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17.03.2022 – Palermo – Zagarella

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE
SECONDA CIVILE
Il Tribunale Ordinario in composizione monocratica, in persona del Giudice Fabrizio Zagarella, ha
pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 547 R.G. dell’anno 2021, riservata all’udienza del 13.12.2021, pendente tra
le parti:
Attore
contro Condominio
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese
condominiali.
Conclusioni delle parti: come in atti motivi della decisione.
Con atto di citazione notificata sotto le date 4-5.01.2021, la società attrice ha evocato in giudizio
dinanzi questo tribunale, invitandolo a comparire all’udienza del 20 aprile 2021, il Condominio di via
—–, costituito presso lo storico Palazzo, al fine di impugnare la delibera adottata il 14 ottobre 2020
dall’assemblea straordinaria dei condomini. Con l’atto introduttivo la società chiede la declaratoria
di nullità della precisata delibera assembleare per diversi motivi ivi articolati, ovvero di annullamento
per difetto della maggioranza dei condomini presenti e votanti a detta assemblea, nonché per un
presunto conflitto di interessi con due condomini, oltre ad aver chiesto, infine, il provvedimento di cui
all’art. 8, comma 4 bis del D.l.vo n.28/2010, e, preventivamente la sospensione della delibera in
parola.
Il Condominio, in persona di ———, costituitosi in giudizio il 2.04.2021, con la comparsa di risposta
contesta tutte le ragioni rappresentate ex adverso, chiedendo il rigetto delle domande attrici per
infondatezza. L’amministratore con detta difesa ha dichiarato di costituirsi ugualmente, senza avere
in precedenza potuto ottenere il mandato a partecipare al giudizio da parte dell’assemblea dei
condomini a causa della vigente, a quella data, divieto di convocazione delle assemblee
condominiali per l’emergenza pandemica da Covid19 del 2020. A tal proposito prometteva
l’Amministratore che avrebbe prodotto la delibera autorizzativa allorché sarebbe stato possibile
convocare l’assemblea successivamente per tale finalità.
Ritiene questo tribunale che, alla luce del superiore thema decidendum, l’unica domanda attrice
fondata in punto di fatto sia quella inerente gli effetti della mancata partecipazione del condominio
al procedimento di mediazione incardinato dalla società attrice, emergendo, invece come infondate
le altre implorative.
Purtuttavia tutte le domande vanno respinte poiché dirette contro il Condominio ancorché avrebbero
dovute essere rivolte contro l’amministratore in persona propria ovvero determinare altre scelte
giudiziarie in sede di volontaria giurisdizione.
Da subito va rilavato che l’impugnazione della delibera del 14.10.2020 è stata tempestivamente
avanzata mediante il deposito dell’istanza di mediazione conciliativa in data 11.11.2020 presso un
organismo di mediazione abilitato, istanza che ha sospeso il termine decadenziale di cui all’art.1137
c.c..
Si rileva poi che all’incontro di mediazione del 4 dicembre 2020 il Condominio non ha partecipato e
ciò, per scelte assunte personalmente dall’Amministratore, anziché per una determinazione dei
condomini.
Ne fanno fede di tale assunto il documento n. 7 della produzione documentale di parte attrice. Da
esso si evince che il condominio è stato invitato a partecipare all’incontro di mediazione da svolgersi
in modalità video-telematica su un applicativo di connessione digitale contemplato dalla normativa
che ha introdotto nel nostro sistema processuale gli strumenti digitali e telematici di connessione
tramite web.
L’art. 4, comma 2, del D.L.29.12.2009 n. 193 conv. con modd. dala L. 22.02.2010 n. 24, prescrive
che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica
si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del D.l.vo 7.03.2005 n. 82 e succ. modd.,
del DPR 11.02.2005 n. 68 e delle regole tecniche stabilite con i decreti di cui al comma 1° nei modi
e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del detto decreto
(27.02.2010).
L’art. 3, comma 1°, del D.l.vo 7.03.2005 n. 82 , prescrive che chiunque ha diritto di usare le soluzioni
e gli strumenti di cui al medesimo codice dell’amministrazione digitale nei rapporti con i soggetti di
cui all’art.2, co.2°, cioè le Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, i privati cittadini anche
associati e costituiti in persone giuridiche private e pubbliche.
A far data dall’11/12/2017 il Parlamento ha approvato e dato esecuzione ai decreti integrativi del
D.l.vo 26.08.2016 n. 179, cioè il codice dell’amministrazione digitale della p.a. entrato in vigore col
d.l.vo 82/2005 anzi richiamato.
