalizzati sia alle
strutture e sia al mobilio, suppellettili etc; che gli attori descrivevano
specificamente; il tutto come da relazione tecnica del geom. P.Z.
 le cause dei danni andavano imputate al Comune di Roma e derivavano dalla
insufficienza del sistema fognario (acque nere) nonché dalla sua errata o
insufficiente manutenzione nonché, quanto alle acque chiare, dalla parziale
occlusione dei sistemi di captazione delle acque, essendo il collettore fognario
comunale esistente insufficiente a regimentare le acque meteoriche
 i danni consistevano oltre che nell’ammaloramento del contenuto dell’interno
dei locali e nei danni alle strutture degli stessi, come da relazione Z.,
nell’impedimento all’utilizzo dei beni stessi (locazione dei garages da parte di
M.G.N.e A.N.), e nella diminuzione di valore degli appartamenti di cui i garages
erano pertinenze. Per R.N. le ridotte possibilità di locazione dell’appartamento.
Oltre ai danni non patrimoniali derivanti dai fatti suddetti (frustrazione e stress
causati dall’allagamento, danneggiamento e impossibilità di utilizzo dei propri beni
immobili)
Roma Capitale contestava ogni addebito, facendo riferimento al caso fortuito, tale
dovendosi ritenere la grande quantità di piogge abbattutasi sul territorio comunale
nel dicembre 2008 e comunque chiedendo di poter chiamare in causa spa A.
deputata alla gestione e manutenzione delle fognature.
Spa A.Ato 2 (come rappresentata) manifestava la sua estraneità ai fatti per cui è
causa.
Il Giudice disponeva consulenza tecnica diretta ad appurare le cause degli
allagamenti e le circostanze di luogo, tempo e modo in cui gli stessi si erano
verificati.
Ed all’esito del deposito della relazione peritale dei consulenti nominati (ing.Paolo
M. e ing.Pasquale R.) disponeva con ordinanza del 14.2.2016 un percorso di
mediazione demandata “guidata” , vale a dire con indicazioni motivazionali del
Giudice, utili spunti per meglio orientare e indirizzare la discussione fra le parti
con l’ausilio del mediatore, di seguito riportate:
La causa riguarda due edifici (degli attori) ubicati nella zona compresa fra Acilia
Est e la parte alta di Malafede, Casal Bernocchi e la ferrovia Roma-Lido.
In particolare la zona oggetto di indagine è caratterizzata da una sorta di
depressione alla base della quale c’è la piazza, nei pressi della quale insistono i
due immobili, con rotatoria dove convergono diverse strade (da Acilia, da
Malafede, da Casal Bernocchi e dalla via Ostiense)
Tutte le acque metoriche che cadono in questo bacino tendono a scendere
attraverso le suddette strade verso la piazzetta con la rotatoria.
Originariamente tutte le acque venivano raccolte nel Fosso di Ponte Ladrone che
nel tempo il Comune di Roma ha cercato di regimentare.
Si tratta di immobili, quelli degli attori, oggetto di allagamento in occasione di
forti precipitazioni, realizzati a suo tempo abusivamente dal loro dante causa,
in un’area territoriale del Comune di Roma oggetto dell’indagine peritale, in
relazione ai quali non sono state emessi provvedimenti demolitori o acquisitivi,
ma, a seguito delle domande di condono edilizio, regolarizzati, non
diversamente dalla maggior parte degli altri ivi esistenti. Ciò per dire che la
circostanza che l’immobile sia (ab origine) abusivo (e successivamente sanato)
non comporta che qualsiasi danno esso subisca debba rimanere privo di tutela
per tale “peccato originale”. Invero allorché, come in questo caso l’ente
territoriale, a maggior ragione se sulla base di leggi statati (in primo luogo la
47/1985), abbia ritenuto sanabili (e sanate) le violazioni edilizie, deve farsi
carico di tutti gli incombenti necessari al vivere civile, in particolare avuto
riguardo al sistema di smaltimento delle acque (chiare e nere). Naturalmente se
i danni lamentati fossero connessi alla particolare conformazione dell’immobile
realizzato senza concessione, ove pure conseguita la sanatoria, tale fatto non
potrebbe in tale contesto essere considerato irrilevante. Nel caso di specie però,
la consulenza, nella individuazione delle cause degli allagamenti, esclude
motivatamente tale ultima circostanza.
E’ altresì emerso che il Comune di Roma era ben consapevole di tale obbligo,
tanto da aver iniziato non solo la progettazione ma anche la realizzazione (poi
interrotta senza apparenti valide ragioni) di opere di aggiornamento,
ampliamento e adeguamento dei sistemi e delle apparecchiature di
regolamentazione e smaltimento dei flussi delle acque (chiare e nere) esistenti
alle cresciute necessità degli insediamenti.
L’eccezione ex adverso del caso fortuito deve d’altra parte fare i conti con la
circostanza che successivi e ben maggiori volumi di precipitazioni non hanno
reiterato il fenomeno allagamento, e ciò a dimostrazione della corretta
individuazione e descrizione da parte dei consulenti di specifiche e contingenti
ulteriori concause (oltre al sottodimensionamento dell’impianto), queste
attinenti alla manutenzione dell’impianto stesso (competenza A.).
