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23.12.2021 – Roma – Landi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
 

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente


SENTENZA
 

nella causa civile di primo grado 32369/2019 R.G.A.C. vertente TRA L.XXX B.XXXXX, ATTORE
Banca di C C —, in persona del legale rappresentante p.t., CONVENUTO-CONTUMACE
N.XXX B.XXXXXXXX I.XXXXXXXX s.r.l., tramite la mandataria B.XXXXXXXX s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’avv. F.XXXXXXX T.XXX, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione; INTERVENIENTE

OGGETTO: fideiussione-contratti bancari.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all’udienza in data 8 Settembre 2021, con la concessione dei termini di legge, di cui all’art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L.XXX B.XXXXX conveniva in giudizio la Banca , chiedendo: di accertare e di dichiarare “la nullità del contratto bancario in funzione della violazione delle disposizioni anti-usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., 117 TUB, nonché violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.”; di accertare e di dichiarare “la illegittimità/inesistenza del saldo finale di conto corrente indicato dall’Istituto di Credito”; di accertare e di dichiarare “la illegittimità/inesistenza del saldo finale di conto corrente indicato dall’ Istituto di Credito”, nonché di accertare e di dichiarare “l’insussistenza ovvero l’illegittimità e l’invalidità/nullità del contratto di mutuo, e della correlativa garanzia” prestata da esso attore per 120.000, 00, alla luce dei motivi indicati, con ogni e consequenziale provvedimento di legge.
La Banca non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all’udienza del 20.1.2021.
Interveniva in giudizio, quale cessionaria del credito, la B.XXX s.r.l., tramite la mandataria B.XXXXXXXX s.r.l., eccependo in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva del B.XXXXX e chiedendo, sempre in via pregiudiziale, la riunione del procedimento a quello R.G. n.57879/2018; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Nelle note scritte relative all’udienza del 16.6.2021 la parte intervenuta eccepiva l’improcedibilità del procedimento a seguito della mancata tempestiva attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ad opera della parte attrice a seguito dell’assegnazione del Termine di 15 giorni per l’avvio della procedura medesima. Va osservato al riguardo, che non vi è prova che il procedimento di mediazione (poi non conclusosi) sia stato attivato tempestivamente, visto che non vi è prova della data di deposito dell’istanza di mediazione e che l’istituto di conciliazione aveva protocollato la pratica di mediazione con la data del 15.6.2021 (fissando l’incontro al 7. luglio 2021), mentre il termine di quindici giorni era stata concesso all’udienza del 20.1.2021 (con fissazione della successiva udienza al 16 giugno 2021).
Ciò detto, si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare in via preliminare il giudizio improcedibile a causa del mancato/tardivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Va osservato, innanzitutto, che l’oggetto del contendere, trattandosi di contestazione di contratti bancari e della accessoria fideiussione, rientra tra le materie indicate dall’art. 5 del d. lgs. 28/2010, come modificato con il decreto legge 69/2013 conv. in l. 98/2013, per le quali è previsto, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’esperimento obbligatorio, in via preliminare, del tentativo di mediazione. Va considerato, poi, che, trattandosi di condizione di procedibilità, con funzione deflattiva in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, e dunque in funzione dell’efficienza processuale, detto termine debba ritenersi fissato a pena di decadenza. Inoltre, la parte attrice non richiedeva tempestivamente una proroga del Termine (chiedeva concessione di nuovo termine in comparsa conclusionale) né adduceva e provava un legittimo ed incolpevole impedimento all’avvio tempestivo della procedura di mediazione al fine di sostanziare una richiesta di rimessione in termini. Si rileva, poi, che non si ritiene che la parte possa avvalersi di mediazioni effettuate per altri procedimenti, avendo la controparte diritto di valutare, per ogni diverso procedimento, l’opportunità di aderire ad una ipotesi conciliativa in base alle domande avanzate ed alla situazione sussistente al tempo dell’introduzione del nuovo procedimento.
Si ritiene, quindi, che, non essendo stato avviato tempestivamente dalla parte attrice il procedimento di mediazione obbligatoria, ritenuta assorbita ogni altra questione, vada dichiarata l’improcedibilità della domanda attorea.

In ragione della soccombenza della parte attrice, la stessa va condannata alla rifusione, in favore della parte intervenuta, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all’effettivo valore della causa. Nulla deve disporsi sulle spese di lite nei confronti della parte convenuta non soccombente, essendo quest’ultima rimasta contumace.


P. Q. M.
 

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara l’improcedibilità della domanda attorea per il mancato/tardivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; condanna L.XXX B.XXXXX alla rifusione, della B.XXXXXXXX I.XXXXXXXX s.r.l., delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 7.500, 00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A , come per legge.

Roma, 23.12.2021

Il Giudice Alfredo Landi

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