Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
Cerca
Close this search box.

16.01.2020 – Verona – Vaccari

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
VERBALE DELLA CAUSA N. 8144 DELL’ANNO 2019
FRA G P rappresentato e difeso dall’avv.—- e A. de G., rappresentato e difeso
dall’avv. —-
Oggi innanzi al giudice unico dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per la parte attrice l’avv. S W
e
Per parte convenuta: l’avv. E. S, già costituitasi telematicamente, che si riporta alle
eccezioni di carattere preliminare/pregiudiziale svolte in comparsa di costituzione
nonché alle deduzioni di merito svolte in tale atto; l’avv. Selmo contesta quanto
dedotto ed eccepito da controparte ed in particolare con riguardo alla richiesta di
riunione osserva atteso che l’altra causa a cui ha fatto riferimento controparte ha un
oggetto diverso dalla presente e riguarda un convenuto diverso da D G A e chiede la
concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. Sono presenti ai fini della
pratica forense: la. Dott.ssa E. A. L’eccezione, sollevata dal convenuto, di
improcedibilità della domanda, che, avuto riguardo all’entità della somma che ne è
oggetto sarebbe soggetta a negoziazione assistita, è infondata alla luce delle
considerazioni già svolte da questo giudice in altri provvedimenti di rigetto di analoga
eccezione. Occorre infatti prendere le mosse dalla recente sentenza n.457 del 14
giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue che, ribadendo i principii già affermati dalla
sentenza del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le
liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi
tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della
tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la Corte tale giudizio di
compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte
le seguenti condizioni: 1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti; 2) non
comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; 3)
sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione; 4) non generi costi,
ovvero generi costi non ingenti (evidenziazione dello scrivente), per le parti, a patto
però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta
procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei
casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone. Ciò detto, ad avviso di
questo giudice, la disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta la
penultima delle predette condizioni, poiché, non potendo prescindere dall’intervento di
un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di
determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. Sul punto è allora
opportuno innanzitutto evidenziare come la sentenza n.457/2017, nel ribadire la
necessità che qualsiasi forma di Adr obbligatoria determini costi non ingenti
(evidenziazione dello scrivente) per le parti, non abbia inteso considerare le specifiche
caratteristiche di ogni singolo istituto come disciplinato dalle leggi nazionali, lasciando
così intendere che siffatto presupposto è comune ad esse e imprescindibile. Né
potrebbe validamente obiettarsi, al fine di escludere la rilevanza del profilo in esame,
che i costi per l’assistenza difensiva possono essere recuperati dalla parte che, dopo
aver preso parte alla negoziazione, risulti vittoriosa nel successivo giudizio o, in
alternativa, in virtù di una transazione raggiunta con la controparte poiché tali esiti
sono incerti sia nell’a nell’an che nel quando, mentre ciò che la Corte di Giustizia, con
le indicazioni sopra riportate, ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che
partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o
meglio sia gravata dalla relativa obbligazione. Non è dubitabile poi che l’esborso al
quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si
considerano, in difetto della evidenza di un accordo sul punto, gli importi dei valori
medi di liquidazione fissati dal d.m. 37/2018. È appena il caso di precisare poi che tale
valutazione va effettuata ex ante, ossia con riguardo all’ipotesi in cui il procedimento
di negoziazione si svolga effettivamente, senza arrestarsi allo scambio invio
dell’invito/rifiuto dello stesso. Peraltro il suddetto regolamento non prevede nemmeno
un compenso ridotto per l’avvocato che assista la parte in quella fase iniziale della
procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicché per la relativa
quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di
liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa
consistenza. Ad un contenimento dei costi di assistenza difensiva non può poi giovare
il carattere ampiamente discrezionale dei parametri poiché esso, inevitabilmente,
determina soluzioni diversificate mentre per raggiungere quell’obiettivo sarebbe
necessaria la fissazione per via normativa di importi fissi inderogabili, ovvero una
sorta di calmiere, analogamente a quanto è stato previsto per le spese di mediazione.
Palese risulta infatti la differenza del suddetto regime con quello relativo alle modalità
di determinazione del compenso per i mediatori, atteso che il d.m. 180/2010 ha
stabilito marcate riduzioni di esso per i casi in cui la mediazione costituisca condizione
di procedibilità della domanda giudiziale (art. 16, comma 4, lettera d], del d.m. n.
180/2010) ed una indennità fissa, di importo esiguo, per l’ipotesi in cui il
procedimento si arresti al primo incontro. Tali scelte si giustificano proprio per
l’esigenza di contenere dei costi dell’Adr di cui si è detto e risultano quindi anche
pienamente compatibili con i principii comunitari. Pertanto la norma che viene qui in
rilievo (art. 3, comma 1. D.1. 132/2014), essendo fonte, sia pure indiretta, di costi
non contenuti per le parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tutti i profili fin qui evidenziati non
sono stati esaminati dalle decisioni della Corte Costituzionale che hanno dichiarato non
fondate alcune questioni di legittimità costituzionale della disciplina in tema di
negoziazione assistita e in ogni caso la norma del trattato Ue sopra citata è
sovraordinata rispetto a quelle costituzionali che possono venire in rilievo nel caso di
specie. Per contro emergendo profili di connessione oggettiva della presente causa
con l’altra indicata da parte convenuta il fascicolo va trasmesso al Presidente del
Tribunale per le valutazioni di sua competenza sulla istanza di riunione avanzata dalla
convenuta.
P.Q.M.
Rigetta l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di improcedibilità della domanda per
mancato esperimento della negoziazione assistita e dispone che il fascicolo sia
trasmesso al Presidente per le valutazioni di sua competenza sulla istanza di riunione
avanzata dalla convenuta.
Verona 16 gennaio 2020

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Contatti

Compila il form di seguito per richiedere maggiori informazioni:

    Seguici su:

    ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

    Privacy Policy