Gli ultimi provvedimenti parlamentari anzi evocati hanno esteso il domicilio digitale ad ogni cittadino,
associazione o ente che, pertanto, hanno ad individuare il proprio domicilio digitale presso un
indirizzo di posta elettronica certificata o equivalente e presso il quale ricevere ogni comunicazione
avente valore legale della pubblica amministrazione ma altresì valido ai fini di ogni altra
comunicazione elettronica avente valore legale.
D’altra parte anche con riguardo al Condominio ed ai procedimenti ad esso inerenti lo steso comma
3° dell’art. 66 Dis. att. c.c. ha stabilito che l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione
dell’ordine del giorno delle indette assemblee condominiali, deve essere comunicato a mezzo posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani (rilevante è al proposito
la pronuncia di Cass. 29.12.20016 n. 27352 che afferma che il domicilio digitale del condominio
coincide con quello dell’amministratore – alla stregua dell’obbligo stabilito dal D.l. 29.11.2008 n. 185
conv.to nella L. 28.01.2009, art. 16, n. 2), il che conduce ad affermare che il condomino ebbe ad
inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata dello studio di consulenza condominiale
l’11.11.2020 (relativa ricevuta cartacea e invito a.r. del 12.11.2020.) fece quanto in suo legale diritto
per compulsare l’Amministratore del Condominio di via ——-, per partecipare all’incontro di
mediazione conciliativa e consentirgli di dar contezza al mandante Condominio della pendenza
dell’impugnazione della delibera in parola. La circostanza in parola appare dunque determinante ai
fini del decidere ma parte attrice avrebbe dovuto rivolgere le sue implorative e censure in sede di
volontaria giurisdizione ex art. 64 disp. att.. A tal proposito parte attrice deduce che l’Amministratore
del Condominio, oltre a non aver partecipato all’incontro di mediazione cui era stato debitamente
convocato nel rispetto delle regole tecniche (l’applicativo è contemplato dall’elenco degli strumenti
applicativi idonei e riconosciuti dal Ministero della Giustizia per una connessione digitale da remoto)
non ha neanche dato contezza ai condomini di via dello stesso invito a partecipare all’incontro di
mediazione.
Conseguentemente ritine l’attrice che l’amministratore, arrogandosi il diritto di non partecipare e di
non far partecipare il Condominio al procedimento di mediazione conciliativa proposto dalla società,
diritto che competeva, invece, all’assemblea dei condomini, non ha neppure eseguito il mandato
conferito dai condomini che avevano deciso di incaricare l’amministratore stesso di tentare un
approccio bonario e transattivo della vicenda. In realtà la produzione del verbale di assemblea del
14 ottobre non dà riscontro della volontà dell’Assemblea dei condomini di instaurare una trattativa
di bonario componimento. Tale assunto parte attrice elabora ex novo in comparsa conclusionale,
ma che, rectius, non riguarda l’assemblea e la delibera del 14.10.2020 bensì quella successiva del
15.02.2021, di guisa che non può ritenersi che la volontà compositiva (ammesso e non concesso
che l’Assemblea avrebbe in data successiva valuto transigere sul punto lamentato dalla perché non
v’è al riguardo nessuna prova che l’assemblea dei condomini fosse consentanea delle lamentele
dell’attrice società) dei condomini fosse reale anche con riguardo alla precedente delibera. L’unico
dato offerto alla valutazione di questo giudice è l’assenza di conoscenza da parte dei condomini
della mediazione instaurata ad otto.
E’ soltanto col punto 8 della comparsa conclusionale che parte attrice deduce una nuova circostanza
di fatto foriera di responsabilità in capo all’Amministratore (circostanza non dedotta in citazione)
laddove si legge: “Soltanto dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di citazione, l’amministratore
informava l’assemblea dell’impugnazione della delibera di approvazione dei lavo-ri di manutenzione
straordinaria e poneva all’o.d.g. dell’assemblea del 15/2/2021 la richiesta di essere autorizzato a
resistere nel presente giudizio con l’assistenza di un avvocato (doc. n. 11) (1). In tale assemblea,
tuttavia, i condòmini non accoglievano la proposta dell’amministratore di costituirsi in giudizio e,
viceversa, de[1]liberavano quanto segue: «L’Assemblea prende atto della citazione da parte della e
invita l’amministratore a prendere contatti informali per ottenere una bonaria composizione della
controversia».
Tale deduzione non può trovare valutazione di accoglimento da parte dell’odierno estensore di
questa pronuncia, trattandosi di circostanza nuova non dedotta prime cure e che, tuttavia, poteva,
tutt’al più essere oggetto di autonoma impugnazione ex art. 1137 della delibera del 15.02.2021.
Tuttavia, prescindendo nella vicenda di specie da tale ultimo aspetto sul quale questo giudice non
può portare la sua valutazione per il limite di cui all’art. 112 c.p.c. che lo limita alle domande formulate
solo con l’atto di citazione, il complessivo comportamento dell’amministratore può indurre il
giudicante a valutare in ordine alla sussistenza dei dedotti presupposti per l’adozione dei
provvedimenti di cui all’art. 8, comma 4 bis del D.L.vo 4.03.2010 n. 28. Il testo della norma in parola
evoca due problematiche che sono state dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità
analizzate e con esiti spesso difformi tra loro.
La prima di queste problematiche attiene alla novella introdotta dal D.l. n.69/2013 che ha ripristinato
le disposizioni travolte dalla pronuncia della Corte costituzionale del 6.12.2012 n. 272, disposizioni
che prevedevano l’irrogazione di sanzioni connesse al comportamento delle parti in mediazione (gli
artt. 8, 11 e 13 del citato D.L.vo n.28/2010). Al proposito si rammenta che la stessa recente
giurisprudenza di merito appare incline ad applicare le sanzioni previste da tali norme e quella di cui
all’art. 96 del codice di rito. Va rammentata (per tutte) l’ordinanza adottata dal Tribunale di Firenze
(18.03.2014) che ha posto a carico dei difensori l’obbligo di comunicare l’esito della mediazione con
nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni precedenti l’udienza fissata dal giudice.
Addirittura il giudice fiorentino prescrisse che detta nota dovesse contenere talune informazioni,
come quella che in merito a quanto stabilito dall’art. 8 comma 4 bis del citato d.l.vo, venisse avvisata
la parte contraddittrice in merito alla eventuale mancata partecipazione delle parti sostanziali senza
giustificato motivo, ed con riferimento a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, in merito alle ragioni di
natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l’avvio del procedimento di mediazione;
ovvero con riferimento al disposto di cui all’art. 13 del citato d.l.vo, ai fini del regolamento delle spese
processuali o in caso di rifiuto delle parti della eventuale proposta transattiva formulata dal mediatore
e con l’indicazione del suo contenuto.
Il Tribunale di Palermo (ord. 16.07.2014), invece ritiene non indispensabile la presenza personale
delle parti in considerazione del fatto che le stesse possano conferire una procura di carattere
sostanziale ad un altro soggetto, soggetto identificabile con la stessa persona del difensore –
approfondendo il nodo interpretativo posto dall’art. 5, comma 2 bis, del D.l.vo n.28/2010, fa espresso
riferimento all’asseverazione della condizione di procedibilità sin dal primo incontro dinanzi al
mediatore e di cui all’art. 8, comma 1°. In forza di tale interpretazione si deve affermare – questo
odierno estensore condivide pienamente tale impostazione per il rilievo dovuto alla previsione cost.le
di cui all’art. 111 Cost.- che la condizione di procedibilità si è correttamente formata già col primo
incontro di mediazione, tant’è che nel caso negativo dell’accordo ovvero dell’assenza di taluna delle
parti al primo tentativo, il mediatore non ha alcun potere di rinviare il procedimento di mediazione
fissando nuovi incontri salvo che entrambe/tutte le parti coinvolte glielo chiedano espressamente e
in sede giudiziaria chiedano ed ottengano dal giudice di differire il proseguo della causa per trattative
di bonario componimento. (Conf.: C.A. Milano 28.06.2017; C.Cass. n. 24629/2015, che affermano
che nella normativa di cui all’art.6, co.1°, del D.L.vo n.28 del 4.02.2010 come mod.to dalla L. n.98
del 9.08.2013, l’unico termine perentorio stabilito dalla legge si riferisce al termine di sospensione di
tre mesi del giudizio civile, sia esso obbligatorio ovvero demandato dal giudice).