Da sottolineare che alcuni limiti accertativi sono da connettere strettamente
alla mancata o insufficiente collaborazione degli enti convenuti alle ragionevoli
reiterate richieste di acquisizione di atti ed informazioni (in possesso degli enti
convenuti) da parte dei C.T.U.,che sono rimaste inascoltate, senza
giustificazione alcuna
Va ancora considerato che in mancanza di accordo, si dovrà valutare anche la
domanda d egli attori di esecuzione in danno (al fine di scongiurare danni futuri),
domanda che, in linea teorica e salvi gli approfondimenti di merito con possibile
supplemento di indagini peritali, non trattandosi di richiesta di provvedimento
che attinga e contrasti con atti amministrativi (per il che vige il divieto di cui alla
legge 2248/1865 allegato E), è perfettamente ammissibile.
Andrà in altre parole accertato se le carenze strutturali esistenti nel sistema
fognario per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche della zona
interessata dal bacino del Fosso di Ponte Ladrone siano in corso di soluzione.
Gli attori lamentano danni diretti ed immediati in ordine ai quali i consulenti del
Giudice hanno effettuato una riperimetrazione che conduce alla somma di
settantottomila circa. Le domande relative alla mancata locazione come pure
attinenti al diminuito valore degli immobili, andranno, in mancanza di accordo,
valutate e se del caso istruite, considerando che non risultano precedenti
locativi da parte degli attori e che, mancando documentati ed attuali intenti
alienativi, i danni non sono di carattere permanente .
anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di
mediazione nelle controversie civili e commerciali per l’attuazione dei
procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante “Attuazione dell’art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”
circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
La mediazione si arrestava alla fase introduttiva e non dava esito favorevole per la
mancata partecipazione di spa A. che nonostante la buona volontà degli attori
(che accettavano di buon grado di rinviare il primo incontro, deserto ed anche il
secondo al quale era presente solo Roma Capitale) , non presenziava a nessuno
dei tre incontri disposti dal mediatore, senza alcuna giustificazione.
Tale assenza determinava il fallimento della mediazione, che non poteva procedere
utilmente senza una delle parti coinvolte nella causa e nella vicenda.
Dalle approfondite ed accurate indagini espletate dai C.T.U. nominati dal Giudice e
dai condivisibili risultati degli accertamenti, motivati in modo egregio, ed esenti da
errori o vizi tecnico-logico-giuridico, in assenza di valide confutazioni (i C.T.U.
rispondevano alle osservazioni critiche dei CTP in modo completo esauriente e
convincente) è emersa senza ombra di dubbio la piena responsabilità di Roma
Capitale mentre non sono risultate condotte colpose di spa A. (e per essa di spa A.
Ato 2)
-2- Gli accertamenti ed i risultati delle indagini dei consulenti del Giudice
E’ stato accertato che gli allagamenti si sono verificati il 17.10.2008 (come
lamentato dagli attori) ed il 13.11.2008 (come riportato dall’avviso del Comune di
Roma)
E’ stato accertato che l’allagamento dei due edifici si è verificato per l’entrata
dell’acqua da via Francesco Suriano (cfr. pag.64 relazione CTU)
Perché l’allagamento, e da dove è entrata l’acqua ?
E’ necessario ripercorrere gli accertamenti effettuati dai consulenti del Giudice.
Quanto alle competenze di Roma Capitale e di spa A. Ato 2
Per stabilire le competenze dei collettori che raccolgono e smaltiscono le
acque nere e le acque meteoriche abbiamo consultato sia il Dipartimento
SIMU, sia l’A. ATO 2 Spa, chiedendo esplicitamente ai tecnici incontrati di chi
fossero le varie competenze e con quale atto amministrativo queste
competenze fossero state affidate.
In base alla convenzione stipulata tra i l Comune di Roma e l’A. ATO 2 Spa
(copia nel fascicolo di Roma Capitale), quest’ultima è responsabile del
funzionamento, della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le reti di
smaltimento e di trattamento delle acque nere. Quindi anche di tutti gli
impianti di trattamento (depuratori) e di sollevamento che permettono di
spingere le acque reflue verso i depuratori.
Il Comune di Roma, ora Roma Capitale, è responsabile di tutta la rete di
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di alcuni tratti della rete delle
acque miste, cioè la rete che raccoglie e trasporta le acque nere e le acque
meteoriche.
Per quanto riguarda queste ultime occorre fare una precisione.
Le fognature che sono specificatamente progettate e costruite per la raccolta
delle acque nere è di competenza dell’A.ATO 2 Spa, ma le fognature che
ricevono l’eccedenza delle fogne per le acque nere in presenza di precipitazioni
piovose particolari sono gestite dal Comune di Roma.
Nel nostro caso, tutta la fognatura del Fosso di Ponte Ladrone, prima intubato
nello scatolare in cemento armato e poi convogliato nell’ovoide che arriva fino
al DN 2600, compreso quest’ultimo, e fino al Fosso del Fontanile, sono di
competenza del Comune di Roma.
In presenza di forti piogge, poiché le fogne delle acque nere vanno in
pressione, l’eccedenza viene fatta sfiorare e convogliata nella fognatura di
competenza comunale.
