REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore
dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione da:
M.X C.XXX, M.X R.XX e M.X S.XX, assistiti e difesi dall’ avvocato G., come da procura in atti; ATTORI
nei confronti di
M.XX M.XX, assistito e difeso dall’ avvocato R.XX S.XX, come da procura in atti; CONVENUTO
nonché di
M.XX B.XXX, nato a P.XX il 4 aprile 19–, residente in T d’I.XXX, via C.X n. 50; CONVENUTO CONTUMACE
e con l’intervento di
M.X M.X, assistita e difesa dall’ avvocato L.XXX N.XXX, come da procura in atti; TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: divisione ereditaria e nullità del testamento.
CONCLUSIONI: per gli attori: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente; per il convenuto M.XXX M.XX: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente; per la terza chiamata M.XXM.XXX: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori C.XXX M.XX, R.XX M.XX e S.XX M.X hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale i fratelli M.XX M.XXX e BXX M.XX, assumendo di avere acquistato iure hereditatis un immobile sito in P.X, via XXX e domandando dunque lo scioglimento della comunione e la divisione del patrimonio relitto. M.XXX M.XX, regolarmente costituitosi in giudizio, ha domandato, in via preliminare, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della sorella M.XX M.XX con instaurazione anche nei propri confronti della mediazione; nel merito, ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione e ha a sua volta richiesto, in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità del testamento olografo apparentemente redatto dalla madre C.XXXXXX B.XXXX il 17 marzo 2005, perché apocrifo.
Regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria ex art. 102 c.p.c., M. M.XX si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e domandando nel merito il rigetto delle domande formulate dagli attori e dal convenuto M.X M.XX. La causa si è svolta nella contumacia di B.XXX M.XXXX, non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato.
All’udienza del 20 ottobre 2019, il Giudice Istruttore ha assegnato all’ attrice il termine di quindici giorni per provvedere all’esperimento della mediazione nei confronti di tutte le parti in causa, trattandosi di una condizione di procedibilità dell’azione obbligatoriamente prevista dall’ art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Instaurato il procedimento di mediazione, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo di conciliazione (v. verbale 11.3.21), come risultante dal verbale di mediazione del 16 novembre 2020, domandando al Tribunale di decidere in conformità alle condizioni pattuite.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni concordemente formulate all’udienza del 30 settembre 2021, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che l’accordo di conciliazione raggiunto dai fratelli M.XX in sede di mediazione abbia determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 6 marzo 2020, n. 6442), senza che le condizioni pattuite possano dunque essere recepite con la presente decisione, ancorché sia stato così previsto nel predetto accordo, avendo potuto le parti richiedere, al più, la redazione del processo verbale di conciliazione (cfr. Trib. Bologna 7. marzo 2020). Del resto, se così non fosse, la ratio della mediazione, volta a realizzare la deflazione del contenzioso giudiziale civile, verrebbe frustrata.
L’istituto in oggetto consiste infatti in un’attività finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1, lett. A d.lgs. n. 28/2010), la quale, in caso di esito positivo, si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione. Peraltro, l’accordo di conciliazione – recita l’art. 12 del predetto testo normativo – quando sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, come espressamente indicato nell’ accordo raggiunto alla seduta del 16 novembre 2020 da tutte le parti in causa, compreso il convenuto contumace. Di conseguenza, la conciliazione, come espressamente definita dal legislatore all’ art. 1 lett. C del d.lsg. n. 28/2010, determinando la composizione bonaria della controversia, comporta il venir meno dell’originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, della necessità di una pronuncia del Giudice, tanto più che nel caso in esame le parti sono già dotate in forza del predetto accordo di un titolo esecutivo trascrivibile e che, secondo quanto dichiarato all’ udienza del 15 luglio 2021, l’accordo raggiunto è stato perfino eseguito. Data la cessata materia del contendere, le spese di lite andranno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. Il febbraio 2015, n. 2719). Atteso il raggiungimento del predetto accordo e la previsione pattuita dalle parti sul punto, il Tribunale ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio dell’11 novembre 2021.
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo