Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
Cerca
Close this search box.

25.12.2021 – Milano – Appiani

Commento:

Nel caso in esame la curatela del fallimento citava in giudizio l’Istituto di Credito per sentire dichiarare inefficaci i rimborsi delle rate del mutuo effettuati dalla società, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme.

Si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla controparte ed eccependo l’improcedibilità del giudizio per mancanza dell’esperimento del tentativo di mediazione In merito, il Giudice ha rilevato quanto segue:

il caso di specie riguarda un’azione revocatoria;

l’azione revocatoria non rientra nell’elenco delle materie obbligatorie ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010;

pertanto, la mediazione non è condizione di procedibilità per l’azione revocatoria;

non rileva che il credito fonte dell’obbligazione revocanda derivi da rapporto bancario;

Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’istanza di improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo di mediazione e deciso nel merito delle domande. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Paola Claris Appiani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3250/2020 promossa da:

FALL. F.XXXX S.R.L. ATTORE

contro

Banca — SpA ,  CONVENUTO

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in data 24.5.2021 e 20.5.2021.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La curatela del fallimento F.XXXX S.r.l. ha citato in giudizio Banca — S.p.a., al fine di sentire dichiarare inefficaci i rimborsi delle rate del mutuo effettuati dalla società, ai sensi degli art. 44, 55, 78, 67, comma 1, n. 2 e 67 comma 6, l. fall. chiedendo di conseguenza la restituzione della somma di € 12.108,14 e di € 49.128,51 ovvero quella minore accertata in corso di giudizio.

Si è costituita la banca eccependo l’improcedibilità del giudizio per mancanza dell’esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e, nel merito, chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie.

Le parti hanno depositato, come da loro richiesta, le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e le memorie conclusionali. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza esperimento di istruttoria alcuno.

Preliminarmente si rigetta l’istanza di improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo di mediazione.

La mediazione non è condizione di procedibilità per l’azione revocatoria, materia che non è elencata nel testo di legge, a nulla rilevando che il credito fonte dell’obbligazione revocanda derivi da rapporto bancario.

Tanto stabilito, nel merito, le domande del fallimento possono trovare solo parziale accoglimento.

In punto di fatto si evidenzia che tra la Banca e la società in bonis erano in essere i seguenti rapporti contrattuali: (conto corrente n. 1000/7428; – conto corrente n. 1000/7843; – mutuo di scopo (costruzione di impianto fotovoltaico) del 4.11.2010; – cessione del credito GSE del 24.1.2012.

In particolare, emerge che le parti, con l’indicato schema negoziale, avevano previsto il finanziamento dell’impresa, da parte dell’istituto bancario, per la costruzione di un impianto fotovoltaico, il cui rimborso avrebbe dovuto essere, esplicitamente, onorato attraverso la cessione del credito vantato dall’ impresa stessa nei confronti del GSE per il m diritto a percepire gli incentivi in relazione alla produzione di energia elettrica.

Secondo tale impostazione, la banca ha, quindi, addebitato le rate scadute di rimborso del mutuo direttamente sul conto corrente n. 10/–, su cui il GSE effettuava l’accredito per gli incentivi e contributi dovuti. “Il FALLIMENTO ha chiesto con il presente giudizio, la declaratoria di inefficacia di 4 addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente della società n. 7843, per il rimborso delle rate del mutuo, nell’ anno antecedente alla dichiarazione di fallimento (in data 1.2.2017, 2.5.2017, 2.11.2016 e 12.8.2016) ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. o in subordine, dei soli 2 effettuati nei sei mesi prima nonché del pagamento effettuato in data 1.8.2017, dopo la dichiarazione di fallimento avvenuta in data 31.7.2017, ai sensi degli artt. 44, 55 e 78 l. fall. Occorre preliminarmente fare chiarezza sulla normativa applicabile al caso di specie. In primo luogo, deve essere stabilita l’opponibilità della cessione del credito stipulata nel 2012 alla massa fallimentare. Sul punto si veda la copiosa ed univoca giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di opponibilità del contratto di cessione del credito futuro al fallimento.

Secondo Cass. 7/01/2012, n. 551, “la natura consensuale del contratto di cessione di credito – relativo a vendita di cosa futura, per la quale l’effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza – comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, neanche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è “opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’ effetto traslativo della cessione”.

Si veda altresì Cass. 28/02/2020, n. 5616 che ha ribadito il principio secondo cui “L’anteriorità alla dichiarazione di fallimento della sopravvenuta esistenza dei crediti – fatti oggetto di cessione in quanto all’ epoca futuri – è senz’altro condizione necessaria per il “consolidamento” del trasferimento a vantaggio del cessionario: perchè, altrimenti, i crediti e le relative loro utilità rimangono senz’ altro acquisiti alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 44, comma 1, posto che il previsto effetto traslativo non potrebbe comunque verificarsi prima dell’ effettivo sorgere del credito”.

Nel caso che ci occupa, da una parte, l’atto di cessione ha data certa anteriore all’ apertura della procedura concorsuale, dall’ altra, trattandosi di somme già accreditate sul conto dell’impresa da parte del GSE, non vi è dubbio che anche il credito sia sorto prima di tale evento.

Stabilita l’opponibilità della cessione alla massa dei creditori, occorre verificarne l’eventuale revocabilità o la revocabilità dei pagamenti effettuati in sua esecuzione.

Il FALLIMENTO chiede la revocatoria dei pagamenti delle rate del mutuo, in primo luogo, ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2 e in subordine ai sensi dell’art. 67 comma 2.