Via Francesco Suriano
Per la posizione altimetrica e per la conformazione della strada Via Francesco
Suriano, che proprio davanti al civico n. 15 presenta la massima concavità o
depressione, l’allagamento si è localizzato in questa zona, molto più bassa
rispetto a Via Fabiano Landi.
Su Via Fabiano Landi c’è stato lo scorrimento delle acque meteoriche dovuto
alla pendenza di tale strada verso la piazzetta. La velocità con cui le acque
hanno ruscellato e il dislivello esistente tra la strada e la soglia del cancello
carrabile al civico n. 159 non hanno permesso l’ingresso diretto dell’acqua
nella rampa carrabile. Al massimo può essere entrata l’acqua sollevata dalle
ruote delle auto che passavano lì di fronte, quindi in quantità minima rispetto
a quella effettivamente I entrata.
Invece Via Francesco Sudano, oltre alle acque meteoriche raccolte lungo il suo
sviluppo, è stata invasa dalle acque superficiali che sono giunte nella piazzetta
con la rotatoria provenienti da Via Domenico Venturini, da Via di Ponte
Ladrone e da Via Fabiano Landi. C’è da ricordare che in quel periodo ancora
non erano state realizzate le due griglie di intercettazione trasversali su Via
Fabiano Landi, per cui le acque arrivavano in velocità fino alla piazzetta con la
rotatoria entrando così anche Via Francesco Suriano.
Il punto in cui Via Francesco Suriano si innesta nella piazzetta è a quota 9,82 m
mentre tutti gli altri punti delle tre strade suddette e della stessa piazzetta
sono a quote maggiori. In particolare, Via D. Venturini e Via di Ponte Ladrone
hanno pendenze piuttosto elevate per cui le acque meteoriche arrivano alla
base della piazzetta con una certa velocità, quindi con una notevole energia,
che le spinge fino all’inizio di Via Francesco Suriano.
Dal punto d’innesto sulla piazzetta le acque meteoriche scendono lungo la
strada Via Francesco Suriano fino a raggiungere il centro della concavità dove
è presente un pozzetto con griglia di raccolta all’interno del quale arriva una
tubazione DN 400 da Via F. Landi e due tubazioni DN 300 delle altre griglie su
Via F. Suriano, e dal quale parte una tubazione DN 500 in direzione della
ferrovia che si dovrebbe innestare nell’altra tubazione DN 800 con la quale è
stato intubato il vecchio fosso di Acilia Est. Questa tubazione, come tutte le
altre presenti sotto la piazzetta, confluisce nell’ovoide 2,50 x 3,125 m che poi si
va ad innestare nel collettore in vetroresina DN 2600, che a sua volta scarica
nel Fosso del Fontanile.
Il collettore ovoide in quella zona ha la pendenza molto bassa del 138%, cioè in
10 metri si abbassa di 3,8 cm, per cui, come ha affermato l’ing S. nella sua
relazione di variante del 1997, in presenza di forti precipitazioni piovose, la
portata diventa notevole e nell’ordine di circa 23-24 mc/sec (ndr: in un
secondo passano 23.000-24.000 litri di acqua) provocando l’intasamento della
sezione e quindi l’entrata in pressione. Questo determina il rigurgito
nell’ovoide con la conseguente fuori uscita dell’acqua dai pozzetti di raccolta
più bassi. Il pozzetto di raccolta più basso è quello che si trova al centro della
concavità di Via Francesco Suriano, e da questo esce l’acqua della fognatura.
La conclusione logica, ineccepibile dal punto di vista tecnico, alla quale pervenivano i
CTU era la seguente:
… l’allagamento di tale strada è stato causato da due fattori concomitanti: il
primo costituito dal rigurgito dell’ovoide che passa sotto la piazzetta, sotto
alcuni edifici, sotto la ferrovia e sotto la Via Ostiense, ed è quello
predominante, il secondo è costituito dall’acqua che scende su Via F. Suriano
dalla piazzetta con la rotatoria; quest’ultimo apporto, sebbene di entità non
trascurabile, è comunque minore di quello proveniente dal rigurgito
dell’ovoide altamente in pressione.
E’ quindi ovvio che quando l’acqua è cominciata a salire su Via F. Suriano ha
invaso tutti i lotti circostanti e tra questi il terreno del Sig. R. N. al civico n. 15,
dove ha invaso i locali interrati e seminterrati fino a raggiungere lo stesso
livello massimo presente sulla strada.
Di particolare interesse l’accertamento che il Fosso del Fontanile attualmente è nelle competenze ufficiali ancora di Roma Capitale, e quindi anche tutti i manufatti di scarico in tale fosso sono nelle
competenze di Roma Capitale
Ed inoltre che nei due giorni 17 ottobre 2008 e 13 novembre 2008 in cui si sono verificati gli
allagamenti non risulta che ci siano state anomalie nell’impianto di
sollevamento di Ponte Ladrone. E’ quindi da escludere qualsiasi
coinvolgimento da parte dell’A. ATO 2 Spa nella partecipazione alle cause o
concause che hanno determinato i due eventi dannosi.
Ritenevano però i CTU che queste due spiegazioni andassero ulteriormente
approfondite ed integrate con una terza spiegazione, sia pure a livello di ipotesi (pag.
