TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 11 maggio 2017, n. 1626
N. 1626/2017 R.G.
Tribunale Ordinario di Verona
TERZA SEZIONE civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra K. S.N.C. DI Y. X. & C. con l’avv. DE ZORDI STEFANIA
Contro
UNICREDIT, SOCIETA’ PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.
con l’avv.D’ERCOLE STEFANO
A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza;
Rilevato che
La condizione di procedibilità non può ritenersi realizzata poiché al procedimento di
mediazione espletato ante causam, su iniziativa dell’attrice, la convenuta non ha
partecipato e l’attrice ha partecipato tramite soggetto non legittimato a rappresentarla;
va innanzitutto ribadito che, ad avviso di questo giudice, la parte può conferire procura
speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel
procedimento di mediazione;
non è infatti condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, invero prevalente, che, ai fini
dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1 bis, d.lgs.
28/2010, assume come indispensabile la partecipazione delle parti personalmente (assistite
dai difensori) e non solo quella dei loro difensori (sul punto in esame, ex multis, Trib.
Firenze 19.3.2014 est. Breggia; Trib. Pavia 9.3.2015 est Marzocchi; Trib. Vasto 9.3.2015
est. Pasquale; Trib. Roma sez. III 19.2.2015; Trib. Roma, 14.12.2015);
tale indirizzo infatti si fonda principalmente su un dato normativo letterale, ovvero i
riferimenti che l’art.8 comma 1, del d.lgs. 28/2010, nel descrivere le modalità di
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svolgimento della mediazione, fa alla parte e al difensore quali soggetti che vi partecipano;
in contrario deve però osservarsi che né questa norma, né altre del d.lgs. 28/2010,
prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve
riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter
essere lo sviluppo della procedura;
al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla
procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di
attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83
c.p.c;
è proprio per questa ragione peraltro che quella facoltà viene solitamente inserita nelle
procura alle liti;
la valorizzazione della peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo
informativo ma anche facilitativo della conciliazione (ulteriore argomento addotto a
sostegno della tesi qui criticata), poi non è da sola sufficiente a giustificare una deroga alla
norma di carattere generale sopra citata;
sono però le conseguenze alle quali conduce l’opinione in esame a palesarne più
chiaramente la fragilità;
essa infatti determina una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse alla
realizzazione della condizione di procedibilità (generalmente si tratta della parte che
intende agire in giudizio) e le sue controparti, perché sola la prima è esposta alla grave
sanzione processuale ipotizzata.
a ben vedere, l’orientamento qui divisato favorisce addirittura l’atteggiamento dilatorio
della parte convenuta poiché questa potrebbe continuare, per un periodo di tempo
indefinito, o non preventivamente definito, a farsi rappresentare in mediazione dal proprio
difensore, impedendo la realizzazione del presupposto processuale e con essa l’accesso alla
giustizia dell’attore;
proprio quest’ultima considerazione induce poi ad escludere che, anche a voler ritenere che
il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della parte al
procedimento di mediazione, l’inosservanza di tale prescrizione possa determinare
l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse l’attore a partecipare alla
mediazione tramite il suo difensore;
del resto tale conseguenza non solo non è stata contemplata dal d.lgs. 28/2010 ma, a ben
vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa;
il legislatore infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza
giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un comportamento
più grave di quello della parte che ci partecipa tramite il proprio difensore, la sanzione
della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di
desumere dal suo comportamento argomenti di prova;
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tale impostazione viene però stravolta se si ricollega alla condotta meno grave una
sanzione più severa della predetta quale l’improcedibilità della domanda.
Orbene, tutto ciò chiarito deve evidenziarsi come nel caso di specie l’attrice sia stata
rappresentata nel procedimento di mediazione non dal suo difensore ma da un avvocato da
questi delegato;
richiesta di documentare la procura in virtù del quale tale soggetto era intervenuto alla
procedura stragiudiziale l’attrice ha prodotto un mandato alle liti nel quale essa aveva
conferito al proprio difensore il potere di rappresentarla davanti al giudice nell’udienza di
cui all’art. 183 c.p.c. e di conciliare e transigere la controversia;
è evidente quindi come nessuno specifico potere di partecipare al procedimento di
mediazione essa avesse attribuito al proprio difensore e tantomeno quello di delegarlo a
terzi;
P.Q.M.
Assegna alle parti termine di quindi giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento per depositare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 16
novembre 2017 h.09.30.
Verona 11/05/2017
Il Giudice