Quid iuris ? allora se la parte sostanziale costituita da un Condominio ignori la pendenza sia del
procedimento di mediazione incardinato da un condòmino e la stessa pendenza del giudizio dinanzi
all’autorità giudiziaria, a fronte della sola costituzione in giudizio dell’Amministratore carente tuttavia
di specifico mandato? E mi sovviene anche il Qui pvodest (anziché cui prodest scelus, is fecit dalla
Medea di Seneca) di Gene Gnocchi (me lo si consentirà) tanto per rammentare che il celiare
oraziano (Sermones) sovente rivela la verità delle cose e fa comprendere a chi possa giovare il
delitto o l’illecito e, nel nostro caso, l’inerzia gestionale del condominio. Al proposito bisogna
esaminare anche l’aggiornamento del D.l.vo n.28/2010 introdotta dal D.l.vo 21.05.2018 n. 68 e dal
D.l. 24.04.2017 n. 50, conv.to nella L. 21.06.2017 n.96 e dal D.L.vo 6.08.2015 n. 130. Tale
aggiornamento si risolve nell’osservazione di una emergente responsabilità del solo amministratore
del Condominio che ha taciuto, pur dovendolo fare perché ope legis obbligato, le informazioni dovute
all’assemblea dei condomini con riferimento, come nel caso di specie, alla pendenza della vertenza
proposta con l’istanza di mediazione a lui comunicata e della causa di impugnativa della delibera
assembleare che atteneva ad attività che esorbitavano dalle attribuzioni dell’amministratore, (art.
1131 comma 3, c.c.).
Quelle assunte dall’assemblea il 14.10.2020 (informazioni ex comma 4 dell’art. 1136 c.c. ) sono
attività di straordinaria amministrazione (i lavori di restauro conservativo del Palazzo ——-, e tutto
ciò che comportava (progetto, appalto, incarichi professionali, nomina del direttore dei lavori,
responsabilità fiscali, amministrative e penali dell’amministratore e del Condominio quale datore di
lavoro a maestranze operaie, finanziamenti pubblici ed erogazione di contribuzione pubblica
inerente il centro storico cittadino) la cui mala gestione ed è suscettibile di censura nelle sede
opportune e di revoca dell’amministratore nonché del risarcimento del danno del medesimo ed in
favore del Condominio (art. 1131, comma 4, c.c.) (art. 64 R.D. n.318/1942). Qui non può dubitarsi
che l’amministratore del Condominio convenuto abbia eluso, – non sappiamo né vogliamo sapere se
premeditatamente o per scarsa diligenza – non ci compete indagare – senza fornire un legittimo
motivo discriminante, i suoi doveri di informazione dei condomini di via —–, doveri indicati in
precedenza perché le attività di cui l’attrice ha chiesto la verifica esorbitavano dai compiti
all’amministratore affidati dal legislatore dall’art. 1129 e 1130 c.c. . Ma tale circostanza, nous
malgrés, non può indurre il giudicante a irrogare una sanzione ex art. 8 D.lgs n.28/2010 contro il
Condominio che è stato deliberatamente tenuto all’oscuro dall’illecito comportamento
dell’Amministratore che, invece, deve risponderne in altra sede ed in persona propria. Questo
giudice non condivide, d’altra parte, la tesi del rilievo di nullità della delibera del 14.10.2020. Al
riguardo nulla rileva all’interno di tale delibera assunta dall’assemblea che possa coincidere con
quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai casi di nullità, peraltro
pedissequamente elencati dalla medesima attrice ma che qui sono del tutto assenti.
Del pari non emergono altre cause coincidenti con quelli che danno adito ad annullamento.
L’assemblea dei condomini è stata instaurata regolarmente nel rispetto delle norme di legge
sostanziali e delle maggioranze prescritte e presenti all’assemblea. Infine, non sussiste alcuna
possibile valutazione in ordine al presunto conflitto di interessi con quelli dei due condomini indicati
dall’attrice. Al riguardo è del tutto carente d’interesse potendo e dovendo, ove ne avessero rilevato
l’esigenza, impugnare siffatta delibera assembleare i predetti condomini e non l’attrice odierna che
ex art. 100 c.p.c. è del tutto carente d’interesse sul punto.
In conclusione, le domande attrici vanno rigettate per infondatezza e compensate integralmente fra
le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa.
Sentiti procuratori delle parti. Definitivamente pronunziando.
Rigetta le domande formulate dall’attrice contro il Condominio di via di Palermo, perché infondate in
fatto e in diritto.
Compensa fra le parti le spese di causa ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Palermo 17/03/2022
Il Giudice Fabrizio Zagarella

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