68-70):
Infatti, se fossero state solo queste due le cause dell’allagamento di Via
Francesco Suriano, il fenomeno si sarebbe dovuto regolarmente ripresentare
ogni volta che sulla zona cadevano quantità di acqua uguali o superiori a
quelle cadute nei giorni 17 ottobre 2008 e 13 novembre 2008
In questi due giorni su Acilia sono rispettivamente caduti 86,4 mm e 103,8 mm
di pioggia, mentre il 20 ottobre 2011 e i l 31 gennaio 2014 sono caduti
rispettivamente ben 159,2 mm e 139 mm (all. 56).
Ebbene, in questi ultimi due eventi, di natura davvero eccezionale, non si sono
verificati allagamenti su Via F. Suriano e sui lotti limitrofi,così rilevanti come
nei due giorni lamentati dagli attori.
Evidentemente, insieme alle due cause sopra esposte, che sicuramente hanno
contribuito al verificarsi dell’allagamento, in quei due giorni è accaduto
qualche altro evento, del tutto particolare, che ha determinato gli
allagamenti.
L’ipotesi è che all’interno del vascone o in prossimità dello sbocco nel Fosso
del Fontanile si è formato un intasamento dovuto a materiali vari trasportati
dalle acque meteoriche. Questa sorta di tappo ha messo in pressione tutta la
fognatura costituita dal vascone, dalla tubazione in vetroresina DN 2600, dal
vascone in cui confluisce l’ovoide e dall’ovoide stesso provocando il rigurgito e
la fuoriuscita dell’acqua attraverso i tombini più bassi della zona, come
appunto sono quelli di Via Francesco Suriano.
Questa grandissima massa d’acqua, che è bene ricordare esercita una spinta
di 1.000 kg per ogni metro di dislivello, ad un certo punto ha esercitato una
pressione tale da “sfondare” il tappo, determinando così l’improvviso e rapido
svuotamento di tutta la fognatura e i l successivo abbassamento del livello su
Via Francesco Suriano
Inoltre i CTU accertavano che
nel 1992 il Comune di Roma ha approvato un progetto per la sistemazione del
Fosso di Ponte Ladrone, le cui opere sono state appaltate ed iniziate nel 1996.
Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di intervenire sul collettore
ovoidale presente sotto la piazzetta con la rotatoria per alleggerirne la portata
durante i fenomeni meteorologici.
L’ing. Stefano S. del Comune di Roma, che aveva redatto il progetto del 1992,
ha redatto la variante suppletiva con il progetto che prevedeva la riduzione
della portata nell’ovoide da 23 mc/sec a circa 18 mc/sec mediante la
realizzazione di una serie di collettori aggiuntivi che facevano sempre capo alla
camera nella quale confluisce l’ovoide e dalla quale inizia il collettore in
vetroresina DN 2600.
Il progetto di variante dell’Ing. S. prevedeva l’alleggerimento dell’ovoide
mediante l’eliminazione dell’apporto delle acque delle fogne di Via Domenico
Venturini, di Via di Ponte Ladrone, di Via Fabiano Landi e di Via Francesco
Suriano, che venivano intercettate con un nuovo collettore DN 2000,
indipendente dall’ovoide, che attraversava la ferrovia Roma-Lido, la Via
Ostiense e andava a scaricare nella stessa camera interrata dove arrivava
l’ovoide e dalla quale partiva i l DN 2600 per il Fosso del Fontanile.
In questo modo il rischio di allagamento della zona bassa di Ponte Ladrone e
delle strade limitrofe sarebbe notevolmente diminuito
Da quanto sopra (ed ulteriormente infra) emerge con tutta evidenza la grave
responsabilità del Comune di Roma che pur avendo piena conoscenza delle criticità
dell’impianto di smaltimento, ometteva di dare seguito alle opere necessarie ad un
suo adeguamento..
Continuano infatti i CTU, sottolineando come
ASSume una maggiore rilevanza l’intervento proposto nei pressi di quella che
viene definita Piazza Landi, cioè la piazzetta con la rotatoria, e al collettore in
vetroresina DN 2600, situato tra Via Ostiense e Via Mare che poi ha esito nel
Fosso del Fontanile.
Infatti è proprio in questa zona che il progettista ing S. localizza le situazioni
più critiche: (ing.S. del Comune di Roma) …”in realtà si ha notizia che durante gli eventi
meteorici, anche non eccessivamente gravosi, in corrispondenza della piazza in
argomento si verificano allagamenti e rigurgiti delle fogne; alla luce di quanto
espresso in precedenza ciò può essere imputato alla insufficienza dell’ovoide a
cui affluiscono portate ben superiori a quelle interessanti lo scatolare, ovvero
per un non corretto raccordo tra le diverse strutture..
Purtroppo – rammentano i CTU – questo intervento di alleggerimento della
portata nell’ovoide non è stato mai eseguito. Per quello che è stato possibile
apprendere, il tracciato previsto per il nuovo DN 2000, che avrebbe ridotto la
portata, ha subito l’interferenza dei pali di fondazione dell’impianto di
sollevamento di Ponte Ladrone, per cui si sarebbe dovuto individuare un nuovo
tracciato sotto la ferrovia Roma-Lido, con le stesse funzioni.