La domanda di revocatoria rinforzata deve essere rigettata. Il pagamento delle rate del finanziamento non è avvenuto attraverso la cessione del credito con funzione solutoria, posto che la cessione stipulata dalle parti sembra preferibilmente essere quadrata nello schema negoziale della cessione con funzione di garanzia. Si tratta infatti di atto: i) previsto nel contratto di mutuo, quale garanzia dell’adempimento della restituzione del capitale; ii) sottoscritto non appena ottenuto il diritto a pretendere gli incentivi da parte del GSE; iii) che le stesse parti qualificano

Pertanto, l’atto che potrebbe essere revocato in quanto anomalo non è l’esecuzione del pagamento in sé, bensì, al più, la previsione contrattuale della cessione del credito finalizzata all’ adempimento del debito. Appare quindi evidente l’equivoco in cui è incorso l’attore domandando l’inefficacia dei versamenti effettuati nell’ anno anteriore alla sentenza di fallimento, non ravvisando che fossero avvenuti quali effetto traslativo obbligatorio di un contratto opponibile alla massa, stipulato anni prima (il contratto di cessione del credito).

Lo schema negoziale assunto dalle parti deve essere unitariamente considerato (mutuo + cessione crediti GSE + accredito GSE + addebito per rimborso) e solo la pattuizione originaria (mutuo + cessione) può essere oggetto di revocatoria rinforzata, mentre i successivi pagamenti (accrediti e addebiti) integrano atti esecutivi di un accordo precedente e vincolante (sul punto, nei medesimi termini, Trib. Bergamo 10.7.2017 secondo cui: “è quindi il negozio ” a monte” che è, se mai, configurabile quale atto anomalo potenzialmente oggetto di revocatoria, non la canalizzazione in favore della banca che, unitamente al mandato all’ incasso in rem propriam, integra una mera conseguenza giuridica delle previsioni ” contrattuali già esistenti. Deve quindi essere esclusa la revocabilità dell’atto estintivo finale, mera conseguenza giuridica di un atto negoziale preesistente, dovendosi al L. v-contrario ritenere eventualmente revocabile quest’ ultimo”, nonché Corte d’Appello di Brescia, 15.5.2002).

In questi termini, è la cessione a monte che avrebbe potuto, in astratto, essere revocata quale atto anomalo, ma oltre al fatto dirimente che tale revocatoria non è oggetto di domanda, il contratto in esame è stato stipulato prima del periodo sospetto e , in verità, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza formatasi sul punto, pare anche dubbia la sua qualificazione come mezzo anomalo di pagamento. Ciò posto, il Tribunale ritiene che la domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla banca nel semestre antecedente al fallimento ai sensi dell’art. 67, comma 2, deve essere accolta.

Anzitutto, si deve liberare il campo da tutte le argomentazioni avanzate dalle parti in tema di rimesse in conto corrente. Posto che gli incentivi del GSE sono stati accreditati su un conto non movimentato e per questo in attivo, l’accredito non è una rimessa utilizzata per coprire la scopertura, bensì un versamento vincolato al pagamento del mutuo.

Tanto chiarito, non è invocabile l’esenzione da revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, l. fall. non è nemmeno applicabile la compensazione tra credito della banca, anteriormente maturato (i ratei pagati sono solo quelli scaduti), con il controcredito del cliente (le disponibilità esistenti nel conto corrente per effetto dell’accredito degli incentivi da parte

Stabilita la non applicabilità delle esenzioni legali alla revocatoria e non essendo contestato l’elemento oggettivo, resta da valutare la scientia decotionis in capo alla Banca. Il Tribunale ritiene che la curatela abbia fornito sufficiente prova del fatto che all’ epoca in cui sono stati posti in essere gli atti revocabili la Banca fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società sulla base dei seguenti indici: 1. la banca non ha rinnovato la linea di credito alla società; 2. anche prima del mancato rinnovo, il conto operativo era in perenne stato passivo; 3. evidenza di una perdita di esercizio annualmente in aumento fino a sorpassare i 2 milioni di euro nel 2016; 4. iscrizioni ipotecarie sugli immobili della società per oltre 4 milioni di euro; 5. delibera dei soci di rinuncia ai propri crediti nei confronti della società e di utilizzo della riserva di valutazione al fine di livellare le perdite.

In relazione, infine al rimborso della rata di mutuo avvenuto con addebito successivo alla dichiarazione di fallimento, occorre rilevare che siffatto pagamento deve ritenersi tout court inefficacie per effetto del concorso ai sensi dell’art. 51 e ss. L. Fall. e, pertanto, deve essere restituito alla procedura.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (domanda) e alla sua complessità, seguono la soccombenza per la metà, mentre per l’altra metà, stante solo il parziale accoglimento della domanda, devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento parziale delle domande dell’attore, dichiara: inefficace ai sensi dell’art. 51 l. fall. il pagamento di 12.108, 14, effettuato a favore di Banca S.p.a., in data 1.8.17; inefficaci ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall. i pagamenti di 12.250, 72 e di 12.099, 96 effettuati a favore di Banca S.p.a., mediante addebiti sul c/c n.  rispettivamente del 2.5.17 e del 1.2.17;

condanna per l’effetto Banca S.p.a. a restituire al Fallimento F.XXXX s.r.l., CD 350, 68 oltre interessi dalla domanda al l’importo complessivo di 12.108, 14 e di 24. saldo; condanna Banca S.p.a. a rimborsare al convenuto Fallimento F.XXXX S.r.l. le spese di lite nella misura di un mezzo, che si liquidano in tale proporzione in 3.627, 00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., compensando tra le parti la restante quota di un mezzo.

Milano, 25 dicembre 2021

Il Giudice Francesca Paola Claris Appiani

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Contatti

Compila il form di seguito per richiedere maggiori informazioni:

    Seguici su:

    ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

    Privacy Policy