E’ di tutta evidenza la gravità dell’inerzia del Comune di Roma che ometteva di
dare seguito e di realizzare le suddette necessarie opere di adeguamento (come
pure aveva rappresentato l’ing. S. del Comune stesso)
Pertanto, allo stato attuale c’è da evidenziare la carenza strutturale
dell’ovoide e il mancato aggiornamento della fognatura alle portate
aumentate a causa dell’aumento dell’area del bacino idrografico del Fosso di
Ponte Ladrone e dell’aumento degli apporti per la mutata realtà dei luoghi
(PdZ CIO, collettore di Via di Acilia, nuova urbanizzazione della zona).
Inoltre è stata rilavata una scarsa manutenzione di tutta la fognatura che va
dall’ovoide fino all’allaccio nel Fosso del Fontanile.
Questa complessa rete di fognature e di impianti di sollevamento è
essenzialmente dovuta al mancato allaccio all’impianto di depurazione di Tor
di Valle cui doveva fare capo tutto i l sistema idrografico e fognario della parte
Nord ed Ovest di Acilia.
L’eccezione che gli immobili degli attor i, originariamente realizzati abusivamente,
avrebbero per tale loro condizione, contribuito al danno, è priva di fondamento,
come già ampiamente spiegato nelle indicazioni motivazionali dell’ordinanza del
14.2.2016 di invio in mediazione
Secondo quanto accertato dai CTU infatti
l’edificio su Via Fabiano Landi n. 151-159, di proprietà dei due fratelli M.G. e
A.N., è allacciato alla fognatura delle acque nere presente su Via Fabiano
Landi, come risulta dall’autorizzazione all’allaccio rilasciata i l 09 novembre
1977, mentre l’edificio su Via Francesco Suriano n. 15, di proprietà del Sig. R.N.
è allacciato alla fognatura comunale delle acque nere presente su Via
Francesco Suriano, come risulta dall’autorizzazione all’allaccio rilasciata i l 01
giugno 1977
In definitiva è palese ed incontrovertibile, alla stregua degli ordinari criteri di prova
(in particolare la sussistenza del nesso causale ex art. 41 cp fra le condotte
omissive del Comune e gli eventi dannosi è stata accertata con ragionevole
certezza) la responsabilità del Comune di Roma sia e principalmente per la mancata
messa in opera di quanto necessario per adeguare il sistema di smaltimento delle
acque di sua stretta competenza (e non dell’A.) e sia per la relativa mancata o
insufficiente manutenzione.
I fenomeni di allagamento in presenza di forti piogge si manifestavano già da
oltre venti anni e da allora, a parte alcuni interventi per alleggerire la velocità
dell’acqua che scendeva da Via Fabiano Landi (n. 2 griglie trasversali alla
strada), non sono stati realizzati interventi significativi, per cui è stato
accertato, anche dal Comune di Roma stesso, che nelle zona interessata gli
impianti per lo smaltimento delle acque chiare sono insufficienti nei momenti
di massima pioggia. In altre parole si può dire, e confermare, che le strutture
degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque bianche sono insufficienti.
Come dire che le cause dell’allagamento non sono interne ai due edifici, ma di origine esterna, e principalmente dovute a carenze strutturali esistenti nel sistema fognario per la raccolta e lo
smaltimento delle acque meteoriche della zona interessata dal bacino del
Fosso di Ponte Ladrone ed a fattori di scarsa manutenzione della fognatura
con esito nel Fosso del Fontanile
-3- L’inesistenza della causa di giustificazione invocata dal Comune di Roma
quale caso fortuito
Si tratta di eccezione del tutto priva di fondamento, in fatto ed in diritto.
Le precipitazioni del caso di specie sono state molto forti ma non eccezionali ed
imprevedibili, come è stato accertato dalle serie storiche analizzate dai
consulenti del Giudice.
In particolare, inoltre, non si possono non condividere i rigorosi principi che sono
stati enunciati dalla S.C. (sez.VI° 28.7.2017 n.188656 ordinanza) in tema di
allagamenti nei tempi attuali.
Poichè ex art. 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade)
sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e
servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; e considerato
che a loro carico (così come dei relativi concessionari) è senz’altro
configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall’art. 2051
c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva
dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr.
Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass.,
13/1/2003, n. 298), va sottolineato che giusto, principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità in caso di sinistro dei danni conseguenti ad
omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale
essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art.
2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando
la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio
sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa
in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è
tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la
prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del
caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e
del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche
con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sè indice della
sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal
modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente
evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art.
2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c., integra invero un’ipotesi di responsabilità
caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo
al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria
del fortuito – c.d. responsabilità aggravata- (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016,
n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con
la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza,
controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure
idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo
adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso
concreto) nonchè in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a
dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile
con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla
natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso
concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso
gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso – come detto –
art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem leadere (v. Cass.,
20/2/2006, n. 3651).
Siffatta inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione
sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e
aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del
fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244;
Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).
Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di
condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1,
dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro
configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., del
custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass.,
20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal
custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere
tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della
strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione
dello stato della cosa.
Solamente in quest’ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in
particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente
proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di
controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente
ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo
determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n.
8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass.,
6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni
atmosferiche, si è da questa Corte invero esclusa l’ipotesi del caso fortuito
o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria
responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare
forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da
uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine
nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento, e
in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass.,
17/12/2014, n. 26545).
Nel sottolinearsi come “ogni riflessione, declinata in termini di attualità,
sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere
alluvionale” imponga “oggi, in considerazione dei noti dissesti
idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento
improntati ad un maggior rigore, poichè è chiaro che non si possono più
considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che
stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che
imprevedibili” (in tali termini v. Cass., 24/3/2016, n. 5877), si è da questa
Corte al riguardo precisato che l’eccezionalità e imprevedibilità delle
precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza
maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno
verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente
sufficiente a determinare l’evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass.,
9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267;
nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa
manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento
delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).
Ne consegue che anche sotto tale punto di vista (responsabilità in qualità di
custode, ex art. 2051 cc, principio di vicinanza della prova) il Comune di Roma è
soccombente non avendo dato (e peraltro risultando positivamente il contrario) la
dimostrazione di aver fatto ciò che era doveroso ed esigibile che facesse per evitare
che si verificassero gli eventi (allagamenti) ed i danni di cui trattasi
-4- La sindacabilità della condotta della P.A. (Comune di Roma)
Come esplicitato nella ordinanza del 14.2.2016 è perfettamente ammissibile la
censura alla condotta del Comune e la relativa condanna ai danni.
E ciò in quanto nella presente fattispecie il Giudice, con le sue pronunce non
impinge (con revoca, annullamenti et similia) ad atti amministrativi della P.A. 1 bensì
accerta condotte materiali (in particolare, omissioni) della stessa, di particolare
1 attività non consentita all’A.G.O. dall’art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E
efficacia e propulsione nel determinismo degli allagamenti e dei danni di cui si
discute
E di più, trattandosi di tutelare esigenze primarie (come la vita, la salute, il
patrimonio fondamentale, cioé gli immobili di proprietà ed in particolare
l’abitazione..) dei cittadini, il Giudice ben può non solo accertare le condotte
colpevoli del Comune e provvedere al ristoro dei danni, ma altresì può condannare
la P.A. in questo caso il Comune di Roma ad un facere specifico diretto a prevenire
ulteriori e più gravi danni (cfr. Cassazione civile, sez. un., 17/11/1984, n. 5834 con
riguardo ad azioni od omissioni della p.a., che non configurino espressione di attività
amministrativa, ma meri comportamenti materiali in contrasto con i precetti posti
dalla prudenza o dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui, come nel caso di
omissione di doverose cautele nell’esecuzione o manutenzione di opera pubblica, il
giudice ordinario, munito di giurisdizione sulla domanda proposta dal privato per
tutelare i propri diritti dai danni che siano derivati o possano derivare da detti
comportamenti, può non soltanto accertare gli obblighi dell’amministrazione
medesima, ma anche pronunciare condanna di essa ad un “facere” specifico, senza
violazione del limite interno delle sue attribuzioni giurisdizionali fissato dall’art. 4
della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, ove detto “facere” non costituisca attività
provvedimentale o comunque riservata all’esclusivo apprezzamento delle
competenti autorità amministrative)
-5- I danni risarcibili
-5.1.- I danni patrimoniali
L’esatta ubicazione e la consistenza di danni ai locali di proprietà degli attori sono
stati dettagliatamente illustrati indicati e quantificati, con valutazioni immuni da
errori e del tutto condivisibili, dai C.T.U. alle pagine 90 e ss. della relazione ed
ammontano ad €.78.339,00 (danno emergente), somma alla quale va aggiunta
quella di €.34.000,00 (lucro cessante riferito ad un periodo reputato,
equitativamente, ragionevole affinché gli attori si organizzassero ed effettuassero i
lavori di ripristino, anche allo scopo di non aggravare il danno a carico del debitore.
Si reputa giusto fissare tale periodo in dodici mesi sufficienti a reperire la provvista
ed organizzare i lavori. Il danno va commisurato, secondo quanto condivisibilmente
stimato dagli ausiliari del Giudice, al virtuale reddito mensile di ciascuno degli
immobili oggetto dell’allagamento)
Roma Capitale va pertanto condannata al risarcimento dei danni in favore degli
attori liquidati nella complessiva somma di €.112.339,00 oltre agli interessi legali
dalla data della sentenza
-5.2.- I danni NON patrimoniali
I principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. l’11.11.2008 sono noti.
In particolare ed in estrema sintesi veniva affermato che il ristoro del danno
non patrimoniale, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente
configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento
qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi
interesse della persona tutelato dall’ordinamento, indipendentemente da una
sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere
espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona
che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; e)
quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della
persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo,
volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice …
Il contenuto del danno non patrimoniale presenta natura composita, articolandosi
in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno
morale (identificabile nel paterna d’animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima
dell’illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale
massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del
bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di
vita del soggetto danneggiato), dei quali – ove essi ricorrano cumulativamente –
(cfr. ex multis Cass. 6 luglio – 21 settembre 2017, n. 21939
Nel caso di specie, si ravvisa, solo relativamente a R.N. che è l’unico ad aver subito
danni a porzioni di fabbricato destinate ad appartamento-abitazione, la sussistenza del diritto al ristoro del danno non patrimoniale derivante dagli eventi per cui è
causa, atteso da una parte il riconoscimento espresso del valore della proprietà
immobiliare in particolare dell’abitazione da parte nella Costituzione Italiana (cfr.
artt. 42 co.secondo e 47 co. secondo), dall’altra l’innegabile sofferenza, stress,
preoccupazione e frustrazione nel dover sopportare una situazione di grave
danneggiamento ed inutilizzabilità del suo appartamento, derivati da un evento che
non può essere ricondo tto a semplice fatalità ma che non si sarebbe prodotto se il
Comune di Roma avesse tempestivamente adottato condotte diverse, come
ampiamente dimostrato supra
Il danno conseguenza in questione deve essere qualificato, come è di intuitiva
comprensione, pienamente tale, non potendo certamente essere considerato un
mero disagio, accettabile e sopportabile, senza diritto a ristoro di sorta, quale
accidente della convivenza civile nella società (secondo quanto insegnato dalla S.C.)
Nella quantificazione del risarcimento vanno considerate tutte le circostanze,
oggettive e soggettive, del caso, in particolare che non si tratta (non essendo stato
neppure allegato) dell’appartamento deputato a primaria abitazione dell’attore.
La somma che , a tale titolo, è equitativamente giusto liquidare a R.N. ammonta ad
€.10.000,00 all’attuale.
-6- Le misure di cautela che il Comune dovrà adottare per evitare futuri danni alle
persone ed al patrimonio (degli attori)
Sono quelle dettagliatamente descritte dai consulenti del giudice alle pagine 94-99.
Si tratta di due ordini di interventi:
a) quelli di carattere costruttivo, che consistono principalmente nell’alleggerimento
delle portate idriche all’interno del collettore delle acque bianche di sezione ovoidale
che inizia sotto la piazzola con la rotatoria e termina nella camera di collegamento
dove inizia il collettore in vetroresina DN 2600; e
b) quelli di carattere manutentivo in quanto l’intervento costruttivo non può da solo
garantire la massima riduzione del rischio di allagamenti nella zona a valle del Fosso
di Ponte Ladrone. Occorre infatti garantire che tutte le aste idriche che partecipano
allo smaltimento delle acque meteoriche siano sempre efficienti e pulite.
Roma Capitale va condannata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari,
preliminari ed attuativi, diretti ad adempiere all’obbligo di eseguire tali interventi, nel
termine stabilito in dispositivo.
-7- La mancata partecipazione di spa A. al procedimento di mediazione
Spa A., senza fornire alcuna giustificazione, non ha inteso partecipare, nonostante
al primo incontro , ne siano seguiti altri due proprio al fine di favorire la
partecipazione di tutte le parti all’incontro in mediazione, introdotta, su ordine del
Giudice, dagli attori
La mancata adesione di spa A. è particolarmente grave.
A) in linea generale, perché disattende, senza alcuna giustificazione, l’ordine,
legittimamente dato, del Giudice : che il mancato rispetto dell’ordine impartito dal
Giudice ai sensi dell’art. 5 co.II° della legge integri colpa grave – se non dolo- non è
seriamente contestabile, ampiamente motivato e confermato dalla
giurisprudenza che si richiama, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.118 att. cpc ,
in nota 2
B) In particolare, nel caso che ci occupa, perché se spa A. avesse partecipato alla
mediazione, il tentativo di accordo non sarebbe fallito di necessità, per sua colpa,
essendo venuta meno una delle parti della causa e della vicenda. Essendo stata acquisita la relazione dei consulenti del Giudice ed avendo a disposizione
l’ordinanza di invio in mediazione nella quale vi erano importanti spunti di
riflessione e discussione, le parti avrebbero potuto raggiungere, senza difficoltà, un
accordo utile per tutte e utile soprattutto per evitare di spingere il conflitto fino alle
estreme conseguenze, vale a dire della sentenza.
E’ ormai patrimonio comune dei più avvertiti operatori del diritto che solo il
competente e sperimentato utilizzo su larga scala degli strumenti A.D.R. (che nella
realtà si sostanziano nella mediazione obbligatoria e demandata e nella proposta
del giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc), potrà avviare a soluzione l’universalmente
noto endemico male della Giustizia civile italiana rappresentato dalla durata delle
cause.
Durata che oltre a penalizzare la parte più debole che resiste male alla lunga attesa
delle decisioni (a cui spesso seguono altrettante defaticanti esecuzioni, offre del
Paese un’immagine anche internazionale di arretratezza e di incapacità di affrontare
le sfide dei tempi, rappresentandolo in questo settore strategico in gran parte
rilegato in una sfera a se stante scollegata dalle tumultuose e rapide temperie della
vita e della società attuale; con effetti assai negativi che si ripercuotono in gangli
vitali quali lo sviluppo delle imprese e l’allogazione delle risorse da parte delle
aziende straniere.

Da ultimo, non è peregrino ritenere che finanche la qualità dei provvedimenti possa
alla lunga soffrire di tale situazione, pressati come sono, i Giudici, fra le necessità di
scrivere sentenze di qualità (il che richiede tempo, per la natura ontologicamente
laboriosa dello strumento “sentenza” e vista la gran mole di cause) e quella di far
presto (dovendo contrastare l’imponente marea di condanne per ritardi nelle
decisioni che il Ministero della Giustizia subisce)
Tutto questo per concludere che l’inottemperanza, ingiustificata, delle parti al
provvedimento del giudice ex art. 5 comma II° decr.lgsl.28/10, che richiede
l’effettiva partecipazione alla mediazione, costituisce sempre una grave
inadempienza, dalla quale ben può discendere, secondo le circostanze del caso,
l’applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell’art.96 cpc.
In questo caso preclusa solo dal dato testuale della norma 3 che riconnette la
sanzione alla soccombenza.
Invero, tale norma, nel 2009 (data di nascita del terzo comma dell’art.96 III° comma)
innovativa, appare oggi, da questo punto di vista, retrò essendo nel frattempo la
mentalità del legislatore evoluta in ragione della situazione e delle preoccupazioni
esposte poc’anzi.
Come dire che se il dato testuale della norma impedisce la condanna della spa A., in
quanto non soccombente, tuttavia il disvalore della sua condotta non partecipativa
e renitente ai tentativi di conciliazione è vieppiù avvertito.
Siccome nel corso del tempo, la partecipazione ai tentativi di conciliazione in vario
modo previsti dalla legge, è stata ed è sempre più considerata dal legislatore quale
necessaria testimonianza attiva di lealtà e comprensione delle legittime aspettative
della società ad una Giustizia che abbia tempi “umani” cioé corrispondenti al
normale scorrere della vita delle persone
Del che sono progressive e non isolate testimonianze, l’art. 8 del decr.lgsl.28/2010 4

l’art. 4 del d.l. 132/2014 (negoziazione assistita), e più di recente l’art. 8 della legge
Gelli 5
3 Art 96 comma terzo cpc
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può
altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata
Si è andato infatti via via radicando il giusto convincimento che la partecipazione al
procedimento conciliativo è un valore a sé stante, che prescindendo dal merito ed
quindi dalla ragione e dal torto, non può essere ignorata, senza conseguenze, sulla
base del convincimento (quand’anche successivamente avvalorato dalla decisione
del giudice) di non dover incorrere nella soccombenza.
Sicché, entrando nel particulare, la circostanza che spa A. risulti non soccombente in
questa causa, nella cultura che si è ormai affermata, è fattore non elidente la colpa
(grave) dell’ostruzionismo nei confronti delle virtuose pratiche conciliative
apprestate sempre più ubiquamente dall’Ordinamento.

-8- Le spese di causa – La violazione da parte di spa A. del disposto di cui all’art. 92
primo comma seconda parte cpc in relazione all’art. 88 primo comma cpc
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice
che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la
liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia
22.7.2012 n.140), nei rapporti fra gli attori e Roma Capitale, seguono la
soccombenza, e vengono liquidate e distratte come in dispositivo; devono essere
compensate quanto ai rapporti fra Roma Capitale e spa A..
Ed invero l’art. 92 cpc dispone che il giudice, nel pronunciare la condanna di cui
all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili,
che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra
parte
4 Art. 8 co. 4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei
casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per giudizio.
5 Art.8 co. 4 In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il
giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di
lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata
equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
Premesso che è di ovvia evidenza che la condanna della parte vittoriosa alle spese
contiene, come il più contiene il meno, la possibilità di compensazione, si reputa
giusto procedervi nei rapporti fra spa A. (che ha trasgredito, nel modo e per la
ragione supra esposta, al dovere di una leale condotta processuale ) ed il Comune di
Roma.
Ed invero ponendo in essere la segnalata condotta renitente, la spa A. ha annullato
quella elevata chanche di conciliazione della quale, come si è detto, vi erano
significativi presupposti, causando in tale modo la perdita della chanche stessa, con
i vantaggi anche per la controparte conseguenti, ed il prolungamento della
controversia con sicuro aggravamento delle spese a carico di Roma Capitale.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione
respinta, così provvede:

  1. DICHIARA la responsabilità di Roma Capitale per i danni causati agli attori;
  2. CONDANNA Roma Capitale al risarcimento dei danni in favore di
    a. M.G., A.N. e R.N. liquidati nella somma di €. 112.339,00 , nonché
    quanto a
    b. R.N. nella somma di €.10.000,00
    oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
  3. CONDANNA Roma Capitale a porre in essere, nel termine di sei mesi dalla
    notifica della sentenza, tutti gli adempimenti necessari, preliminari ed attuativi,
    diretti a realizzare quanto indicato alle pagine 94-99 della relazione dei CTU ing.
    P.M. e ing. P.R.;
  4. CONDANNA Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore al pagamento
    delle spese di causa in favore di M.G.N., avvocato antistatario, liquidandole in
    €.15.000,00, oltre IVA CAP e spese generali; spese di CTU a carico definitivo di
    Roma Capitale;
  5. COMPENSA le spese di causa fra Roma Capitale e spa A.;
  6. SENTENZA esecutiva
    Roma lì 30.11.2017 Il Giudice
    dott.cons.Massimo Moriconi

dott.Massimo Moriconi

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